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Congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere - Circolare Inps n. 65/2016

L'Inps, con l'allegata circolare n. 65/2016, ha fornito le istruzioni operative in ordine al congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, vittime di violenza di genere, previsto, in via sperimentale per l'anno 2015, dall'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ed esteso agli anni successivi dal d.lgs. n. 148/15.

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In particolare, con riguardo alle lavoratrici dipendenti del settore privato, si riassume di seguito quanto precisato dall'Istituto.

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Il congedo è riconosciuto a condizione che le lavoratrici:

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- risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento, con obbligo di prestare l'attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);

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- siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

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Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa (un mese di congedo equivale quindi a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro), fruibili entro l'arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

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Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi sia obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell'attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

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Il congedo è fruibile su base giornaliera o oraria, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di previsioni contrattuali, la lavoratrice può scegliere tra le due modalità.

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Per le giornate di congedo alla lavoratrice è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 151/2001, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

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In caso di fruizione oraria - che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per un tempo pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente - la lavoratrice ha diritto a percepire l'indennità in misura pari alla metà.

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La lavoratrice è tenuta:

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- a dare il preavviso al datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del relativo periodo;

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- a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione;

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- a presentare, altresì, domanda alla Struttura territoriale Inps prima dell'inizio del congedo (oppure lo stesso giorno di inizio dell'astensione) per le verifiche di competenza. Ciò vale anche per i periodi di congedo già fruiti dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi.

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Fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, l'Inps chiarisce che la domanda deve essere presentata in modalità cartacea, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale.

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La circolare riporta, infine, specifiche indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro.

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Circolare Inps n 65 del 15-04-2016

Gestione separata – Maternità - Decreto interministeriale 24 febbraio 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79/16 è stato pubblicato il decreto interministeriale 24 febbraio 2016, che modifica l'art. 2 del dm 4 aprile 2002 per quanto concerne l'indennità di maternità spettante, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

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In particolare, il provvedimento in esame, in vigore dal 20 aprile scorso, dispone che in caso di adozione (nazionale o internazionale) e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata abbiano diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi (prima tre mesi), secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 151/2001.

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Viene quindi eliminato il previgente limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti nazionali, e introdotta, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, la possibilità di fruire del congedo anche per i periodi di permanenza all'estero.

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Decreto_Interm_24_02_16

Congedo parentale – Interpello n. 13/2016

Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 13 /2016, ha fornito chiarimenti sulla disciplina del congedo parentale contemplata dall'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 80/15.
Il dicastero evidenzia, innanzitutto, che il legislatore è intervenuto in materia per ridurre il termine minimo di preavviso da 15 a 5 giorni, ferma restando, in continuità con la normativa previgente, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell'istituto e quindi l'efficacia delle clausole già vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/15.

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Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni ogniqualvolta la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

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Per quanto attiene il settore edile, si precisa che, secondo quanto previsto dall'articolato del ccnl sulla tutela della maternità, deve farsi riferimento alla normativa di legge vigente e quindi il termine minimo di preavviso è pari a 5 giorni.

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Infine, riguardo alla facoltà del datore di lavoro di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo, viene precisato che, in base alla giurisprudenza, il diritto alla fruizione del congedo è un diritto potestativo, in relazione al quale vige l'unico onere del rispetto del preavviso.
Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere, anche a cadenza mensile, con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.

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Interpello 13-2016

Nuovo sistema con ticket per le domande di integrazione salariale ordinaria

Per una opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Inps 1759/16 attraverso il quale l'Istituto previdenziale ricorda che, per le domande di Cig ordinaria edilizia, sarà rilasciata a breve la nuova modalità di presentazione della Cig con ticket la quale, dal prossimo 6 settembre (23 maggio per l'industria), sarà obbligatoria per tutte le domande di CIG ordinaria relative al settore delle costruzioni.
Il nuovo sistema di gestione della Cig ordinaria a conguaglio, basato sulla raccolta mensile tramite il flusso Uniemens di tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento sospensivo, dovrebbe consentire una più agevole ed automatica comunicazione tra le parti ai fini della concessione della stessa, nonché un miglior controllo dei limiti e dei requisiti soggettivi e aziendali.
Dal punto di vista operativo, la nota in oggetto ricorda che le aziende e gli intermediari dovranno associare ad una domanda telematica di Cig ordinaria uno specifico codice, c.d. "ticket", che dovrà essere ricavato dalla applicazione UNICIGO, richiamabile all'interno delle funzioni di "CIG Ordinaria" dalla voce "Flusso web" sul link "Domanda semplificata (UNICIGO)", oppure dalla procedura UNIEMENS.
Sulla scorta di quanto illustrato nella circolare Inps n. 197/15, già oggetto della comunicazione Ance del 4 dicembre 2015, nella compilazione della domanda telematica Cigo andrà obbligatoriamente indicata l'Unità Produttiva interessata alla prestazione integrativa, che dovrà essere conforme alle caratteristiche richiamate dalla suddetta circolare.
L'Inps conclude preannunciando la pubblicazione di un ulteriore messaggio contenente le istruzioni relative alla gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di richiesta di Cig straordinaria.

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Messaggio numero 1759 del 20-04-2016

Disoccupazione speciale edile art. 11 L. n. 223/91

A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle condizioni ed ai requisiti per l'accesso al trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui all'art. 11 della L. n. 223/91, approssimandosi la data che ne sancirà l'abrogazione, prevista per il 31 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni.
Richiamata la relativa normativa e, in particolar modo, la delibera Cipi del 19 ottobre 1993 contenente le indicazioni riguardo al numero minimo dei lavoratori oggetto di licenziamento che, come noto, varia a seconda delle aree individuate dal D.P.R. n. 218/78, il dicastero ha ritenuto opportuno ricordare i limiti temporali entro cui dovranno essere perfezionati i suddetti requisiti ai fini dell'accesso al trattamento in oggetto.
Fermo restando che dal 1° gennaio 2017 il trattamento previsto dall'art. 11 della L. n. 223/91 sarà abrogato, il numero minimo di licenziamenti, come previsto dalla richiamata delibera Cipi del 19 ottobre 1993, da raggiungere entro sei mesi dal primo licenziamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016.
Entro tale termine dovrà, altresì, essere conclusa la procedura sindacale e presentata la relativa domanda al Ministero del Lavoro per l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione.
Effettuate le opportune verifiche al riguardo, l'Ufficio competente del Ministero adotterà il decreto con decorrenza nell'anno 2016, che potrà produrre i propri effetti per periodi successivi, sino a 27 o 18 mesi a seconda dell'area di interesse.
Ad ogni modo il Decreto di concessione potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l'istruttoria delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2016.

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Circolare Ministero lavoro n. 16-2016

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