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Lavoro e previdenza

Alternanza scuola-lavoro - Protocollo Miur-Confindustria

Si comunica che, il 27 novembre scorso, nell'ambito della manifestazione "Job&Orienta", il Miur e Confindustria, alla luce della legge n.107/2015, hanno siglato uno specifico Protocollo sull'alternanza scuola-lavoro, disponibile in allegato.
L'intesa ha la finalità di rafforzare il raccordo tra le istituzioni formative e le imprese, attraverso la co-progettazione dei percorsi didattici, la diffusione delle best practices, il monitoraggio delle attività di alternanza.
Si preannuncia, nel merito, che, al fine di implementare lo strumento dell'alternanza anche in edilizia, l'Ance è in procinto di sottoscrivere, con il medesimo dicastero, un apposito Protocollo per il settore.

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1 allegato

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Protocollo Miur - Confindustria

Sospensione attività imprenditoriale

Con l'allegata nota prot. n. 19570 del 16 novembre scorso, il Ministero del Lavoro, con specifico riferimento al settore edile, ha fornito un approfondimento in ordine ai criteri di revoca del provvedimento sospensivo dell'attività imprenditoriale, già oggetto della precedente circolare n. 33/09 e lettera circolare del 22 agosto 2007.

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In particolare, in relazione agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, il dicastero ha confermato che rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, ad oggi pari a 3.200 euro, la regolarizzazione delle violazioni accertate.

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Pertanto, nel settore edile, il personale ispettivo è tenuto ad adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.

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Per quanto riguarda le modalità e la tempistica, fermo restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento in caso di omessa sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica.

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Nel caso di mancata formazione e informazione, invece, il provvedimento di sospensione sarà oggetto di revoca a condizione che l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.

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Min_Lavoro_nota_Prot.19570 del 16_11_15

Esonero contributivo in caso di fusione – Min.Lav-Interpello n.25/15

Con l'allegata nota n. 25 del 5 novembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A) in merito alla corretta applicazione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 (L. di Stabilità 2015).

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Con specifico riferimento al caso in esame, riferito alla fruizione dell'esonero suddetto da parte della società incorporante, nell'ipotesi di fusione per incorporazione posta in essere nell'anno 2016, il Ministero ha chiarito che "in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso".

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Pertanto, ferme restando le condizioni previste dalla norma, il cessionario incorporante mantiene il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, ma solo con riferimento alla parte residua e sino alla scadenza del termine dei 36 mesi, ciò anche in quanto, ai sensi dell'art. 2112 c.c. comma 5, "i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi".

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Ministero del Lavoro nota 25 del 5_11_15

Premio Imprese per la Sicurezza 2015 - Termine invio adesioni 11 dicembre 2015

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno lanciato la IV edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.
Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l'opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).
La scadenza è prevista per il prossimo 11 dicembre, vi invitiamo a consultare il sito di Confindustria al seguente link per maggiori informazioni.
Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it

Bando Inail - Progetto ARLES “Attività del rappresentante del lavoro per un’edilizia in sicurezza”

Si informa che sul sito istituzionale dell'Inail è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2015, nell'ambito del quale è stata individuata quale area prioritaria di intervento quella relativa allo sviluppo della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento, tra gli altri, al settore dell'edilizia.

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Nel merito, la Cncpt e il Formedil intendono presentare un progetto nazionale per le figure dei RLS e RLST, denominato ARLES "Attività del rappresentante del lavoro per un'edilizia in sicurezza", al quale possono partecipare tutti gli Organismi bilaterali che invieranno, entro il 10 novembre p.v., la manifestazione di interesse tramite la scheda riportata in allegato alla circolare congiunta sull'argomento.

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3 allegati

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Formedil_prot 695-15_bando INAIL_ARLES
allegato Formedil
Avviso Inail

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