Interpello n. 2/2017 - Apprendistato e diritto di precedenza

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 2/2017, in risposta a un duplice quesito della Confcommercio, ha fornito chiarimenti riguardo all’eventuale violazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore a tempo determinato.

I due quesiti attengono le seguenti fattispecie:

- la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo di un contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa impresa;
- una nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore.

Il Ministero precisa, in primo luogo, che il contratto di apprendistato, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 81/15, è qualificato a tempo indeterminato fin dall’inizio e, pertanto, il consolidamento del rapporto al termine del periodo formativo non si configura come una nuova assunzione.

Non viene quindi a determinarsi la violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore a termine, in quanto rileva il momento dell’attivazione del contratto di apprendistato e non la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto.

In secondo luogo, viene anche chiarito, come già evidenziato con l’interpello n. 8/2007 e la circolare ministeriale n. 5/2013, che tale diritto non è violato neppure qualora il lavoratore a tempo determinato risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, stipulato successivamente.

1 allegato

Interpello-n-2-2017