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Decreto Aiuti: nuove misure contro il rincaro dei prezzi

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il DL.  17 maggio 2022, n. 50 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

Il decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, ossia il 18 maggio 2022.

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui agli artt. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, e 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”.

In particolare, quanto all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario. (su cui, vedi oltre, commento sub paragrafo 2).

Per le medesime finalità sopra richiamate, all’art. 27 del decreto in esame, vengono introdotte talune misure anche per i concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 142, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero, di cui all’art. 164, comma 5 del D.lgs. 50/2016 (su cui, vedi oltre, commento sub art. 27).

Ciò premesso, si riporta di seguito una prima analisi delle previsioni più significative contenute nella nuova norma, cui seguirà ulteriore e successivo approfondimento.

ART. 26, D.L 50/2022

1) AMBITO DI APPLICAZIONE   

(Art. 26, commi 1 e 2)

A. Lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

L’art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque con esclusione degli appalti di servizi e delle forniture) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3 (su cui v. infra, commento sub par. 3). Ciò anche in deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto.

Pertanto, per effetto della nuova disposizione, le imprese potranno beneficiare per i lavori eseguiti tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento, ai sensi del comma 2, dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022), ovveronell’attesa di tale aggiornamentoricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021 (su cui vedi commento sub successivo paragrafo 3).

Per quanto concerne l’applicazione della norma ad ANAS e alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, si fa rinvio al commento di cui al successivo par 5.

B. Nuove gare

Il secondo comma, terzo periodo, della norma in esame prevede l’applicazione dei nuovi prezzari (di cui ai predetti commi 2 e 3) anche alle procedure di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023 (su cui v. infra, commento sub paragrafo 3). Per tali contratti, peraltro, la norma fa salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25/2022), in tema di revisione dei prezzi e compensazione dei sovraccosti.

In proposito, si ricorda che ai sensi di tale disposizione, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire obbligatoriamente nei documenti iniziali di gara le clausole di revisione dei prezzi e procedere alla compensazione degli eventuali extra costi per la percentuale eccedente il 5 per cento, e comunque nella misura pari all’80 per cento di tale eccedenza (per maggiori dettagli. Compensazioni che potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023.

Per quanto concerne l’applicazione della norma ad ANAS e alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, si fa sempre rinvio al commento di cui al successivo par 5.

2) SOMME LIQUIDABILI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Art. 26, comma 1)

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, come aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento.

Quanto alle modalità di liquidazione delle somme, la norma prevede che il certificato di pagamento venga emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1, o comunque entro cinque giorni dall’adozione del medesimo. Il pagamento deve essere, comunque, effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, ed entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall’adozione dello stato di avanzamento dei lavori).

In relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori le abbia già contabilizzate con il relativo lo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di pagamento straordinario, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato straordinario stesso.

3) AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI REGIONALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

(art. 26, commi 2 e 3)

Quanto alle modalità di aggiornamento dei prezzari, al comma 2, si introduce, limitatamente al 2022, una deroga all’applicazione del procedimento di aggiornamento dei prezzari regionali –ossia quello annuale, di cui all’art. 23, comma 16, D.lgs. n. 50/2016 – prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (18 maggio 2022).

In base alla medesima disposizione, i prezzari così aggiornati cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022, ma potranno essere utilizzati in via transitoria fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza delle regioni, i prezzari regionali saranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le regioni interessate.

Il suddetto aggiornamento straordinario dovrà tenere conto anche delle nuove linee guida del MIMS, di cui all’art. 29, comma 12, D.L. n. 4/2022. Queste ultime, invero, ancorché il termine per la loro adozione sia già spirato (30 aprile 2022), al momento non risultano essere state ancora approvate. In ogni caso, per il periodo fino all’adozione del predetto aggiornamento infrannualeil comma 3 dell’art. 26 prevede una specifica disciplina transitoria, anch’essa applicabile in via cogente.

In particolare, per i prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, viene prescritto alle stazioni appaltanti di incrementarne le risultanze, fino ad una percentuale massima del 20%. Resta fermo che, qualora all’esito dell’aggiornamento “infrannuale” di cui al comma 2, dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all’adozione del prezzario “infrannuale”.

4) DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ACCORDI QUADRO DI LAVORI

(art. 26, commi 8 e 9)

Al comma 8 della norma in esame, l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche all’esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54, D.lgs. n. 50/2016 già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro.

Peraltro, con riferimento all’esecuzione di tali accordi, si applica altresì quanto previsto dall’art. 29, del D.L. n. 4/2022, sopra citato, con la conseguenza che, relativamente ai contratti attuativi ancora da stipularsi, le stazioni appaltanti non solo dovranno tenere conto dei prezzi aggiornati, ma anche del meccanismo compensativo ivi previsto, naturalmente a partire dalle lavorazioni eseguite dal primo semestre 2023.

Per espressa previsione normativa, l’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro (i cui contratti attuativi siano) già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

Correlativamente, all’art. 26, comma 9, viene prevista l’abrogazione del meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell’art. 29, D.L. n. 4/2020, che per effetto del combinato disposto dalle disposizioni sopra richiamate viene sostituito dalla disciplina obbligatoria di cui al nuovo art. 26.

5) DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO e ANAS S.P.A.

(art. 26, comma 12) 

Le disposizioni contenute nell’art. 26 si applicano anche ai contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A, con talune limitazioni. 

Detti soggetti sono, senza dubbio obbligati ad aggiornare, entro il 31 luglio 2022, i prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, restando invece, esclusa l’applicazione, nelle more dell’aggiornamento straordinario infrannuale, della disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 3. Va, peraltro, precisato che tale opera aggiornamento potrà essere anche immediata: tali enti infatti non dovranno attendere l’emanazione delle predette linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del decreto “Sostegni-ter” n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli prezzari regionali. 

Infine, con riferimento ai contratti affidati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. a contraente generale, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (18 maggio 2022), le cui opere siano in corso di esecuzione, si prevede l’applicazione di un incremento “secco” del 20 per cento ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 

6) LE RISORSE E LE COPERTURE 

Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione delle misure descritte, l’articolo 26 prevede i seguenti stanziamenti:

LAVORI IN CORSO – AGGIUDICATI SULLA BASE DI OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2021

SAL dal 01/01/2022 al 31/12/2022 aggiornati con i nuovi prezzari. UTILIZZO DI
·        Imprevisti, nel limite del 50%
·        Eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente per lo stesso intervento
·        Ribassi d’asta
·        Somme relative ad altri interventi ultimati
 
INOLTRE
1.    PER OPERE PNRR, PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI E OPERE COMMISSARIATE: Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (1.700 mln di cui 1.200 mln nel 2022 e 500 mln nel 2023)
STANZIAMENTI A COPERTURA Risorse disponibili della PA stimate in circa 3.000 mln
Fondi già stanziati 470 mln (200 mln Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, 270 mln Fondo caro materiali)
 
Nuove risorse: circa 2,55 miliardi
Opere PNRR, fondo complementare e opere commissariate
·        +1.500 mln Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Altri interventi

 

NUOVI LAVORI – NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E FINO AL 31 DICEMBRE 2022

 

Maggiori costi dovuti all’aggiornamento dei prezzari UTILIZZO DI
Rimodulazione delle somme disponibili nel quadro economico degli interventi
Somme relative ad altri interventi ultimati
 
INOLTRE
PER OPERE PNRR E PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI
·  Contributi pubblici statali riconosciuti per lavori inseriti nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali, per i quali non siano ancora state avviate le procedure di affidamento
 
PER OPERE PNRR, FONDO COMPLEMENTARE, COMMISSARI SBLOCCA CANTIERI, GIUBILEO, OLIMPIADI CORTINA-MILANO, GIOCHI MEDITERRANEO TARANTO 2026
Accesso al fondo da 7,5 miliardi di euro
   
STANZIAMENTI A COPERTURA 7,5 miliardi (di cui 1.500 M€ per il 2022, 1.700 M€ per il 2023, 1.500 M€ per ciascuno degli anni 2024-2025 e 1.300 M€ nel 2026)

7) ABROGAZIONI

(art. 26, comma 10)

Oltre all’abrogazione del comma 11-bis dell’art. 29, D.L. n. 4/2020 sopra richiamata, viene prevista l’abrogazione dello speciale regime compensativo, introdotto dall’art. 25, commi 2 e ss., D.L. n. 17/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 34/2022), per il primo semestre 2022, con riguardo ai contratti di appalto in corso di esecuzione data di entrata in vigore del citato decreto, e cioè alla data del 2 marzo u.s.. Infatti, per effetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 26, con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.

ART. 27 D.L. 50/2022 

MISURE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 142, COMMA 4, D.LGS. N. 163/2006 e 164, COMMA 5, D.LGS. N. 50/2016 (ART. 27, COMMI 1 E 2)

L’art. 27, comma 1, del decreto in esame prevede per i concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. Come precisato anche nella Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, tale disposizione si rende necessaria per evitare che l’attuale situazione di incremento dei prezzi, la quale pone gravi limitazioni all’esecuzione e al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture, ivi comprese quelle in regime di concessione, esponga al rischio di gare prive di offerte.

Al comma 2, la norma prevede che il quadro economico del progetto, rideterminato ai sensi del comma 1, venga sottoposto all’approvazione del concedente. Il predetto quadro economico viene, così, considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all’art. 37, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione chiarisce che, in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

1 allegato

DL_50_2022 pdf

PUBBLICATO SULLA GURI N° 114 DEL 17 MAGGIO 2022 IL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - COSIDDETTO DECRETO AIUTI

Si informa, che è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 114  del 17-05-2022, il Decreto n. 50 – “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Agli articoli 26 e 27 le novità che interessano il settore delle costruzioni e delle concessioni.

In allegato il decreto n.50 del 17.05.2022.

Allegato

Decreto Legge n. 50 del 17.05-2022.pdf

 

PUBBLICATO IL DECRETO CARO MATERIALI 2° SEMESTRE 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 di ieri (12 maggio scorso 2022), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 4 aprile 2022, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021.

Con tale decreto il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 – cd. “Sostegni-bis” – che, come noto, per effetto della modifica introdotta dalle Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) ha esteso la speciale disciplina compensativa prevista per il primo semestre 2021 anche al secondo semestre di tale anno.

Il decreto, secondo quanto previsto dalla norma, era atteso per il 31 marzo scorso, ma è stato adottato con ritardo.

Naturalmente, i termini per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese decorreranno dalla data di effettiva adozione dello stesso ed in particolare – ai sensi dell’articolo 1-septies, comma 4 del DL 73/2021 – entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ciò considerato, il termine finale per la presentazione delle istanze di compensazione scadrà il prossimo 27 maggio.

Trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi

IL CONTENUTO DEL DECRETO

Il decreto, in analogia a quello relativo al primo semestre 2021, si articola in due Allegati.

Nell’Allegato 1, sono evidenziati gli incrementi percentuali superiori all’8% - rilevati nel secondo semestre 2021 rispetto alla media dell’anno 2020 - per 54 materiali (cfr. Allegato 1)

Nell’Allegato 2, sono calcolate, per gli stessi materiali dell’Allegato 1, le variazioni percentuali anche per gli anni 2003-2019, per tener conto dei diversi anni di offerta.

Le istanze di compensazione potranno, quindi, essere presentate solo per i 54 materiali indicati in Tabella con incrementi superiori all’8%, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.

Ai fini del calcolo delle compensazioni, le variazioni percentuali andranno preventivamente epurate dell’alea di riferimento, che si ricorda essere pari all’8% in caso di offerte presentate del 2020, e al 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si ricorda che la possibilità di richiedere la compensazione ai sensi del decreto in oggetto riguarda unicamente i lavori eseguiti e contabilizzati ovvero annotati nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

Inoltre, devono sussistere le altre due condizioni previste dalla normativa di riferimento, in analogia a quanto previsto per le compensazioni del primo semestre 2021, vale a dire:

1) il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Sostegni-bis”);

2) il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;

Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo di riferimento (1° luglio – 31 dicembre 2021), le variazioni percentuali rilevate dal DM rispetto ai prezzi medi vigenti al momento dell’offerta, pure indicati in decreto.

In ogni caso, si ricorda che le compensazioni saranno riconosciute alle imprese solo per la parte eccedente l’alea di riferimento.

Per quanto riguarda le risorse utilizzabili, in generale, ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni, anzitutto, con somme proprie, attingendo ai seguenti fondi:

1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

2) ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Solo in caso di assenza ovvero di insufficienza di tali risorse, le committenti potranno presentare richiesta di accesso al “Fondo compensazioni” istituito presso il MIMS ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies, secondo nuove modalità e tempistiche stabilite dal DM del 5 aprile.

Infine, è importante ricordare che le compensazioni del secondo semestre 2021 beneficeranno di alcuni importanti chiarimenti sul fronte dei cosiddetti “giustificativi” da allegare alle istanze presentate dalle imprese.

Tali giustificativi invero risultavano menzionati solo dal DM del 30 settembre 2021, riferiti peraltro alla documentazione che la stazione appaltante doveva produrre per l’accesso al Fondo relativo al primo semestre.

Sul punto, anche su azione dell’ANCE, è stato anzitutto chiarito che detti giustificativi possono essere rappresentati “unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga” (articolo 29, comma 13, del Dl Sostegni ter n. 4/2022)

Inoltre, va evidenziato che nel DM del 5 aprile, relativo alle modalità di accesso e utilizzo del “Fondo compensazioni per il secondo semestre 2021, il riferimento ad eventuali “giustificativi/analisi” da allegare alle istanze delle stazioni appaltanti per l’accesso al Fondo è stato completamente espunto.

Ciò posto, se ne può dedurre che, non risultando il comma 13 dell’articolo 29 espressamente abrogato, dette analisi potrebbero essere richieste dalle stazioni appaltanti al più nella fase di accesso al “Fondo compensazioni”, e sempre a condizione che non ne dispongano di proprie.

Infine, per quanto riguarda le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione, sembra possibile ritenere che le committenti possano continuare a conformarsi alle indicazioni contenute nella Circolare Operativa del MIMS del 25 novembre scorso, riguardante il primo semestre 2021. Essa, infatti, sembra sostanzialmente applicabile anche al secondo semestre, la cui disciplina di riferimento è la medesima del primo semestre, facente capo all’articolo 1-septies del DL 73/2021.

Si allega alla presente il testo del provvedimento, oltre al fac-simile di istanza, già predisposto dallo Studio Legale Cancrini and Partners per il primo semestre 2021, aggiornato al secondo semestre. Naturalmente, resta confermato che il suo utilizzo da parte delle imprese necessita degli opportuni adattamenti al singolo caso concreto.

5 allegati:

DECRETO 4 aprile 2022.pdf
ALLEGATO 1.pdf
ALLEGATO 2.pd 

CIRCOLARE_compensazione_prezzi pdf
Fac_simile Istanza -2semestre21-cancrini doc

 

Mercati telematici: in scadenza la pre-abilitazione alla nuova piattaforma

E' stato prorogato fino alle ore 18 del 19 maggio 2022 il termine per effettuare la procedura di pre-abilitazione ai nuovi bandi MePA (Mercato Elettronico della P.A.) e SDAPA (Sistema Dinamico degli acquisiti della P.A.), in vista dell’avvio operativo della nuova piattaforma di e-procurement.

A tale proposito, si ricorda che la Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha introdotto una sostanziale novità per quanto riguarda il mercato elettronico degli appalti di lavori. Con la suddetta legge di bilancio è, infatti, divenuto possibile attivare strumenti di acquisto e di negoziazione per appalti che hanno oggetto tutti i lavori pubblici, non solo quelli di manutenzione, così come in precedenza stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (legge 209/2015) e dal codice appalti (d.lgs. 50/2016).

In ragione anche di tale allargamento, Consip suggerisce a tutte le imprese interessate di muoversi in anticipo al fine di rimanere attivi sulla piattaforma di e-procurement “Acquistinrete” dal primo giorno di operatività del nuovo sistema, che dovrebbe partire il 25 maggio p.v. e includere la contestuale ripubblicazione dei relativi bandi di abilitazione. Inoltre, la stessa Consip chiarisce che, tra il 20 e il 25 maggio 2022, è stato pianificato il periodo di chiusura dell’attuale sistema di e-procurement, per consentire l’avvio del nuovo sistema.

In caso di mancata pre-abilitazione, sarà comunque necessario effettuare una nuova richiesta di abilitazione al sistema, ma non è garantita la tempestività della sua elaborazione, che avverrà in ragione delle code di lavorazione.

Gli operatori economici interessati sono quindi invitati a consultare la documentazione presente nella sezione dedicata ai nuovi Bandi del Portale degli acquisti e a procedere quanto prima alla pre–abilitazione.

Per facilitare le operazioni, Consip ha pubblicato un mini-sito dedicato alla formazione e ad una mappa di corrispondenza tra le attuali e le nuove categorie di abilitazione.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di appalto e accelerare la verifica dei requisiti, la stessa Consip ha altresì reso noto la messa on-line, con la collaborazione dell’ AGID, di un servizio sperimentale per la compilazione del DGUE elettronico in italiano (disponibile al link ESPD acquistinretepa.it).

Appalti pubblici, ok a Soa anche senza patrimonio in positivo

Ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, ragioni eccezionali e imprevedibili – quali il sisma e la pandemia da Covid 19 – hanno indotto il Consiglio di Stato ad esprimersi favorevolmente sulla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo, previsto dall’art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, regolamento sui contratti pubblici.

E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere del 27 aprile 2022, elaborato in risposta ad un quesito posto dall’ANAC sulla temporanea derogabilità del suddetto requisito SOA, al fine di scongiurare, nell’attuale contesto economico, ulteriori conseguenze dannose a carico delle imprese con l’attestazione in scadenza (cfr. nota prot. n. 46269 del 19 giugno 2020).

A favore del rilascio dell’attestazione di qualificazione, anche in carenza del suddetto requisito, la stessa ANAC ha ricordato nella sua nota il precedente favorevole delle imprese sottoposte a concordato e la disciplina derogatoria del codice civile già in essere.

In particolare, secondo l’ANAC, se è possibile il rilascio dell’attestato nel caso in cui l’impresa in concordato presenti un patrimonio netto non positivo, e “rispetto alle quali l’art. 186 bis l. f. … costituisce comunque fonte di rango superiore successiva allo stesso regolamento”, parimenti alle imprese non in concordato deve potersi applicare il meccanismo emergenziale, posto in essere dall’art.  46 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016) e dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (per le perdite alla data del 31 dicembre 2021), che consente la temporanea sospensione dell’applicazione, nei confronti delle imprese colpite dalla crisi, delle norme del codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione delle perdite di esercizio o lo scioglimento della società, laddove si verifichi la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato ricorda che, a causa del sisma e del covid, il Legislatore con il suddetto meccanismo emergenziale ha introdotto una disciplina derogatoria del codice civile che, perdurando a tutt’oggi, dovrebbe ritenersi applicabile anche al sistema SOA. Pertanto, anche ai fini del rilascio dell’attestazione, le perdite registrate nei periodi considerati dai suddetti articoli non dovrebbero essere computate nelle passività rilevanti e comportare i necessari interventi sul capitale nominale o lo scioglimento della compagine societaria.

Ne consegue che il patrimonio netto negativo dell’impresa attestanda non dovrebbe ritenersi ostativo al rilascio della SOA, qualora ciò sia stato registrato a causa di perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme emergenziali citate ed emanate per il sisma e la pandemia.

Tuttavia, sempre secondo il Consiglio di Stato, sebbene il legislatore dell’emergenza abbia previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre ulteriori adempimenti per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, considerata la delicatezza dell’attività svolta da quelle che operano nei contratti pubblici, risulta altresì necessario prevedere che le SOA, nel caso di rilascio dell’attestato ad imprese carenti del requisito di cui all’art. 79, comma 2, del regolamento:

  1. provvedano a comunicare tempestivamente all’Autorità i dettagli dell’avvenuto rilascio di una attestazione in carenza del requisito speciale del patrimonio netto positivo;
  2. allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, provvedano, relativamente alle suddette attestazioni rilasciate, al monitoraggio circa la effettiva riacquisizione da parte dell’impresa del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione della decadenza dell’attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
  3. comunichino tempestivamente all’Autorità l’esito del monitoraggio svolto.

Va in ultimo aggiunto che, il Consiglio di Stato condivide quanto sostenuto da ANAC con la nota 1° febbraio 2022, n. 7221, ossia che la deroga in questione deve essere concessa “solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale”.

In merito agli effetti della soluzione sopra espressa sulle future attestazioni, ad avviso dell’ANCE, trascorsi due anni dalla richiesta di parere e terminato il periodo emergenziale, occorrerà comunque aspettare per capire se e come l’ANAC riterrà ancora opportuno esprimersi sulla derogabilità del requisito del patrimonio netto positivo, elaborando delle indicazioni applicabili nel caso concreto dalle SOA.

Di seguito il link al parere:

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