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Rifiuti: nuove indicazioni per il responsabile tecnico

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera del 28 novembre 2017 n. 10, ha approvato il nuovo calendario delle verifiche di idoneità, relative all’anno 2018, che devono sostenere i responsabili tecnici, in attuazione dell’art. 13 del d.m. 120/2014.

 
In tutto sono state previste 36 date, la prima delle quali avrà luogo presso la Sezione dell’Albo della Regione Calabria il 21 febbraio 2018, mentre l’ultima si terrà presso quella della Toscana il 12 dicembre 2018.
 
Al riguardo, si sottolinea che:
  • i responsabili tecnici di imprese ed enti iscritti dal 16 ottobre 2017 devono sostenere le verifiche di idoneità;
  • i responsabili tecnici di imprese ed enti già iscritti al 16 ottobre 2017 dovranno sostenere la verifica di idoneità tra 5 anni e fino ad allora potranno continuare a svolgere la propria attività.
 
Infine, si ricorda che è prevista la figura del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), 9(bonifica di siti), 10 (bonifica dei beni contenenti amianto).
 
Il medesimo obbligo non è invece previsto per l’iscrizione “semplificata” alla categoria 2 bis dell’Albo gestori ambientali relativa al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/30 litri/ giorno(art. 212 comma 8 del D.gs. 152/2006). 
 
 
In allegato la delibera dell’Albo gestori Ambientali del 28 novembre 2017 n. 10 (CLICCARE QUI PER SCARICARLA)

Pubblicato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..
Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale n. 101 del 1 dicembre 2017, sostituisce integralmente quello precedente.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-       all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
-       all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
-       all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
-       all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
-       all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

1 allegato

DD-n-101-del-01122017

INL - Circ. n. 299/2017- Istallazione impianti audiovisivi e strumenti di controllo

Con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle procedure per l’istallazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, al fine di uniformare l’operatività degli uffici territoriali e rendere più rapide le procedure autorizzative connesse a tali impianti.

Sul punto, l’Istituto ha chiarito che, per l’istallazione di tali impianti (impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere) volti alla tutela del patrimonio aziendale, è necessaria la preventiva procedura di accordo con la RSA o RSU, o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970.

E’ stato, inoltre, chiarito che, qualora le videocamere o le fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non vi è alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento che dovrà essere effettuato in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie.

Sul punto, si comunica, inoltre, che l’Istituto ha pubblicato, sul proprio portale, i nuovi moduli per le istanze per l’autorizzazione dell’istallazione di impianti audiovisivi, altri strumenti di controllo e apparecchiature di localizzazione satellitare, semplificati rispetto ai precedenti, che si allegano per opportuna conoscenza.


 

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Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) 
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4 allegati

INL_nota299_17
Istanza-videosorveglianza-installazione-gps
Istanza-videosorveglianza-impianti-audiovisivi
Istanza-videosorveglianza-altri-sistemi


 

Legge europea 2017 – Pubblicazione in Gazzetta

Possibilità per i contribuenti che richiedono i rimborsi IVA in via prioritaria, di recuperare parte dei costi sostenuti per ottenere la garanzia fideiussoria .

Questa è una delle disposizioni, in tema di fiscalità, contenute nella legge n.167/2017  (cd. Legge europea 2017”), pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27 novembre 2017), che, tra l’altro, chiude una delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia.
 
Si tratta, in particolare, della procedura di infrazione 2013/4080 con cui la Commissione Europea contestava all’Italia gli eccessivi costi finanziari sostenuti dai soggetti passivi per il rilascio della garanzia fideiussoria necessaria per avere il rimborso del credito IVA in via prioritaria.
 
Come noto, l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità di ottenere dei rimborsi IVA prioritari, in merito è intervenuto il DL n. 193/2016 per effetto del quale è stato incrementato da 15.000 a 30.000 euro l’importo dei rimborsi IVA per cui non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria[1].
 
La garanzia fideiussoria deve essere prestata, per ilrimborso del credito IVA superiore a 30.000 euro, in viaobbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi[2], ovvero in via facoltativa dai cd. “contribuenti virtuosi [3].
 
A tal riguardo, l’art. 7 della legge europea 2017 ha previsto, a titolo di ristoro forfettario, il riconoscimento di una sommapari allo 0,15% dell’importo garantito (per ciascun anno di durata della garanzia), a favore dei contribuenti che sono obbligati al rilascio della fideiussione per ottenere il rimborso prioritario[4].
 
Questa nuova misura si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell'IVA 2018, relativa all'anno 2017 (da presentare dal1° febbraio al 30 aprile 2018) e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.
 
Il beneficio interessa da vicino le imprese del settore delle costruzioni, coinvolte dal fenomeno dell’eccedenza del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalle operazioni nelle quali si applicano i meccanismi di inversione contabile (reverse charge e split payment) e dalle operazioni attive con aliquote inferiori rispetto alle operazioni passive.
 
 Per completezza, si segnala che la legge europea 2017, con l’introduzione dell’art. 30-ter del DPR 633/1972, definisce le modalità ed i termini per richiedere restituzione dell’IVA versata e non dovuta, fermo restando l’impossibilità di ottenere tale restituzione qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
 

[1] Ai sensi dell’art. 7 -quater, co. 32, del DL n. 193/2016, convertito con modifiche nella legge n. 225/2016. CfrANCEDecreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta” -
[2] Ai sensi dell’art.38-bis, co.4, lett.b, DPR 633/1972, devono prestare la garanzia i soggetti che:
-       esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. “start-up innovative”;
-       hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972;
-       hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-       richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
[3] Per contribuenti “virtuosi” si intendono i soggetti diversi da quelli elencati dall’art.38-bis, co.4 , lett.a-d, del DPR 633/1972. Si deve trattare, quindi, di:
-       soggetti che esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni;
-       soggetti che non hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica per determinati importi;
-       soggetti che non richiedono il rimborso del credito IVA per cessazione dell’attività.
 
1 allegato

legge n.167/2017

 

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