HomeLavori pubbliciIllegittimità dell'iscrizione nel Casellario ANAC se non motivata in ordine all’utilitas

Illegittimità dell'iscrizione nel Casellario ANAC se non motivata in ordine all’utilitas

Con sentenza n. 11470 del 2 ottobre 2019, il TAR Lazio ha annullato l'iscrizione disposta dall'ANAC nel Casellario da essa tenuto ex art. 80, comma 12 del Codice, non essendo stato opportunamente motivata l'utilità della notizia.

Inoltre, richiamando la normativa di riferimento, di cui all'art. 213, comma 10, Linee Guida n. 6, nonché l'art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento dell'Autorità del 6 giugno 2018, il Collegio ha precisato che l'iscrizione deve avvenire solamente in relazione alle notizie effettivamente "utili" e conferenti con le finalità sottese all'istituzione del Casellario.

Nel caso di specie, la stazione appaltante, dopo aver rilevato la non ottemperanza dell'impresa aggiudicataria rispetto agli obblighi imposti dalla legge 68/99 (in materia di disabili e categorie protette), aveva revocato l'aggiudicazione, segnalando la vicenda all'ANAC, la quale aveva avviato il procedimento sanzionatorio per l'iscrizione al Casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12 e per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13 del Codice.

Essendo stata ritenuta non grave la condotta, l'Autorità, da un lato, aveva archiviato il procedimento di interdizione; dall'altro, aveva comunque proceduto all'iscrizione nel Casellario, confermando altresì la sanzione pecuniaria.

A seguito del ricorso proposto dall'impresa avverso il provvedimento di iscrizione, il TAR ha evidenziato che la normativa citata stabilisce che debbano essere iscritte nel Casellario, oltre alle interdittive, anche le informazioni relative ai provvedimenti di esclusione.

In particolare, è stato precisato che l'ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire:

  1. la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall'art. 80;
  2. la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5;
  3. l'attribuzione del rating di impresa;
  4. il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Ciò posto, considerati gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, anche qualora non vi sia l'interdizione dalla partecipazione a gare future, è necessaria una valutazione sulla utilità e sulla non manifesta inconferenza in concreto rispetto alle finalità per cui il casellario è stato previsto.

Pertanto, ad avviso del TAR Lazio, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, la mera valenza di "pubblicità-notizia" delle circostanze annotate come "utili" ed il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

È invece necessaria un'esauriente motivazione non solo in ordine all'intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale alle finalità del Casellario, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull'utilità della annotazione

Segnatamente, devono essere esplicitate le ragioni per cui i fatti iscritti, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l'operatore segnalato.

Applicando i suesposti principi al caso de quo, il Collegio ha annullato l'iscrizione nel Casellario, non essendo stato adeguatamente assolto l'onere motivazionale da parte dell'ANAC.

1 allegato

Tar Lazio, n. 11470_2019

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