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Destinazione Italia: i contenuti di interesse per le opere pubbliche

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Il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
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Il decreto legge, del quale sta per iniziare l’iter di conversione in legge in Parlamento, contiene alcune disposizioni in materia di lavori pubblici.
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-       L’art. 6 del decreto in commento interviene, fra l'altro, sulle modalità di sottoscrizione dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
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Infatti, il comma 6 dell’articolo 6 proroga dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero al 1° gennaio 2015  per i contratti stipulati mediante scrittura privata, l’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici, come sostituito dal decreto legge n. 179/2012. Tale disposizione, come noto, prevede che i contratti pubblici siano sottoscritti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o in forma di scrittura privata.
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Di conseguenza, il comma 7 del medesimo articolo 6 fa salvi gli accordi e i contratti non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date sopra indicate, ossia, come sopra detto, fino al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero al 1° gennaio 2015  per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
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In tal modo, quindi, si differisce l’entrata in vigore delle disposizioni che impongono la stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica a pena di nullità, la cui interpretazione ha creato non poche difficoltà agli operatori del settore.
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-       Ulteriori disposizioni di interesse per il settore sono contenute nell’articolo 13 del provvedimento in esame.
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Infatti, il comma 10 dell’art. 13 del decreto legge interviene sull’art. 118 del Codice dei contratti nei termini seguenti:
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*  alla lett. a) del comma in esame si prevede l’inserimento, nel comma 3 dell’art. 118 del Codice, della previsione secondo cui, ove ricorrano condizioni di particolare urgenza, inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto, accertate dalla stazione appaltante, quest’ultima potrà provvedere, per i contratti in corso di esecuzione, al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista, anche se ciò non era stato previsto dal bando.  
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Sul punto, si ricorda che l’art. 118, comma 3, primo periodo, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, l’obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
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La disposizione aggiuntiva in commento, quindi, in casi di particolare urgenza inerente al completamento dell’opera, consente alla stazione appaltante di pagare direttamente il subappaltatore o il cottimista durante l'esecuzione, anche qualora il bando non avesse contemplato tale modalità di pagamento.
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* alla lett. b) del medesimo comma 10 si prevede, poi, la possibilità per la stazione appaltante, anche per i contratti in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e dai cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla procedura.
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La ratio della previsione sembra essere quella di consentire, in presenza di procedure concordatarie, i pagamenti spettanti all'impresa affidataria, nonché ai subappaltatori o ai cottimisti; tuttavia, la stessa presenta margini notevoli di incertezza interpretativa, ad esempio, nella parte in cui sembra affidare i pagamenti direttamente al Tribunale competente in merito all'ammissione alle procedure stesse.
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-   Da ultimo, il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge in esame prevede che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione di cui all’articolo 237-bis del Codice dei contratti (relativo alle opere in esercizio nei settori speciali) si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato Codice dei contratti.
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A tal fine, si ricorda che l’art. 237-bis consente lo svincolo automatico dell’80% delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, e per le quali l'esercizio si sia protratto per oltre un anno.
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