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Anticorruzione – Pubblicata in Gazzetta la legge

Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio u.s., è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “Legge Anticorruzione”, contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
 
La nuova legge – che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ossia il 31 gennaio p.v. – contiene, in un unico articolo, importanti disposizioni finalizzate a rafforzare la lotta alla corruzione, e conferma la crescente attenzione del legislatore verso la prevenzione e la repressione dei fenomeni di malaffare.  
 
Al riguardo, l’ANCE, nel corso dei lavori parlamentari sul disegno di legge, nell’esprimere apprezzamento per gli obiettivi di tutela della legalità e di contrasto alle condotte illecite perseguiti dal provvedimento, ha al contempo espresso perplessità su alcune innovazioni – tra cui, il cd. “Daspo a vita”, la confisca senza condanna o anche l’introduzione della possibilità di applicare l’incapacità a contrattare con la PA anche in assenza di condanna – alla luce dei principi, anch’essi costituzionalmente tutelati, di ragionevolezza, proporzionalità e libertà d’iniziativa economica (artt 3 e 41 Cost).
 
Di seguito, l’illustrazione delle principali novità di maggiore interesse per le imprese.
 
 
Incapacità a contrattare con la PA per delitti commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale(articolo 1, comma 1, lett. c)
 
Viene ampliato il novero dei reati che, ove commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale, comportano l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la PA (art. 32-quater c.p.)
 
Tra essi, vengono inclusi ex novo
- il peculato (ma non anche il cd “peculato d’uso”);
- la corruzione in atti giudiziari;
- il traffico di influenze illecite.
 
È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo al traffico illecito di rifiuti, non più disciplinato dal decreto legislativo n.152/2006 ma dall’articolo 452- quaterdecies del codice penale.
  
Misure in materia di prescrizione del reato (articolo 1, comma 1, lett. d), e) ed f)
 
Importanti novità sono poi previste in materia di prescrizione del reato, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2020.
 
Quanto al termine di prescrizione, riformulando il primo comma dell’art. 158 c.p., viene previsto che "per il reato permanente o continuato" (cioè per i reati ripetuti più volte oppure diversi ma riconducibili "a un medesimo disegno criminoso"), la prescrizione partirà "dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione", ossia dall'ultimo reato commesso.
 
Inoltre, la prescrizione viene sospesa a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, o dal decreto di condanna, e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto.
 
Inefficacia della sospensione condizionale sulle pene accessorie (articolo 1, comma 1, lett. h)
 
Viene introdotta una sorta di “stabilizzazione” delle pene accessorie  per i reati di stampo corruttivo (di cui all’art. 166 c.p., quali il peculato, la concussione, la corruzione ed il traffico di influenze illecite).
 
In particolare, la sospensione condizionale della pena principale, ove lo stabilisca il giudice, potrà non estendersi alle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la PA. 
 
  - Inefficacia della riabilitazione sulle pene accessorie (articolo 1, comma 1, lett. i)
 
La riabilitazione dalla pena principale non produrrà più, in automatico,  effetti sulle pene accessorie, ivi compresa l’incapacità perpetua a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 179 c.p.)
 
La pena accessoria, infatti, potrà essere dichiarata estinta soltanto decorso un termine non inferiore a 7 anni dalla riabilitazione per la pena principale, e sempre che sia accertata l’effettiva e costante buona condotta del reo.
 
Incapacità a contrattare con la PA (articolo 1, comma 1, lettera m)
 
In caso di condanne superiori a 2 anni di reclusione per alcuni specifici reati –fra cui peculato, concussione, corruzione e traffico di influenze illecite -viene introdotto ex novo il divieto in perpetuo a contrattare con la Pubblica Amministrazione(cd. “Daspo a vita per i corrotti”). Naturalmente, tale pena accessoria perpetua, così come anche la pena principale, diventerà effettiva nel momento in cui la sentenza di condanna sarà esecutiva, e cioè quando avrà assunto carattere definitivo.
 
Laddove la condanna non sia superiore a 2 anni di reclusione o qualora ricorra l’attenuante relativa alla particolare tenuità dei fatti contestati (di cui all’art. 323-bis, primo comma) viene inflitta l’incapacità temporanea a contrattare con la Pubblica Amministrazione, elevandone il limite temporale, rispetto a quanto finora previsto, che viene portato da un minimo di 5 anni sino ad un massimo di 7 (nuovo art. 317-bis c.p.). Laddove, però, ricorra l’attenuante relativa alla collaborazione del reo (di cui all’art. 323-bis, secondo comma), la durata non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5 anni.
 
Si ricorda che, fino ad oggi, la durata dell’incapacità temporanea a contrattare con la PA era contenuta, in via generale, da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni.
   
Riformulazione del traffico di influenze illecite (articolo 1, comma 1, lettera t)
 
Viene riformulato il reato di traffico di influenze illecite (art 346-bis c.p.)
 
In particolare, nella fattispecie viene assorbita la condotta del millantato credito, disciplinato sinora dall’art. 346, che conseguentemente viene abrogato.
 
Inoltre, le sanzioni vengono inasprite e portate da un minimo di 1 anno a un massimo di 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni).
 
 - Incapacità a contrattare con la PA come misura cautelare (articolo 1, comma 4, lettera c)
 
La pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la PA viene inserita nel novero delle misure cautelari di tipo interdittivo, ossianell’ambito di quei provvedimenti che, per esigenze cautelari, dispongono l’applicazione provvisoria di pene in costanza di accertamento del delitto (art. 289-bis c.p.p.).
 
La misura in commento, peraltro, potrà essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dal Codice di procedura penale per l’applicazione delle misure interdittive(quali la condanna all’ergastolo o alla reclusione per un periodo superiore a tre anni).
   
Inefficacia del patteggiamento sulle pene accessorie (articolo 1, comma 4, lettera e), n. 2)
 
La nuova legge introduce una importante innovazione in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”), nei procedimenti relativi ad alcuni delitti di stampo corruttivo (quali il peculato, la concussione, la corruzione ed il traffico di influenze illecite).
 
Per tali reati, infatti, viene superato il precedente automatismo riguardante i benefici sulle pene accessorie, connessi al patteggiamento.
 
Con la modifica, infatti, in presenza dei delitti sopra indicati, viene rimesso al giudice il potere di decidere, in via discrezionale, se applicare o meno le pene accessorie dell’incapacità a contrattare con la PA e dell’interdizione dai pubblici uffici (mentre, ordinariamente, l’art. 445, comma 1 c.p.p. impone l’automatica inapplicabilità delle pene accessorie in caso di patteggiamento).
 
 - C.d. “confisca senza condanna” (articolo 1, comma 4, lettera f)
 
Viene estesa ad ulteriori ipotesi la possibilità, già prevista dal codice di procedura penale della c.d. “confisca senza condanna” (articolo 578-bis c.p.p.).
 
Fino ad ora, tale misura – che, lo si ricorda, può essere applicata nonostantedopo il giudizio di primo grado, sia intervenuto il proscioglimento per prescrizione del reato o per amnistia - veniva disposta in caso di confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non potesse giustificare la provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultasse titolare od avesse la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, disposta ai sensi dell’articolo 240-bis del codice penale.
 
Per effetto della modifica, la possibilità della “confisca senza condanna” viene estesa anche ai casi di confisca disposta ai sensi dell’art. 322-ter c.p., ossia la confisca avente ad oggetto i beni costituenti il profitto o il prezzo della commissione di taluni reati contro la PA (tra i quali, peculato, concussione e corruzione).
  
Sanzioni per responsabilità amministrativa della persona giuridica (articolo 1, comma 9)
 
Vengono introdotte misure di inasprimento delle sanzioni interdittive che operano nel caso di commissione dell’illecito amministrativo dipendente da reato da parte della persona giuridica, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e corruzione.
 
Tali sanzioni, si ricorda, consistono in:
 
a)    interdizione dall'esercizio dell'attività;
b)  sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c)   divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)   esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e)   divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 
 
Anzitutto, viene estesa la durata delle sanzioni interdittive prevista per i reati sopra indicati, che, in precedenza, era non inferiore ad 1 anno.
 
Ora, con le nuove norme, la durata di tali sanzioni viene differenziata in base al soggetto che compia materialmente l’illecito, ed è portata:
 
- da un minimo di 4 a un massimo di 7 anni, se il delitto è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 
- da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4, se il delitto è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all’ipotesi precedente. 
 
Al contempo, tale durata può essere ridotta (per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni)nell’ipotesi in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato per:
 
- evitare ulteriori conseguenze del reato;
 
- assicurare le prove dell’illecito e individuarne i responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
 
- eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
 
Quanto alle misure cautelari - applicabili dal giudice su richiesta del PM quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati elementi per poter ritenere che possano commettersi nuovi illeciti amministrativi - viene previsto che il giudice non possa determinarne la durata in misura superiore a un anno e che, anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non possa superare 1 anno e 4 mesi.
 

Viene incluso il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel novero dei delitti per cui viene irrogata la sanzione pecuniaria fino a 200 quote - si ricorda che il meccanismo cd. “per quote” rappresenta la modalità di determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare alla persona giuridica che abbia commesso illecito amministrativo - . 

1 allegato

legge 9 gennaio 2019, n. 3

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

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