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Ddl “Milleproroghe” – Per il 2016 esonero contributo licenziamento in edilizia

E' stato approvato, in via definitiva, presso l'Aula del Senato, il disegno di legge n. 2237/S, di conversione del decreto legge 210/2015, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" c.d."Milleproroghe".

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In particolare, si segnala l'accoglimento dell'istanza presentata dall'Ance in merito alla proroga, per tutto il 2016, dell'esonero dal versamento del contributo licenziamento, di cui all'art. 2, co. 31[1], della L. n. 92/12, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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Pertanto, anche per il 2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".

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Inoltre, nella Relazione tecnica, aggiornata della Ragioneria Generale dello Stato,sul disegno di legge in oggetto è stato precisato che, alle minore entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal versamento del contributo Naspi per il 2016, quantificate in 38 milioni di euro, si provvede, così come per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2/2009, che presenta le necessarie disponibilità.

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E' stata, altresì, stimata, mantenendo il trend degli anni precedenti, la platea di lavoratori interessati dall'esonero contributivo stesso, per l'anno 2016, in 68.800 unità.

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In accoglimento delle istanze avanzate dall'Ance, è stato, inoltre, presentato un ordine del giorno, G2-quater.2 (primo firmatario Sen. Puglia), che impegna il Governo a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (...).

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Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni in attesa delle relative circolari operative da parte dell'Inps e del Ministero del Lavoro a seguito della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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[1] In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Garanzia Giovani – Decreto direttoriale n. 385/15 – Circolare Inps n. 32/2016

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul Programma "Garanzia Giovani" per informare che l'Inps, con l'allegata circolare n. 32/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al "Bonus occupazione", riconosciuto ai datori di lavoro, contemplata dal decreto direttoriale n. 385/15 del Ministero del lavoro, in vigore dal 15 gennaio scorso, con il quale viene modificato il decreto n. 1709/14 sulla materia e annullato il d.d. di rettifica n. 169/15.

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Nel merito, l'Istituto precisa che, alla luce delle disposizioni del novellato decreto e in conformità con la normativa comunitaria, può fruirsi dell'agevolazione oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, le quali variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma:

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per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati degli ultimi dodici mesi. L'incentivo è comunque fruibile se l'incremento occupazionale non viene a realizzarsi qualora intervengano, nel predetto arco temporale, casi di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, ma non di licenziamenti per riduzione di personale;
per i giovani, invece, che al momento della registrazione al programma abbiano un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, la legittima fruizione dell'incentivo è subordinata, oltre che all'incremento occupazionale netto, al rispetto di una delle seguenti condizioni:

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- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;

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- il giovane non deve possedere un diploma di istruzione secondaria scolastica o di formazione professionale o deve essere senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale;

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- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

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L'incentivo, inoltre, è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato.

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Si evidenzia che gli incentivi sono riconosciuti, nei limiti dei finanziamenti previsti per le singole Regioni e per i contratti indicati nella tabella allegata al decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania, la nuova disciplina stabilisce che l'incentivo venga riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.

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1 allegato

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Inps_Circ_32_2016_garanzia giovani

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Autoliquidazione 2015/2016 - Comunicazione tassi interesse e coefficienti per calcolo rate

A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha reso noto il nuovo tasso d'interesse dei titoli di stato per l'anno 2015, l'Inail, con l'allegata nota n. 1015/16, ha comunicato i nuovi coefficienti per il calcolo del secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2015/2016, tenuto conto che la misura del suddetto tasso d'interesse è pari allo 0.70%.

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Pertanto, le imprese che hanno scelto di rateizzare il premio per l'autoliquidazione 2015/2016, con scadenza il 16 febbraio 2016, dovranno applicare i coefficienti relativi alle singole scadenze, come di seguito rappresentati:

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Scadenza                 data utile per il pagamento

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16 maggio 2016                                                                           0,00172603
16 agosto 2016                 22 agosto 2016                               0,00349041
16 novembre 2016                                                                      0,00525479

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Per coloro che, invece, usufruiscano del pagamento rateale con scadenza il 16 giugno 2016, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata sono 0,00116986 e 0,00293425, rispettivamente con scadenza 22 agosto e 16 novembre 2016.

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1 allegato

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Inail_nota n 1015_2016

Inail - Scadenza nella giornata di sabato del termine per effettuare gli adempimenti amministrativi

L'Inail, con l'allegata nota, ha fornito alcune indicazioni relativamente alla scadenza dei termini per effettuare le denunce di infortunio e malattie professionali.

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In particolare, l'Istituto ha chiarito che per i suddetti adempimenti non si applicano gli indirizzi espressi in materia fiscali o per le denunce di variazione che, come noto, se scadono di sabato o un giorno festivo sono ritenute tempestive se effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

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Diversamente, nell'ambito delle denunce di infortunio o malattia professionale, se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo, mentre, se la settimana è articolata in cinque giorni lavorativi, il sabato deve essere considerato normale giornata feriale, al fine di garantire all'assicurato tempestivamente l'erogazione delle prestazioni, così come già chiarito dalla circolare Inail n. 22 del 1998.

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1 allegato

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nota Inail sanzioni amministrative formali

Sistema duale – Apprendistato - DM 12 ottobre 2015 – Alternanza scuola-lavoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che l'allegato decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, inerente le regole e gli standard formativi per l'attuazione della nuova disciplina dell'apprendistato introdotta dal Jobs Act, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296/15 ed è in vigore dal 5 gennaio scorso.

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Si rammenta, in particolare, che il provvedimento, concernente l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, prevede, ai fini dell'attivazione del relativo contratto, la sottoscrizione di un apposito protocollo, secondo lo schema allegato al decreto, tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro, al quale è richiesto il possesso di precisi requisiti (capacità strutturali, tecniche e formative, quest'ultime snellite rispetto allo schema iniziale del decreto).

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Si sottolinea, inoltre, che, pur nell'ambito della competenza regionale sulla materia, l'art. 10 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbano recepirne le disposizioni e che, nelle more, le stesse trovino applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Decorso il termine semestrale, in assenza di regolamentazione regionale, troverà applicazione diretta la normativa del decreto.

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Nel merito si rammenta che, in attuazione di tale fase, il Governo e la Conferenza Stato-Regioni, con accordo del 24 settembre scorso, hanno definito un progetto sperimentale per l'anno "formativo" 2015/2016, per lo sviluppo del sistema di placement dei Centri di Formazione professionale e per il sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (cfr. comunicazione Ance del 12 ottobre 2015).

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Sul tema, si informa, infine, che il Ministero del lavoro ha reso noto, con un comunicato stampa, la sottoscrizione, il 13 gennaio scorso, di specifici protocolli di intesa fra il Sottosegretario di Stato e gli Assessori regionali alla formazione, per l'attuazione della sperimentazione del sistema duale (alternanza scuola-lavoro).

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A tal fine, il dicastero ha stanziato ulteriori 87 milioni di Euro – sia per il 2015 che per il 2016 - in aggiunta ai 189 milioni già previsti per l'Istruzione e la formazione professionale, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome, sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.

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1 allegato

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decreto-interministeriale-12-ottobre-2015

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