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Centrali di committenza - dal 1 novembre obbligatorie

Si ricorda che dal primo novembre entrerà in vigore la previsione che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.
Contestualmente, l'ANAC non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottempereranno a tale obbligo.

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Dopo le numerose proroghe disposte dal legislatore – l'ultima delle quali avvenuta con la la L. n. 107/2015, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona scuola" (cfr. news Ance n. 21901 del 10 settembre 2015) - entrerà, infatti, definitivamente in vigore il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, che contiene le previsioni sopra citate.

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Dal primo novembre, in particolare, solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti saranno esonerati dall'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l'affidamento di lavori (nonché beni e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro (per i quali, si ricorda, l'articolo 125 del Codice dei contratti consente l'affidamento diretto da parte del RUP), mentre quelli di minori dimensioni saranno, come detto, obbligati a ricorre alle centrali di committenza anche per tali tipologie di affidamenti.

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In proposito, si fa presente che il disegno di legge sulla Stabilità 2016, del quale è appena iniziato l'esame al Senato, contiene una previsione che, qualora confermata all'esito dell'esame parlamentare, estenderà a tutti i Comuni la citata possibilità di procedere autonomamente agli affidamenti inferiori ai 40.000 euro.

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L'Ance informerà tempestivamente il sistema in merito alle eventuali novità relative alla questione in esame.

Disegno di Legge di Stabilità 2016 (Atto n.2111/S) – Misure fiscali

Proroga per il 2016 delle agevolazioni per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici, esclusione della TASI per la "prima casa", nonché riduzione dell'aliquota TASI all'1 per mille per il "magazzino" delle imprese edili.

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Queste le principali misure d'interesse per il settore delle costruzioni, fortemente volute dall'ANCE, contenute nel "Disegno di Legge di Stabilità 2016"(Atto Senato 2111), assegnato in prima lettura alla Commissione Va Bilancio del Senato.

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La manovra ha un impatto complessivo stimato in circa 26,5 miliardi di euro (che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi di euro, nel caso fosse accolta dalla UE la richiesta dell'Italia di utilizzo della cd. "clausola migranti"), che verranno impiegati, tra l'altro, per finanziare misure di riduzione della pressione fiscale per famiglie ed imprese.

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In linea generale, l'ANCE valuta positivamente la manovra nel suo complesso, tuttavia, ritiene che le misure adottate non siano ancora sufficienti per garantire un effettivo rilancio del mercato immobiliare, né tantomeno per superare le attuali distorsioni del sistema impositivo locale.

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A tale proposito, l'ANCE ha già veicolato al Governo un pacchetto di misure ad impatto immediato dirette ad incentivare il mercato, indirizzando la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione.

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1 allegato

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sintesi commentata

Fondo Prevedi

Si fa seguito alla news precedente per aggiornare i dati relativi al Fondo Prevedi e per fornire alcune informazioni.

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Iscritti

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Alla data del 15 ottobre 2015, Prevedi conta 38.092 iscritti tradizionali, 468.766 iscritti per "adesione contrattuale", per un totale di 506.858 unità.

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Si riportano, in allegato, alcune tabelle con l'analisi delle iscrizioni al Prevedi, alla data sopra indicata, suddivise per tipologie (contrattuali, esplicite, tacite, ecc); per qualifica e livello di inquadramento contrattuale; per contratto applicato; per Cassa Edile e per Regione.

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Una nota del Fondo, ripresa anche da Il Sole 24 ore Radiocor, rappresenta questi numeri come un traguardo storico: mezzo milione di iscritti permettono, infatti, al Prevedi, di essere il primo Fondo negoziale in Italia per adesioni.

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Questo record è frutto, essenzialmente, della innovazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, sottoscritto nel luglio 2014, che prevede, come noto, l'"iscrizione contrattuale" dei lavoratori.

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"Iscrizione Contrattuale"

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Sull'argomento, oltre a ricordare che tale iscrizione è stata oggetto di articoli di stampa e di illustrazione da parte della Covip nella Relazione annuale (cfr news del 23 giugno scorso), si allegano alcuni articoli pubblicati sul web, in cui viene positivamente posto l'accento sulle scelte operate dalla contrattazione collettiva dell'edilizia.

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Per completezza, sull'"iscrizione contrattuale" si rimarca che sono stati definiti dal Fondo Prevedi costi ridotti di esercizio per le posizioni degli aderenti contrattuali, realizzando così la volontà delle parti sociali firmatarie dei ccnl dell'edilizia di ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti su tale tipologia di adesione.

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In relazione ad alcune situazioni locali, si coglie l'occasione per rammentare che, con la contrattazione collettiva, le parti sociali nazionali firmatarie del ccnl industria e del ccnl artigianato hanno istituito il suddetto contributo contrattuale da versare, in via esclusiva, al Prevedi.

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Le stesse parti hanno tutte sottoscritto appositi accordi attuativi che espressamente prevedono che il contributo contrattuale maturando non sia portabile a forme pensionistiche complementari diverse dal Prevedi.

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Contributo "a fondo perduto" Non imponibilità ai fini IRES e IVA

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Si coglie l'occasione, altresì, di informare che il Fondo ha acquisito un parere pro veritate relativo al "contributo a fondo perduto" che il Prevedi intende erogare alle Casse Edili per sostenere l'attività di promozione delle adesioni dei lavoratori iscritti verso il Fondo.

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In sostanza, è stato richiesto se tale contributo sia imponibile agli effetti dell'IRES e dell'IVA.

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Sull'IRES, il parere legale, dopo aver sottolineato che le Casse Edili sono configurabili come enti non commerciali, ha proceduto a verificare se il contributo in esame sia riconducibile nelle categorie dei redditi fondiari di capitale, di impresa e "diversi". L'art. 143 del TUIR considera, infatti, imponibili nei confronti degli enti non commerciali esclusivamente i redditi rientranti in una di tali categorie.

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La verifica porta alla conclusione della non imponibilità di detto contributo agli effetti dell'IRES in quanto, appunto, risulta non compreso nelle categorie indicate.

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Ne viene poi esclusa anche l'imponibilità agli effetti dell'Iva in quanto tale contributo a fondo perduto non costituisce corrispettivo di una prestazione. E' evidenziato, infatti, che le Casse Edili non assumono l'obbligo di fornire alcuna prestazione di servizi a favore del Prevedi in quanto sono state le parti sociali a porre a loro carico l'obbligo di favorire la sottoscrizione da parte degli iscritti verso il Fondo, per garantire loro un maggior livello di copertura previdenziale.

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Il Prevedi, a sua volta, non assume nei confronti delle Casse Edili l'obbligo di riconoscere alcun corrispettivo per le attività di promozione delle adesioni al Fondo medesimo, da loro svolte. Ed infatti il Fondo intende concedere alle predette Casse un contributo a fondo perduto e, quindi, senza collegarne la concessione, né l'importo, allo svolgimento di specifiche attività. Pertanto, tale contributo sarà configurabile come mera erogazione gratuita, non assoggettabile, appunto, ad Iva.

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Nuovo sito

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Si segnala anche che è on line all'indirizzo www.prevedi.it il nuovo sito web del Fondo.

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2 allegati

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Analisi e Iscrizioni a Prevedi CCNL 15-10-15
Articolo Il Punto su Fondo Prevedi

ANAC: senza soccorso istruttorio non c’è sanzione

La sanzione pecuniaria individuata negli atti di gara è comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; diversamente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà alla semplice esclusione del concorrente dalla gara.

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E' quanto ribadito in un recente parere, che conferma la posizione dell'A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione, sul pagamento della sanzione prevista dal nuovo "soccorso istruttorio", cosi come disciplinato dal comma 2-bis dell' art. 38 del Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 25 giugno 2014 e introdotto dall'art. 39, DL 90/2014, il cd. "Decreto Sviluppo", convertito con integrazioni dalla L. 114/2014, in vigore dal 19 agosto 2014).

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Come noto, il nuovo soccorso istruttorio amplia l'applicazione del precedente istituto a fattispecie prima non contemplate; ciò, tuttavia, introducendo l'obbligo del pagamento di una sanzione a carico del concorrente che è incorso in una irregolarità essenziale delle dichiarazioni.

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La necessità dell'A.N.AC. di ritornare sul nuovo soccorso istruttorio, dopo la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 e i successivi comunicati del Presidente, muovono dalla richiesta avanzata dall'Autorità Portuale di Ancona, la quale ha chiesto di ottenere un parere sulla corretta applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal bando di gara nel caso di presentazione di cauzione provvisoria deficitaria e successiva richiesta di regolarizzazione, a fronte della quale l'operatore economico decideva di accettare l'esclusione dalla gara senza avvalersi del soccorso istruttorio.

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Sul punto, l'ANAC rimane coerente con la posizione espressa sia nella determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 sia nel Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015, ribadendo che, "in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara. La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata solo nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio".

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Pertanto, laddove il concorrente non provveda alla regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara. Di contro, la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata solo nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio.

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Nello stesso parere, è confermata la motivazione espressa nel citato Comunicato del Presidente, e cioè «la lettura fornita dall'Autorità si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento».

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Da notare che il parere è coerente con quanto affermato dall'ANAC poco più di un anno fa. Infatti, già prima dell'avvento del nuovo soccorso istruttorio, la stessa Autorità aveva osservato che l'offerta presentata senza la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all'art. 75, comma 4 del Codice, era da ritenere carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile (parere ANAC n. 94 del 7 maggio 2014 e determinazione AVCP n. 4/2012).

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Laddove, invece, la cauzione provvisoria fosse stata di importo deficitario, era possibile l'esercizio del soccorso istruttorio, volto a fare integrare la garanzia; ciò in coerenza con i principi generali che presiedono l'applicazione dell'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti in tema di integrazione documentale, ammissibile solo ove non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, in ipotesi di evidente errore formale.

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Questa linea interpretativa è stata poi confermata nella citata determinazione n. 1/2015, laddove la stessa Autorità chiarisce che il nuovo comma 1-ter dell'art. 46 del Codice, sembra ammettere la sanatoria anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data.

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Diversamente, sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti.

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Sotto questo aspetto, è stato, tuttavia, osservato dalla giurisprudenza favorevole ad una completa sanabilità della cauzione provvisoria che, qualora ciò fosse sempre ammesso, non potrebbe neppure parlarsi di una violazione del canone della par condicio dei concorrenti (TAR Roma, Sez. III, 10 giugno 2015 n. 8143).

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1 allegato

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parere.prec_.-155.2015-ANAC

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