Appalti, ripristinati i termini nei procedimenti di competenza dell’Anac

L’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di sua competenza.

Con la delibera n. 271 del 7 giugno u.s., cessa quindi l’efficacia delle delibere (nn. 268 del 19 marzo 2020, e 312 del 9 aprile 2020) approvate all’inizio dell’emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei CIG, per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del CEL da parte della stazione appaltante.

  1. Codice identificativo di gara (CIG)

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il CIG (erano 150 giorni durante lo stato di emergenza). I CIG che non saranno perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

  1. Trasmissione dati sui contratti pubblici

Riguardo all’obbligo di trasmissione dei dati all’Osservatorio sui contratti pubblici, i termini scendono da 60 giorni a 30 giorni per le schede: “Dati Comuni e Aggiudicazione”, da contare a far data dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento; “adesione ad accordo quadro/convenzione”, a far data dall’avvenuta adesione; “modifiche contrattuali” da trasmettere entro 30 giorni dall’evento.

Sempre ai fini della trasmissione all’Osservatorio, sono invece previsti 60 giorni per la trasmissione delle schede “fase iniziale”, “Sal”, “conclusione”, “collaudo/regolare esecuzione”, “accordi bonari”, “sospensione”, “subappalto” e “istanza di recesso”.

  1. Certificato di esecuzione dei lavori (CEL)

A beneficio delle imprese, torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il CEL.

  1. Procedure di precontenzioso

Infine, l’Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che devono essere chiuse entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza approvando un parere.

Se durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere tale termine per un massimo di 30 giorni, l’eventuale interruzione della procedura necessaria ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non potrà più andare oltre 10 giorni.