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Lavoro e previdenza

Alcuni chiarimenti del Ministero sulla procedura di deposito dei contratti

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota dei giorni scorsi, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il deposito dei contratti e delle dichiarazioni di conformità previsti dal DM 25 marzo 2016 (in tema di detassazione dei premi di produttività).

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La nota ribadisce che, ai fini dell'art. 5 del Decreto, il deposito dei contratti deve avvenire attraverso le modalità telematica messe a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

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Per i contratti territoriali già depositati alla data del 25 marzo 2016 presso la competente Direzione territoriale del lavoro, viene ribadito che il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà semplicemente indicare, nel modulo della procedura telematica, i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito), nonché evidenziare nella Sezione 2 che si tratta di "contratto territoriale".

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Dall'8 luglio scorso, inoltre, è possibile depositare i contratti rinviando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità e, in ogni caso, nelle more dell'adozione di un modulo ad hoc, resta ferma la possibilità di depositare i contratti territoriali, a mezzo PEC, presso la Dtl territorialmente competente.

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È comunque a disposizione una breve guida per la registrazione e per la compilazione del modulo (che si allega unitamente alla nota).

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Sono state previste, poi, altre funzionalità del sistema informatico per la ricerca dei contratti depositati e per la consultazione dei modelli di monitoraggio, direttamente on line. Per qualsiasi ulteriore dubbio, la nota rimanda all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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Alla luce, comunque, delle criticità che ancora permangono circa l'esatta applicazione dell'istituto della detassazione dei premi di produttività, nonché circa il deposito dei contratti medesimi, l'Ance è in attesa di un apposito incontro con la direzione competente del Ministero del Lavoro. Non appena possibile si forniranno i necessari aggiornamenti.

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Nota Ministeriale e breve guida

Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 – Indicazioni operative

Con decreto n. 95075 del 25 marzo scorso sono stati individuati i criteri "per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale".

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Il Ministero del Lavoro, con l'allegata circolare n. 22/16, ha fornito le prime indicazioni applicative al riguardo.

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In particolare, il dicastero ha ricordato che, in caso di cessazione dell'attività intervenuta nell'anno 2016, 2017 o 2018 potrà essere concessa la Cassa integrazione salariale straordinaria, fino ad un limite massimo di durata, rispettivamente, pari a dodici, nove e sei mesi.

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La proroga del trattamento salariale è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
sia già in corso un programma di Cigs per crisi aziendale e che, rispetto alle difficoltà inizialmente denunciate, si verifichi un peggioramento delle condizioni economiche aziendali, con conseguente impossibilità a realizzare il piano di risanamento relativo alla prima istanza di Cigs;
l'impresa che intende cessare l'attività dovrà indicare concrete e rapide prospettive di cessione aziendale, garantendo il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali;
dovrà essere stipulato uno specifico Accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, contenente anche le indicazioni su come il piano di sospensione dei lavoratori sia ricollegabile, nei tempi e nei modi di attuazione, alla cessione dell'attività.
In tale ambito, dovrà, inoltre, essere presentato un dettagliato piano di riassorbimento del personale sospeso;
per il perfezionamento dell'Accordo dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria; per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 potranno essere autorizzati interventi di Cigs per cessazione attività nei limiti di spesa pari a 50 milioni di euro. L'onere finanziario sarà parte integrante del medesimo Accordo. Il raggiungimento del limite prima del termine dell'anno di riferimento non consentirà di perfezionare l'Accordo governativo. Nel caso di disponibilità economiche residue, dovrà essere indicato il periodo massimo autorizzabile.
Fermo restando che, per rendere quanto più possibile rapido il procedimento di richiesta della proroga, non sarà necessario esperire la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, l'azienda sarà tenuta esclusivamente ad inoltrare apposita istanza al Ministero del lavoro tramite il sistema "Cigs on line", corredata dal verbale di Accordo, dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dal programma di Cigs e coinvolti nel trasferimento aziendale, nonché del programma di cui all'art. 2 del decreto n. 95075/16 e del piano delle sospensioni del personale.

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Circolare Ministero del lavoro n 22_2016

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Premi di produttività – I chiarimenti della C.M. 28/E/2016

Con la Circolare n.28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro, fornisce i primi chiarimenti sulla detassazione dei nuovi premi di produttività e sulle misure di welfare aziendale stabiliti dalla legge di Stabilità 2016.
L'intervento dell'Amministrazione finanziaria si aggiunge al D.M. 25 marzo 2016[1], che disciplina i criteri di misurazione degli «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», che devono essere contenuti nei contratti aziendali e territoriali, ai fini della corresponsione ai dipendenti degli incentivi che fruiscono del regime fiscale agevolato.
Come noto, infatti, l'art.1, co.182-189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l'applicabilità, in via permanente, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura pari al 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti come premi di risultato per un ammontare massimo di 2.000 euro, in presenza di redditi non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro[2].
Viene, così, ripristinata la detassazione dei premi di produttività, con un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti, che, introdotta nel 2008 e successivamente prorogata, aveva subito un arresto nel 2015 a causa della mancanza di risorse[3].
Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro[4].
Al riguardo, viene stabilito che i premi di produttività devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art.1, co.187)[5].
Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente (in forma scritta), alla detassazione, ovvero possa scegliere, in sostituzione totale o parziale dei premi di produttività e per un importo a questi corrispondente, di usufruire di prestazioni di welfare aziendale (a titolo, ad esempio, di spese per vitto o di trasporto collettivo)[6].
In quest'ultimo caso, viene specificato che tali beni e servizi, già esclusi dal reddito di lavoro dipendente (come welfare aziendale), sono esenti anche dall'imposta sostitutiva.
Al riguardo, l'ANCE ha predisposto una Guida riepilogativa, che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione, dal punto di vista sia fiscale che giuslavoristico.
[1]Cfr. ANCE:"Le novità del decreto sulla detassazione" - ID n.24947 del 30 maggio 2016.
[2] Inoltre, l'art.1, co.182, della legge di Stabilità 2016 stabilisce espressamente che i premi di produttività possono essere usufruiti dal dipendente anche sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa – cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[3] Cfr. anche l'art.1, co.481-482, della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ed il D.P.C.M. 19 febbraio 2014.
[4] Il D.M. 25 marzo 2016 contiene, altresì, le modalità applicative volte a consentire alle imprese il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
[5] Ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 81/2015.
[6]Si tratta delle somme e dei valori di cui all'art.51, co.2, e co.3, ultimo periodo, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, come modificato dalla medesima legge di Stabilità 2016.

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2 allegati

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Guida Riepilogativa
Circolare n. 28-E del 15 giugno 2016

Inail - Nuovo modello OT 24 per il 2017

Per opportuna conoscenza, si fornisce in allegato il nuovo modello OT 24 per l'anno 2017, utile alle istanze di riduzione del premio Inail a seguito degli interventi migliorativi adottati dalle imprese nel corso dell'anno 2016.

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Alla pubblicazione del nuovo modello nella sezione modulistica del sito istituzionale dell'Inail, farà seguito quella relativa al documento contenente le linee "Giuda alla compilazione", attualmente in corso di predisposizione.

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ALL MODELLO OT24 2017

Intese Confindustria – Ministero dell’Interno – Blu card – Accordo quadro sui rifugiati

La presente per segnalare che il 20 giugno scorso Confindustria e Ministero dell'Interno hanno siglato un Protocollo d'intesa volto ad agevolare il rilascio della Carta Blu (Blue card) dell'Unione europea ai lavoratori stranieri altamente qualificati e cittadini di Paesi terzi.

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Si rammenta che in Italia la procedura per richiedere la Blue card, introdotta con il d.lgs. n. 108/2012, attuativo della direttiva comunitaria 2009/50/CE, consente al datore di lavoro, il quale abbia sottoscritto un apposito protocollo con il Ministero dell'interno, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l'immigrazione della proposta di contratto di soggiorno.

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L'obiettivo del protocollo è ridurre ulteriormente i tempi di ingresso in Italia per i lavoratori ad alta qualificazione professionale, di cui all'articolo 27-quater del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), attraverso una gestione semplificata delle procedure.

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Le imprese associate alle componenti del sistema Confindustria, tramite specifiche credenziali, potranno, infatti, accedere direttamente al Sistema Informatico dello Sportello unico, al fine di comunicare la proposta di contratto per lavoro subordinato.

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Con la sottoscrizione per adesione del Protocollo, mediante l'apposita dichiarazione, l'impresa interessata si impegna a garantire il rispetto del contratto collettivo di lavoro di categoria, il possesso del titolo di istruzione superiore e delle qualifiche professionali da parte del lavoratore, nonché la propria capacità economica per gli oneri relativi all'assunzione.

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Qualora lo Sportello Unico riscontri carenze nella documentazione richiesta, il contratto di soggiorno non verrà sottoscritto, il permesso non sarà rilasciato, il visto concesso sarà annullato e il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel Paese di origine.

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Nel merito, il Ministero dell'interno ha diramato l'allegata nota esplicativa n. 2944/16.
Confindustria ha, quindi, diramato la circolare n. 19980/16, parimenti allegata, con la quale si rende nota sia l'intesa in esame, con le relative modalità operative, sia l'Accordo quadro per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, ospiti del sistema di accoglienza nazionale.
Tale ultimo Accordo, con validità triennale suscettibile di rinnovo, ha la finalità di favorire l'integrazione dei rifugiati nel nostro Paese tramite l'attivazione di tirocini di lavoro presso le imprese associate interessate, secondo il fabbisogno specifico. Gli oneri economici dei percorsi formativi saranno sostenuti dal Ministero dell'interno attraverso una dote individuale ai titolari di protezione internazionale coinvolti.

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4 allegati

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Accordo Quadro Confindustria Min. Interno 2016
Nota Ministero Interno n. 2944
Circolare Confindustria n. 19980
Protocollo BLU CARD 20.06.2016

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