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Rottamazione cartelle 2017 - On-line i moduli per l’adesione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i modelli per aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle2017”, alla luce delle modifiche previste dal  “Decreto fiscale”.
I modelli predisposti DA-2017 e DA-R devono essere compilati, rispettivamente, dai contribuenti che intendono procedere alla rottamazione delle cartelle relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dai contribuenti che, non ammessi alla precedente definizione agevolata, intendono farne nuovamente richiesta.
Come noto, il DL n.148/2017 (c.d. “Decreto fiscale”) è intervenuto sul tema modificando la disciplina dell’art. 6 del DL n.193/2016, prevedendo, tra l’altro:
·        l’estensione della rottamazione anche ai carichi, affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
·        la possibilità di accedere alla rottamazione anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di definizione agevolata, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016).
Si ricorda che, il DL 148/2017 stabilisce che i cd. “contribuenti respinti”, che vogliono accedere alla nuova rottamazione,  devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.
Con riferimento alle modalità operative, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito i Modelli per presentare le relative richieste di rottamazione nel seguente modo:
-        per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, compilando il modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
In merito, si ricorda che entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute, la scadenza di eventuali rate o l’eventuale diniego;
-        per i carichi precedentemente non ammessi (dei cd. “contribuenti respinti”), compilando il modello DA-R entro e non oltre il 31 dicembre 2017
A seguito della presentazione della domanda,l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente:
o   entro il 31 marzo 2018, l’ammontare delle rate scadute (del pregresso piano di rateazione) che dovranno essere versare entro il 31 maggio 2018;
o   entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la nuova procedura di definizione agevolata, la scadenza delle rate o l’eventuale diniego.
Per completezza, si evidenzia che entrambi i modelli DA-2017 e DA-R potranno essere inoltrati in forma telematica tramite invio pec (alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento con allegata copia di documento di identità), oppure presentati di persona presso gli Sportelli presenti sul territorio nazionale.

  

Locazioni brevi – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), la Guida «Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari» che fa il punto sull’applicazione della cedolare secca alle c.d. “locazioni brevi”.

 
Dopo il Provvedimento del 12 luglio 2017 e la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017[1], l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle locazioni brevi al fine di riepilogare le tipologie contrattuali interessate dalle novità e chiarire le nuove regole previste per gli intermediari.
 
Come noto, l’art. 4 del DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017[2] ha riconosciuto la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. cedolare secca (con aliquota del 21%)[3] per le locazioni di immobili residenziali non superiori a 30 giorni.
 
Il regime della tassazione agevolata, inoltre, come ribadito nella Guida dell’Agenzia, si applica, su scelta del locatore, ai redditi derivanti da locazioni brevi:
 
-       concluse a partire dal 1° giugno 2017,
 
-       stipulate tra privati non esercenti attività di impresa[4], anche tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare inclusi i gestori di portali on line,
 
-       aventi ad oggetto solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 a A/11, escluso A/10) situate in Italia e loro pertinenze,
 
-       stipulate anche senza l’adozione di un particolare schema contrattuale,
 
-       tali da prevedere servizi accessori alla locazione abitativa.
 
Si ricorda, infine, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che l’opzione della “cedolare secca” si applica, inoltre, anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione, dai contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario a favore di terzi, e dai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione.
 

[2]Cfr. ANCE “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” - del 27 giugno 2017.
[3]Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazioneCfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” – Cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).
[4]A tal riguardo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio dell’attività di impresa riguarda entrambe le parti. In particolare, sono “esclusi dall’ambito applicativo della norma, anche i contratti di locazione breve che il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei dipendenti” (C.M. 24/E/2017).
 
 

Termini per la presentazione delle domande di Cigo - Periodi di proroga – Chiarimenti Inps

Con l’allegato messaggio n. 4067/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.

Per le domanda di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), prive dell’indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, nel caso in cui l’evento che ha determinato la sospensione ricada nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo, la D.G. Inps ha ricordato che è attivabile da parte delle proprie sedi territoriali la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.
In tale circostanza, pertanto, sarà consentito all’azienda di fornire alla sede Inps il dato mancante che permetterà di stabilire correttamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa sarà riconducibile al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Per ovviare alla criticità emerse in merito alle istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi e per le quali le aziende, erroneamente, presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo, l’Inps ha chiaramente ricordato che la domanda deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
Quanto sopra, ovviamente, dovrà interessare anche i casi in cui gli eventi meteo si collochino nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Le condotte sopra richiamate, che comportano di regola il rigetto della domanda con la motivazione "fuori termine" in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo sono ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo.
 
Nei casi di rigetto della domanda per la motivazione suddetta, l’azienda potrà ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza.
Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di Cigo che alla data del messaggio Inps in oggetto (18 ottobre 2017) risultano in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.
Ovviamente, l’Inps prospetta come soluzione alternativa alla presentazione di un’unica domanda, quella di poter presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
In relazione ai periodi di proroga della Cigo, così come previsti dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15 (cfr. “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”), l’Inps ha confermato che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.
Tale presupposto consente di superare le prassi difformi adottate dalle Sedi Inps nelle istruttorie, che in alcuni casi hanno comportato il rigetto delle istanze essendo giudicati eventi non transitori, in quanto la ripresa dell’attività lavorativa, indicata nella domanda, è risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della Cigo originariamente richiesto.
In tali casi, ha rilevato l’Inps alle proprie sedi territoriali, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno, ma andrà esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.
 

Riqualificazione sale cinematografiche: al via l’assegnazione dei contributi

Con la pubblicazione del DPCM 4 agosto 2017 (GU n. 239 del 12/10/2017) si aggiunge un altro tassello all’attuazione del “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” previsto all’art. 28 della Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (vedi news Ance n. 26589 del 30-11-2016 Nuove misure per la riqualificazione delle sale cinematografiche).
 
Il DPCM 4 agosto 2017 contiene le indicazioni per l’assegnazione dei contributi previsti dal Piano straordinario, finalizzato ad incentivare la diffusione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, promuovendo interventi di:
  • riattivazione di sale chiuse o dismesse, con particolare riguardo a quelle presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per quelle dichiarate di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto dei locali necessari;
  • trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento dei numero degli schermi;
  • ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale in esercizio.
Le misure per realizzare il Piano sono due e cioè:
  • la costituzione di una apposita sezione nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema previsto dall’art. 13, comma 4 della Legge 220/2016, avente una dotazione complessiva di 120 milioni/€ per gli anni dal 2017 al 2021. Tali risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto ovvero in conto interesse sui mutui o sulle locazioni finanziarie accese per realizzare gli interventi di riqualificazione/nuova costruzione ricompresi nel Piano straordinario. La disciplina e il riparto del Fondo, istituito a partire dal 2017 nello stato di previsione del ministero dei beni culturali, sono contenuti nel DPCM 20 maggio 2017 (vedi news Ance n. 29384 del 20-07-2017 Riqualificazione sale cinematografiche: al via il Fondo per gli investimenti); 
  • l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome del potere di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, dirette ad incentivare la ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici quale misura premiale (art. 28, comma 5). 
Il DPCM 4 agosto 2017 disciplina ora i soggetti beneficiari delle risorse stanziate nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti, i limiti massimi di intensità di aiuto, le condizioni per l’accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d’uso e alla programmazione cinematografica.
 
In particolare si segnala che:
  • i soggetti beneficiari delle risorse sono le imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia (art. 4);
  • le richieste di contributo sono presentate alla Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno (art. 5);
  • le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite: 50% dell’ammontare complessivo annuo per la riattivazione delle sale chiuse o dismesse; 25% per la realizzazione di sale nuove, 15% per la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino e 10% per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico (art. 3).
Si segnala infine che:
  • la Direzione Generale Cinema del Mibact, entro 15 giorni dalla pubblicazione del DPCM, pubblicherà la modulistica prevista per la presentazione delle domande;
  • per gli investimenti che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del DPCM, le domande di contributo sono presentate alla DG Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
 

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