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Circolare Ministero del Lavoro 33/2016 – DM di modifica del DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate al DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line di cui alla comunicazione: (Durc on Line - le modifiche del decreto) del 21 ottobre u.s..

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Con riguardo all’art. 2 del decreto, il dicastero ha sottolineato l’estensione della “verifica della regolarità contributiva” da parte delle Casse Edili nei confronti non solo delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia, come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

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Viene quindi ribadita l’obbligatorietà di iscrizione in Cassa Edile per le aziende che applicano il Ccnl dell’edilizia, nonché in caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

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E, pertanto, prosegue il Dicastero, l’intervento della Cassa Edile nel rilascio del Durc sussiste anche qualora non vi sia la corrispondenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e l’effettiva applicazione del Ccnl.

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A tal proposito, si segnala che gli istituti (Inps, Inail e Casse Edili) stanno operando i necessari adeguamenti operativi per mettere a punto le modalità informatiche di attuazione della norma.

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Le modifiche apportate all’art. 5, invece, spiega il Ministero del Lavoro, sono volte ad estendere la regolarità contributiva già riconosciuta in determinati casi (fallimento e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività aziendale), anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria per il risanamento delle grandi imprese.

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A tal fine, la regolarità contributiva sarà riconosciuta purché gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (liquidazione coatta amministrativa) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e non necessita più l’insinuazione al passivo degli Enti.

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La regolarità, pertanto, è sempre preordinata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che, altrimenti, sarebbe vanificata, stante l’impossibilità di ottenere un Durc regolare per la situazione di crisi dell’impresa.

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1 allegato

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Min_Lav_circ_33 del 2_11_2016

Inps: modalità di recupero del contributo di licenziamento eventualmente pagato nel 2016

In riferimento all’esonero del versamento del c.d. “contributo di licenziamento” che, come noto, interessa il settore edile nei casi di completamento dell’attività e chiusura del cantiere (all’art. 2, co. 34 della L. n. 92/12) l’Inps, con l’allegata nota n. 4269/16, ha fornito le istruzioni operative per il recupero del contributo eventualmente pagato dai datori di lavoro relativo ai licenziamenti intervenuti nel periodo 1/1/2016 – 26/2/2016.
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In particolare, per effetto dell’art. 2–quater della L. n. 21/16, che ha previsto la proroga dell’esonero per tutto l’anno 2016, l’Inps ha confermato che possono beneficiare della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare i licenziamenti nel suddetto periodo 1/1/2016 – 26/2/2016, ossia prima che l’art. 2-quater producesse i propri effetti dal  27 febbraio 2016.
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Per ciò che concerne la compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno valorizzare in “DenunciaIndividuale”, l’elemento “Cessazione”, indicando in “GiornoCessazione” il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento “TipoCessazione” i codici cessazione, già in uso, “1M” o “1N”.
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Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del messaggio Inps in commento, ossia 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
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Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 148/15 – Indicazioni operative

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Con la circolare n. 31/16, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alle novità normative introdotte dal D.Lgs n. 185/16, entrate in vigore l’8 ottobre scorso, che hanno modificato alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 148/15.
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In particolare, le modifiche oggetto della circolare in commento interessano l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/15 in materia di contratti di solidarietà espansivi, nonché l’art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 148/15 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
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In riferimento al primo istituto, si conferma, attraverso l’individuazione  di una particolare fattispecie di solidarietà espansiva, la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà c.d. difensivo, oggi divenuto una vera e propria causale di Cigs, disciplinata dall’art. 21, co. 5 del D.Lgs. n. 148/15, in contratto di solidarietà espansiva.    
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Tale trasformazione, che comporta la riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, potrà interessare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi oppure stipulati prima del 1° gennaio 2016 e, quindi, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi.  
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Al personale a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro verrà riconosciuto dall’Inps un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, nonché un’integrazione, a carico del datore di lavoro, del suddetto trattamento, almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.
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L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, ma ciò non esclude che ai lavoratori sia riconosciuta la contribuzione figurativa, così come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/15.
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Tra le condizioni di validità della trasformazione, la circolare conferma che non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario.
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Per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione sarà riconosciuto ai datori di lavoro  un contributo, per i primi 12 mesi, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, che scenderà al 10% e al 5%, rispettivamente, per ciascuno dei 2 anni successivi. Se l’assunzione dovesse interessare lavoratori compresi tra i 15 ed i 29 anni di età, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà, per i primi 3 anni e comunque non oltre i 29 anni del lavoratore medesimo, quella prevista per gli apprendisti.
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Ad ogni modo, il contributo e le agevolazioni di cui sopra troveranno applicazione per il periodo compreso tra la data di trasformazione e la data di scadenza del contratto.
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Per quanto concerne la quota di accantonamento del TFR relativa alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà espansivo, il dicastero conferma che resta a carico dell’Inps, con la sola eccezione di quella relativa ai lavoratori licenziati (per motivo oggettivo o licenziamento collettivo):
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-     entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale;
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-     entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di straordinario di integrazione salariale, concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
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La misura della contribuzione addizionale (9%, 12% e 15% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore), nel periodo compreso tra la trasformazione del contratto e la data di scadenza, sarà ridotta del 50% rispetto ai valori previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 148/15.
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L’istante, utilizzando i moduli allegati alla circolare in oggetto, dovrà presentare telematicamente (attraverso il canale “Cigsonline” già attivato in occasione della presentazione della domanda originaria di solidarietà)  una apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, a cui dovrà essere allegato il contratto collettivo di  trasformazione in solidarietà espansiva e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.
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La comunicazione, che deve essere inviata anche alla DTL territorialmente competente e all’Inps, comporterà l’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà originario.
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In relazione invece alle modifiche concernenti la Cassa integrazione guadagni straordinaria, recependo le criticità rilevate dall’Ance nelle opportune sedi istituzionali, è stata introdotta la disposizione che consente di effettuare le sospensioni o la riduzione di orario entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’Istanza di Cigs.
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A tal riguardo, ricorda il dicastero, la domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica e per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
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In virtù di quanto sopra, per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/16) la sospensione o riduzione di orario ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
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Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: -0,2% a agosto 2016

L'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ad agosto 2016, si riduce dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sintesi di diminuzioni del costo dei materiali (-0,3%), dei trasporti (-0,1%) e dei noli (-0,4%), a fronte di una stazionarietà del costo della manodopera.

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In allegato è disponibile una nota del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aggiornata al mese di agosto 2016, la nota metodologica e le tabelle riepilogative degli indici

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Durc on Line - le modifiche del decreto

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali correttivo del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla “Semplificazione in materia del documento unico di regolarità contributiva” (Durc on Line).

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La modifica maggiormente attesa dal settore è quella relativa all’art. 2 del decreto in materia di “Verifica della regolarità contributiva”.

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Al primo comma di detto articolo viene, infatti, aggiunto un inciso riferito agli ulteriori casi in cui il Durc deve essere rilasciato dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail. Più precisamente, si fa riferimento alle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

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Tale modifica si è resa necessaria in quanto la vecchia formulazione dell’art. 2 richiamava esclusivamente, ai fini del coinvolgimento delle Casse Edili nel rilascio del Durc, le imprese che fossero classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia (Csc edile).

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Una simile formulazione lasciava fuori tutte quelle imprese che, pur non avendo un Csc edile, applicano comunque il Ccnl dell’edilizia (cfr. ad es. imprese del calcestruzzo), con notevoli conseguenze, soprattutto nell’ambito degli appalti, in quanto venivano rilasciati Durc senza la regolarità Cassa Edile, pur essendo l’impresa iscritta alle Casse.

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Ulteriori modifiche incidono, poi, sull’art. 5 del decreto sul Durc in materia di procedure concorsuali, prevedendo l’estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese), ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto.

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Si rinvia, comunque, per gli approfondimenti del caso, alla pubblicazione della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

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1 allegato

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decre_durc

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