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Detrazione interessi passivi anche per la ristrutturazione – R.M. 129/E/2017

Riconosciuta la detrazione piena per interessi passivi del mutuo stipulato per ristrutturare l’abitazione principale anche al coniuge “superstite” che subentra nel pagamento delle rate residue.
 
Questo il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 129/E del 18 ottobre 2017, in materia di detraibilità degli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
 
La questione è posta dal contribuente che aveva contratto con il coniuge un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione e che, in seguito alla morte della moglie e alla successiva voltura del finanziamento a suo nome, si è visto negare la facoltà di detrarre tutti gli interessi passivi.
 
Come noto, infatti, l’art.15, co. 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986, prevede la detraibilità, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale.
 
Lo stesso regime agevolativo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di finanziamento contratto per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, in quanto “per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n.380/2001)[1].  
 
Nel caso di specie, la questione oggetto di chiarimento attiene alla possibilità di godere integralmente di tale agevolazione anche nell’ipotesi in cui il mutuo, originariamente cointestato, sia stato successivamente assunto da un coniuge a seguito del decesso dell’altro.
 
A tal riguardo, tale possibilità era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 122/E/1999, secondo cui “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo”.
 
Con la R.M. 129/E/2017, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema e, per esigenze di “coerenza e sistematicità”, ha esteso tale principio anche al caso di specie, ovvero alle ipotesi di mutuo contratto per ristrutturazione edilizia. 
 
In sostanza, viene chiarito che il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero finanziamento, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
 
 

[1] Così come stabilito dal D.M. n. 311 del 30 luglio 1999.

Nuova versione della raccolta MISE sugli impianti negli edifici

Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un aggiornamento della raccolta dei pareri che chiariscono alcune problematiche applicative del D.M. n. 37/08 che regolamenta l’attività di progettazione ed installazione degli impianti posti al servizio degli edifici.

Gli impianti summenzionati sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
 
Si allega:

Riforma delle crisi d’impresa: al via la legge delega di riforma

Approvata definitivamente la legge delega che modifica radicalmente la vecchia legge fallimentare del 1942.

 
Si tratta della “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che segna un’importante passo in avanti in merito alle dinamiche relative alla gestione dello stato di crisi finalizzate, coerentemente a quanto più volte sottolineato dalla Commissione Europea, a salvaguardare e garantire la continuità aziendale.
 
La legge delega, a cui seguiranno entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore l’approvazione di  uno o più decreti legislativi che conterranno la riforma vera e propria, è incentrata a definire un quadro regolamentare in grado di affrontare anticipatamente l’emersione della crisi cercando di eliminare tutte le conseguenze che anche da un punto vista economico e sociale hanno in questi anni segnato le imprese in generale e colpito molto pesantemente,  in particolare, quelle del settore edile a causa della crisi congiunturale degli ultimi anni.
 
L’impatto economico della crisi sul settore delle costruzioni è stato, infatti, drammatico. Tra il 2008 ed il 2015, sono uscite dal settore delle costruzioni quasi 120.000 imprese (-18,8%). Il bilancio complessivo dei posti di lavoro persi nelle costruzioni dall’inizio della crisi continua ad aumentare: dal quarto trimestre 2008 al primo trimestre 2017 le costruzioni hanno perso circa 600.000 posti di lavoro; considerando l’indotto si arriva a circa 900.000 posti di lavoro.
 
Il nuovo impianto legislativo su cui si baserà la riforma è volto a superare questa situazione attraverso la previsione di strumenti normativi che da un lato prevengano lo stato di insolvenza al fine di garantire la salvaguardia dell’attività dell’impresa e dall’altro introducano regole più certe attraverso:
  • procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al fine di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva;
  • prevalenza del concordato preventivo in continuità aziendale a scapito del concordato liquidatorio che ad oggi comportava il dissolvimento dell’impresa;
  • procedura unitaria per i gruppi d’imprese in stato di crisi o insolventi;
  • sostituzione del “fallimento” con la “liquidazione giudiziale”;
  • riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • nuove misure sull’esdebitazione e sulla disciplina della procedura da composizione delle crisi da sovraindebitamento;
  • revisione e riordino dei privilegi.
Nell’iter di approvazione del provvedimento al Parlamento sono state accolte alcune specifiche istanze dell’ANCE sia sotto il profilo normativo sia con l’approvazione di diversi ordini del giorno riguardanti anche la definizione del “fallimento onesto” ossia la necessità di pervenire alla codificazione  della differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato) e quella prodottasi a seguito di negligenza da parte degli amministratori.
 
L’azione Ance continuerà su questo tema e su altri aspetti della legge delega nella fase di predisposizione dei successivi decreti delegati.
 
Il contenuto delle principali novità previste nel provvedimento saranno a breve  illustrate dall’Ance nel documento “Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità” .

Immobili da costruire: in futuro obbligo del “preliminare” dal notaio

Con l’approvazione definitiva del disegno di legge 2681/S  “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza” di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Governo è stato delegato ad adottare, entro i prossimi dodici mesi,  anche alcune norme che andranno a modificare la disciplina contrattuale in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
Si tratta in particolare dell’art. 12 del Ddl, inserito come emendamento durante l’esame alla Camera e nei confronti del quale l’Ance aveva evidenziato alcuni profili di criticità.
 
COSA PREVEDE L’ARTICOLO 12
 
L’articolo 12 del Ddl stabilisce che il Governo dovrà adottare norme finalizzate a disciplinare:
  • l’obbligo di stipulare per atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi con l’assistenza del notaio il preliminare di compravendita (o atto equipollente) di un immobile da costruire;
  • la previsione della nullità relativa ( quindi fatta valere solo su istanza del promissario acquirente) per l’ipotesi di mancata consegna della polizza indennitaria decennale (analogamente a quanto previsto per il mancato rilascio della fideiussione).
La norma, che si presenta completamente avulsa rispetto all’intero articolato normativo, sembrerebbe rispondere alla finalità di individuare un rimedio giuridico verso la più volte denunciata disapplicazione, da parte dei costruttori, degli obblighi nascenti dal D.lgs. 122/2005 specie per quanto riguarda il rilascio delle fideiussioni a garanzia degli acconti. Pur non esistendo dati certi e affidabili sull’effettivo tasso di elusione della normativa l’Ance non è stata contraria ad individuare soluzioni normative che eliminassero gli ostacoli che rendono l’applicazione degli obblighi normativi spesso gravosi per le imprese di costruzioni. Tuttavia l’Ance ritiene che tale formulazione normativa dovrà trovare in sede di decreto legislativo una migliore e più chiara definizione che eviti ad esempio di dover anticipare la consegna della polizza postuma al momento del preliminare.
 
Considerato che, negli anni passati, sono state più volte presentate ipotesi emendative dai contenuti, che se fossero stati approvati si sarebbero tradotti immediatamente, senza necessità di ulteriore recepimento in sanzioni pecuniarie per le imprese inadempienti, la norma appena approvata va letta come un tentativo emendativo difficilmente arginabile, ma sul quale si avrà tempo di definirne meglio i contenuti.
 
LA NORMA NON HA EFFETTI IMMEDIATI.
 
Trattandosi di una norma di principio l’articolo 12 non avrà immediata attuazione per cui anche con la pubblicazione in GU e, quindi, con la sua entrata in vigore 15 giorni dopo, non cambierà nulla rispetto alla vigente disciplina. Occorrerà infatti attendere l’emanazione del decreto legislativo che recepirà quanto previsto dalla legge delega.
 
 

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