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Sgravio contributo assunzioni contratto a tempo indeterminato – Inps, messaggio n. 1144/2015

Fornite dall'Inps le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Si rimanda alla lettura della circ. n.30, pubblicata nella sezione circolari, dell'area risevata.

AVCpass: annullamento della gara per malfunzionamento

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha chiarito che il malfunzionamento dell'AVCpass legittima la pubblica amministrazione ad annullare la procedura di gara al fine di rinnovarla in tempi rapidi.

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E' quanto emerge dalla sentenza n. 62 dello scorso 26 gennaio, con cui è stata valutata la condotta di una stazione appaltante impossibilitata alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara per tutti i concorrenti, con le modalità stabilite dall'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici.

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Tale articolo, infatti, ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di accedere alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici(B.D.N.C.P.), per il riscontro di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione; ciò attraverso l'utilizzo del sistema software appositamente istituito e denominato "AVCPass", che, come noto, è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2014 (sulla decorrenza e limiti di tale obbligo, si veda il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 ottobre 2014 e relativa News ANCE del 23 Ottobre 2014).

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Mancanza del PASSoe

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Nel caso di specie, il bando di gara ha indicato, tra i documenti da depositare, a pena di esclusione, il c.d. "PASSoe", cioè il documento che, all'interno dell'AVCpass, è prodotto in gara dall'operatore economico con l'accesso sistema, dopo la registrazione dello stesso come utente.

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Il PASSoe, che si sostanzia in una liberatoria ai fini della privacy, permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente.

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Tuttavia, nella gara sottoposta all'attenzione del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, più di un concorrente aveva lamentato il malfunzionamento del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSoe. Ad aggravare tale situazione, vi era la mancanza di chiarimenti da parte dell'AVCP che, seppur sollecitata, non aveva risposto sul punto alla stazione appaltante.

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Alla luce di tali circostanze, l'amministrazione, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara, ha disposto l'annullamento degli atti della procedura, stabilendo contestualmente la rinnovazione della gara, certa di scongiurare possibili contenziosi e, di conseguenza, di non rischiare ritardi che avrebbero messo a rischio il finanziamento dell'appalto.

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Sintesi del problema

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Preso atto delle motivazioni da cui è scaturita la decisione dell'amministrazione, i giudici amministrativi hanno valutato la legittimità dell'operato della stazione appaltante, soppesando l'interesse pubblico all'annullamento della gara, rispetto al contrapposto interesse privato dell'aggiudicataria provvisoria.

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Il risultato di tale analisi ha portato ad una prima importante indicazione in merito ad un problema più ampio, riguardante gli effetti dell'introduzione del sistema AVcpass all'interno della procedura di appalto, a fonte di indicazioni fornite dalla soppressa Avcp (cfr.Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) maggiormente interessate a disciplinare e chiarire il funzionamento dello stesso, che gli eventuali imprevisti cui possono andare incontro le stazioni appaltanti e le imprese nel suo utilizzo.

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Se, quindi, nel Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 l'ANAC ha ancora una volta ribadito che la mancata presentazione del PASSoe non è causa di esclusione (vedi anche FAQ AVCpass n. H.8 aggiornata al 3 aprile 2014), nella successiva determinazione 1 del 2015 non è specificata la tipologia di soccorso istruttorio cui questa mancanza è riconducibile.

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Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale "indispensabile" ai fini della verifica del requisito, ma non "essenziale" (quindi non soggetta ad alcuna sanzione).

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Allo stesso modo, è rimasta ancora aperta quella parte del problema riguardante il passaggio successivo all'iniziale carenza nella presentazione del PASSoe, che considera il caso, tutt'altro che residuale, in cui lo stesso documento non sia stato presentato neppure in un secondo momento e la stazione appaltante si trovi in una situazione di stallo, non protendendo né controllare i requisiti dell'impresa ai sensi del citato art. 6-bis del codice né, per il principio della tassatività delle clausole di esclusione, escluderla dalla gara.

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E' questa, in sintesi, la fattispecie affrontata dal giudice amministrativo nella sentenza in commento, seppure, nel caso specifico, la presentazione del PASSoe era stata prevista a pena di esclusione.

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Prassi applicativa

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Per meglio comprendere la posizione del Consiglio di Giustizia amministrativa, occorre ricordare la prassi applicativa già emersa in passato, a causa del generalizzato problema di funzionamento del sistema AVCpass e della reticenza/impossibilità di alcune imprese a provvedere, in tempi congrui, alla registrazione nel sistema.

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Alcune stazioni appaltanti hanno, infatti, talvolta interpretato l'obbligo contenuto nell'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici nel senso di provvedere comunque all'esclusione dalla procedura del concorrente, nel caso in cui questi, sorteggiato ex art. 48, comma 1, D.lgs. 163/06, non fosse risultato in grado di presentare il PASSoe neppure in un secondo momento. Ciò, considerata l'impossibilità di verificare la sussistenza di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, entro i termini previsti nel codice degli Appalti.

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L'orientamento del Consiglio

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In mancanza di un orientamento giurisprudenziale sul tema, il Collegio siciliano ha per primo chiarito la legittimità della condotta della stazione appaltante/ente aggiudicatore, che qualora riscontri la difficoltà di più concorrenti a presentare il PASSoe nella busta contenente la documentazione amministrativa, può rifare la gara.

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Infatti, secondo lo stesso Collegio, se l'interesse pubblico prevalente rimane quello di un rapido affidamento dell'appalto, non è pretestuosa la motivazione che ha portato all'esercizio del potere in autotutela da parte della stazione appaltante che, considerando i possibili contenziosi, ha provveduto alla revoca della gara e, allo stesso modo, deve ritenersi legittima la condotta della stazione appaltante che, su tali presupposti, ha immediatamente provveduto a rinnovarla.

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E' stata, peraltro riconosciuta, la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, da ricondurre a una complessiva condotta disfunzionale e disorganizzata nella gestione della gara (per lesione delle regole di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. la cui osservanza si impone anche nella fase amministrativa/precontrattuale).

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L'aggiudicatario (revocato) è stato, pertanto, risarcito del pregiudizio subito, stimato nella misura complessiva dell'1% del valore numerario della base d'asta.

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1 allegato

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Sentenza n. 62 del 26 gennaio 2015

Jobs Act – Decreto attuativo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

La circ.n.29-2015 pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari, commenta le modifiche apportate ai contratti di lavoro a tempo indeterminato dal decreto attuativo del Jobs Act. Il provvedimento, definendo un percorso a tutele crescenti per questa categoria di contratti, favorirà il graduale superamento dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

ANAC: specificati gli obblighi informativi per gli interventi indifferibili

Il chiarimento sugli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce alle stazioni appaltanti alcune utili indicazioni in merito alle forme di semplificazione applicate ai lavori dichiarati “indifferibili”, introdotte l’autunno scorso dalla legge Sblocca Italia.
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Ciò in previsione di un sistema di controlli a campione che interesserà quegli appalti, che, come rilevato dalla stessa Autorità, beneficiando di regole semplificate, possono presentare maggiori rischi in merito al rispetto della normativa, anche europea, posta a tutela della concorrenza e della trasparenza.
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E’ quanto emerge dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, avente ad oggetto l’approfondimento dell’art. 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
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Infatti, tale articolo se, da una parte, stabilisce una corsia preferenziale per determinate tipologie di interventi che beneficiano di una semplificazione amministrativa e di una accelerazione delle procedure, dall’altra, affida all’ANAC il compito di controllarne la regolarità (comma 2-bis).
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Semplificazione e accelerazione
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L’articolo 9 citato introduce alcune forme di semplificazione per l’affidamento di lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), qualora si verifichi una specifica fattispecie di “estrema urgenza”, che si aggiunge a quella prevista dal Codice dei contratti all’art. 57, comma 2, lett. c).
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In particolare, a mente della suddetta norma, costituisce “estrema urgenza” anche la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come “indifferibili” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM (comma 1, lett. “a”), la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici (comma 1, lett. “b”), l’adeguamento alla normativa antisismica (comma 1, lett. “c”) nonché la tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1, lett. “d”).
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In merito ai suddetti interventi, il comma 2 dell’articolo sopra citato introduce le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, qualora l’appalto non abbia ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o non sia previsto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice), ossia:
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1.    non si applicano il termini dilatori del c.d. “stand still” e quello processuale per la stipula del contratto di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter, del Codice (comma 2, lettera a),
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2.    i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico della SA (comma 2, lettera b),
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3.    sono dimezzati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari di cui all’art 122, commi 5 e 6, del Codice (comma 2, lettera c).
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In particolare, per tutti gli interventi di cui sopra (comma 1, lett. dalla “a” alla “d”), è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, purché questa abbia rivolto invito ad almeno dieci operatori economici (comma 2, lettera d).
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Ma vi è di più, perché, sempre con riferimento alle procedure aventi ad oggetto lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria, lo stesso comma amplia le possibilità della stazione appaltante di ricorrere alle procedure negoziate, purché queste rispettino i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
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Inoltre, per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli AFAM (comma 1, lett. “a”), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché siano invitati almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
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Trattandosi nel caso specifico di interventi sotto soglia comunitaria, qualora l’importo dell’appalto sia superiore, è confermata la disposizione prevista dal Codice (art. 57, comma 6) che impone, ove possibile, alla stazione appaltante di individuare almeno tre (e non più dieci come invece previsto per il sotto soglia) operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato.
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Trasparenza e controlli
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In ragione delle suddette deroghe e semplificazioni, il comma 2-bis del suddetto articolo 9 (introdotto solo in sede di conversione) affida all’ANAC la verifica “a campione” della trasparenza e regolarità delle procedure.
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Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7, comma 8, del Codice), e agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ad affidamento ed esecuzione di appalti (art. 37 del decreto legislativo 33/2013).
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Su questo presupposto normativo, nel comunicato del 5 febbraio u.s. l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti, dopo aver effettuato, preventivamente, la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni di certificazione della «indifferibilità» dell’intervento, devono indicare che questo è indifferibile già nelle schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità, specificando il tutto anche in sede di acquisizione del CIG, appositamente aggiornato per tale scopo (cfr. art. 7, comma 8 del Codice dei contratti, la cui applicazione è fatta salva dall’art. 9 del d.l. 133/2014).
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Inoltre, le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D.L. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
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Considerata, poi, l'urgenza degli interventi e la conseguente esigenza di tempestività dei controlli, nel comunicato è chiarito che le successive comunicazioni all’Autorità (relative ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, etc.) devono essere trasmesse entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni ordinari (art. 7, comma 8 del Codice).
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Infine, l’Autorità chiude il comunicato con gli interventi relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del Codice in cui le stazioni appaltanti, verificata l’indifferibilità dell’intervento, devono prima inoltrare alla stessa A.N.AC. l’invito a partecipare alla procedura rivolto a quindici concorrenti e, successivamente, entro quindici giorni dall’affidamento, trasmettere l’elenco dei soggetti invitati.
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Obiettivi
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Le comunicazioni della stazione appaltante, come sopra riportate e previste dallo stesso “sblocca-Italia”, sembrerebbero gettare le basi per una maggiore consapevolezza delle stazioni appaltanti sull’eccezionalità di tali procedure semplificate, rendendo possibile per l'A.N.AC. effettuare controlli a campione per evitare che l'«urgenza» nasconda violazioni delle regole anti-corruzione (articolo 9, comma 2-bis).
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Si allegano il testo del comunicato e dell’articolo 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, più volte citato.
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