Subappalto: la CGUE dichiara illegittimo limite del 30% previsto dal Codice dei contratti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale depositata dal TAR Lombardia il 1° febbraio 2018, con la sentenza del 26 settembre 2019 (Causa C-63), ha dichiarato non compatibile con la direttiva 2014/24 la normativa italiana - art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 - che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto.

 
Quesito, questo, che, peraltro, la Corte aveva già affrontato e risolto nei medesimi termini, con riferimento però all’interpretazione della direttiva 2004/18, con la sentenza del 14 luglio 2016, Wroclaw - Miasto na prawach powiatu (C 406/14, EU:C:2016:562).
 
Il Giudice comunitario ha anzitutto evidenziato che il subappalto, in quanto strumento che favorisce l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di un interesse fondamentale dell’Unione, ossia il fatto che la concorrenza ad una gara di appalto sia la più ampia possibile.
 
Ad avviso della Corte, neanche l’obiettivo del contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici – di per sé legittimo - può giustificare una restrizione alle regole ai principi generali del TFUE, come quella rappresentata da un limite quantitativo fisso al subappalto.
 
Infatti, a parere dei giudici, il divieto di subappalto non è necessario né proporzionale al raggiungimento di tale obiettivo, che, invero, può e deve essere perseguito attraverso  misure idonee, peraltro già previste dalla legislazione italiana (come, ad esempio, le interdittive antimafia).
 
Ciò premesso, la Corte conclude affermando che, una normativa, come quella italiana, che vieti in modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una certa percentuale, indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori, non è compatibile con la direttiva 2014/24.
 
Si allega il testo della sentenza.
 
Sentenza CGUE