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Codice appalti: ulteriori indicazioni sul transitorio SOA

L’ANAC ha pubblicato su proprio portale web il Comunicato del 3 agosto 2016, in cui sono contenute “ulteriori indicazioni interpretative sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.
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Infatti, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha ritenuto di dover implementare le indicazioni contenute nel comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 e nelle Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016.
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In particolare, al fine di risolvere alcune situazioni di vacatio legis, determinatesi con l’abrogazione (integrale) del d.lgs. 163/2006 e (parziale) del Regolamento 207/2010, il Consiglio dell’Autorità è tornata sulla disciplina transitoria della qualificazione SOA, che sarà in futuro oggetto di specifiche Linee Guida emanate dalla stessa ANAC (artt. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice).
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La soluzione individuata dall’ANAC (già espressa, per quanto riguarda i consorzi stabili, nelle suddette Faq) è quella di ritenere, medio tempore, ancora efficaci le disposizioni abrogate dal Codice, laddove queste siano richiamate nella parte del Regolamento ancora in vigore.
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Pertanto, devono ritenersi ancora vigenti, anche in linea con quanto auspicato dall’ANCE:
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a)  le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate c.d. “variate” ossia contemplate dall’allegato A del D.P.R.34/2000 e poi modificate dall’allegato A del D.P.R.207/2010. Il riferimento è alla disciplina (contenuta nei commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357 del D.P.R.207/2010) che consente anche la suddivisione fittizia dei certificati di esecuzione dei lavori in OG11 nelle percentuali del 40-40-20 (estesa – in via interpretativa dall’AVCP - anche ai lavori privati);
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b)    la deroga concernente la dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica (comma 23, dell’art. 357 citato), che consente di conservare, presso la stessa impresa, l'incarico di direttore tecnico a quei soggetti che, pur non essendo in possesso degli idonei titoli/requisiti abilitativi, svolgevano tale funzione già alla data di entrata in vigore del D.P.R.34/2000. Da notare che, nelle more dell’emanazione del DM con cui il MiBACT disciplinerà l'intera qualificazione per gli interventi sui beni culturali, è ragionevole ritenere che tale deroga interessi anche l’architetto previsto nella categoria OG2;
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c)             l’istituto dell’avvalimento c.d. “stabile” o “infragruppo”, ossia quello previsto dall’art. 88 del citato D.P.R. 207/2010, che richiama l’(abrogato) art. 50 del d.lgs. 163/2006, attraverso cui un’impresa può ottenere l’attestazione, utilizzando i requisiti messi a disposizione da altra impresa apparente allo stesso gruppo; ciò, nonostante tale istituto non sia più esplicitamente disciplinato nel nuovo Codice.
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Ad integrazione di quanto stabilito dall’ANAC, può aggiungersi che, in attesa delle Linee Guida sulla qualificazione per i lavori (di cui all’art. 83, co. 2, del nuovo Codice, da emanarsi entro il 19 aprile 2017), la disciplina di dettaglio dei tre istituti sopra evidenziati resta affidata al c.d. “Manuale SOA”.
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Infine, l'Autorità ha ritenuto di dare una risposta più articolata sull’incremento della qualificazione per quelle imprese, in possesso di un attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. 207/2010 (ed in corso di validità), che abbiano sottoscritto un contratto di integrazione con la SOA (di classifica o di categoria) entro il 19 aprile 2016 (compreso), ossia in vigenza del D.lgs. 163/2006).
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In particolare, l’Autorità chiarisce come possa essere utilizzato il decennio, come periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti di attestazione, abrogato a far data dal 20 aprile.
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Ora, ad avviso dell’ANAC, le SOA possono ancora considerare il decennio, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
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a)      la variazione incida su una attestazione in corso di validità, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (ossia contratto cd. “originario” sottoscritto entro il 19 aprile 2016, data di pubblicazione in G.U. del nuovo Codice dei contratti),
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b)      siano inserite lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula dell’ultimo contratto di attestazione, antecedente il contratto di integrazione; nel caso di lavorazioni non completate, è considerata la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.
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Diversamente, qualora - in vigenza del nuovo Codice dei contratti, che non riproduce il decennio - l’impresa sottoscriva con la SOA un contratto finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, inserendo i lavori eseguiti successivamente alla stipula dell’ultimo contratto di attestazione con la stessa SOA, quest’ultima deve considerare l’ordinario arco temporale di riferimento di 5 anni.
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In questo secondo caso, la SOA sposta in avanti (trasla) il periodo di riferimento della qualificazione:
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a)   decurtando dal computo per l’attestato i lavori che non rientrano nel quinquennio antecedente la stipula del contratto di integrazione dell’attestazione originaria, anche se già presentati in sede di rilascio della vigente attestazione,
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b)   considerando, in questo arco temporale, i certificati riferiti al esibiti nelle categorie di cui si chiede l’integrazione temporale.
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Laddove siano presenti nello stesso attestato più categorie, il possibile effetto di quest’ultima disposizione, è l’emissione da parte delle SOA di un nuovo attestato con una o più categorie “integrate”, che si riferiscono all’arco temporale dell’ultimo quinquennio, ed altre categorie ancora ferme al precedente decennio, perché riamaste invariate rispetto all’attestato “originario”.
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1 allegato
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Servizi di architettura e di ingegneria: Pubblicate dall’ANAC le linee guida definitive

Pubblicate dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".
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Sul testo della Linea guida, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre u.s., sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato (1767/2016) e delle competenti Commissioni parlamentari, pervenuti rispettivamente il 2 e 3 agosto 2016 e delle cui osservazioni si è tenuto conto nella stesura finale della Linea guida.
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Si allega il testo definitivo delle Linee guida e la relazione AIR che riporta le indicazioni generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
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Linee guida ANAC sui criteri di scelta dei commissari di gara: il parere del Consiglio di Stato

Si comunica che il Consiglio di Stato ha adottato il parere sulle Linee guida ANAC relative a "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" (Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. 1919).
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Nel suddetto parere, il Consiglio di Stato analizza sia questioni di carattere generale (natura delle «determinazioni» dell’ANAC nella materia; obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo; modalità di nomina e regole di attività e responsabilità) sia  questioni specifiche (Campo di applicazione; composizione dell’Albo e modalità di nomina dei commissari “esterni” ed “interni; adempimenti delle stazioni appaltanti e funzionalità delle commissioni giudicatrici; comprovata esperienza e professionalità; requisiti di moralità e compatibilità; modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo).
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Appalti sottosoglia: pubblicato il parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC

Pubblicato dal Consiglio di Stato, con pronuncia della Commissione Speciale n. 1903 del 13 settembre 2016, il parere sulle Linee guida ANAC in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

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Tale parere era stato richiesto con nota del Presidente dell'ANAC del 4 luglio u.s., in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate, nonché dell'impatto erga omnes.

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Si allega il testo del parere e l'"abstract" del Consiglio di Stato.

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1 allegato

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Parere Cds Sottosoglia

ANAC: in un nuovo Comunicato i chiarimenti sull’affidamento "in house"

È  stato pubblicato dall’ANAC il Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016 relativo a “Chiarimenti  sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti”.
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Il comunicato fornisce alcune precisazioni sulla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società c.d. in house nelle more dell’emanazione, da parte di ANAC, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, istituito presso la stessa Autorità.
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A tale scopo, nel comunicato viene precisato che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano  mediante affidamenti diretti nei confronti delle società in house, presuppone il possesso, da parte di questi ultimi, dei requisiti definiti dall’Autorità con proprio atto.
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Occorrerà pertanto attendere quest’ultimo provvedimento affinché vengano chiariti le modalità ed i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.
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Nelle more della pubblicazione dell’atto ANAC, l’affidamento  diretto alle società in house può  essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni  aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti  legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei  medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle  prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro  della domanda di iscrizione.
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Al riguardo, per quanto tra i requisiti giustificanti il ricorso agli affidamenti “in house”, si osserva che la norma codicistica non è pienamente conforme al dettato comunitario.
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In particolare, l’articolo 12 par.1, lett. c) della direttiva 2016/24/UE, prevede che nella società controllata possano essere presenti unicamente forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, non esercitano un’influenza determinante sulla società controllata e siano prescritte da disposizioni legislative nazionali.
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Inoltre, il considerando 32 della medesima direttiva precisa che tale apertura può verificarsi soltanto in alcuni casi determinati, in cui la partecipazione di taluni operatori economici sia stata prescritta da una specifica disposizione normativa.
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Da ciò emerge chiaramente che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, le forme di partecipazione privata non devono essere semplicemente autorizzate da un provvedimento normativo generale ed aspecifico, ma devono essere rese necessarie, caso per caso, da una specifica disposizione di legge ed accompagnate da una congrua motivazione.
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Tale norma, tuttavia, non è stata esattamente riprodotta dal decreto 50/2016 – art. 5, comma 1, lett. c) – che, invece, in maniera più generica, si limita a prevedere che nella società controllata non debbano essere presenti forme di capitale privato ad eccezione di partecipazioni previste – non prescritte – dalla legislazione nazionale. Inoltre lo stesso articolo non dispone che le forme di capitali debbano essere inidonee a consentire l’esercizio di un potere di veto o di controllo sulla società controllata.
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Si allega il testo del Comunicato e si fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
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