La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate al DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line di cui alla comunicazione: (Durc on Line - le modifiche del decreto) del 21 ottobre u.s..
\r\nCon riguardo all’art. 2 del decreto, il dicastero ha sottolineato l’estensione della “verifica della regolarità contributiva” da parte delle Casse Edili nei confronti non solo delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia, come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.
\r\nViene quindi ribadita l’obbligatorietà di iscrizione in Cassa Edile per le aziende che applicano il Ccnl dell’edilizia, nonché in caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.
\r\nE, pertanto, prosegue il Dicastero, l’intervento della Cassa Edile nel rilascio del Durc sussiste anche qualora non vi sia la corrispondenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e l’effettiva applicazione del Ccnl.
\r\nA tal proposito, si segnala che gli istituti (Inps, Inail e Casse Edili) stanno operando i necessari adeguamenti operativi per mettere a punto le modalità informatiche di attuazione della norma.
\r\nLe modifiche apportate all’art. 5, invece, spiega il Ministero del Lavoro, sono volte ad estendere la regolarità contributiva già riconosciuta in determinati casi (fallimento e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività aziendale), anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria per il risanamento delle grandi imprese.
\r\nA tal fine, la regolarità contributiva sarà riconosciuta purché gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (liquidazione coatta amministrativa) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e non necessita più l’insinuazione al passivo degli Enti.
\r\nLa regolarità, pertanto, è sempre preordinata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che, altrimenti, sarebbe vanificata, stante l’impossibilità di ottenere un Durc regolare per la situazione di crisi dell’impresa.
\r\n1 allegato
\r\nL'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ad agosto 2016, si riduce dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sintesi di diminuzioni del costo dei materiali (-0,3%), dei trasporti (-0,1%) e dei noli (-0,4%), a fronte di una stazionarietà del costo della manodopera.
\r\nIn allegato è disponibile una nota del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aggiornata al mese di agosto 2016, la nota metodologica e le tabelle riepilogative degli indici
\r\n \r\n \r\nÈ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali correttivo del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla “Semplificazione in materia del documento unico di regolarità contributiva” (Durc on Line).
\r\nLa modifica maggiormente attesa dal settore è quella relativa all’art. 2 del decreto in materia di “Verifica della regolarità contributiva”.
\r\nAl primo comma di detto articolo viene, infatti, aggiunto un inciso riferito agli ulteriori casi in cui il Durc deve essere rilasciato dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail. Più precisamente, si fa riferimento alle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.
\r\nTale modifica si è resa necessaria in quanto la vecchia formulazione dell’art. 2 richiamava esclusivamente, ai fini del coinvolgimento delle Casse Edili nel rilascio del Durc, le imprese che fossero classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia (Csc edile).
\r\nUna simile formulazione lasciava fuori tutte quelle imprese che, pur non avendo un Csc edile, applicano comunque il Ccnl dell’edilizia (cfr. ad es. imprese del calcestruzzo), con notevoli conseguenze, soprattutto nell’ambito degli appalti, in quanto venivano rilasciati Durc senza la regolarità Cassa Edile, pur essendo l’impresa iscritta alle Casse.
\r\nUlteriori modifiche incidono, poi, sull’art. 5 del decreto sul Durc in materia di procedure concorsuali, prevedendo l’estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese), ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto.
\r\nSi rinvia, comunque, per gli approfondimenti del caso, alla pubblicazione della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
\r\n1 allegato
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