CIGO - Anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la nota protocollo n. 525 del 18 gennaio 2018, con la quale il Ministero del Lavoro, in riscontro ad una istanza congiunta dell’Ance e della ACI – Produzione e lavoro, in cui veniva contestato l’indirizzo interpretativo adottato da alcune Sedi Inps, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro ai fini del riconoscimento della cassa integrazione guadagni.
 
In particolare, il dicastero si è espresso su due aspetti riconducibili al requisito di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15.
 
In relazione al primo quesito, con il quale è stata richiesta una conferma circa l’irrilevanza dei tempi e della modalità di maturazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro che, secondo l’Inps, dovrebbero maturare in un periodo continuativo ed immediatamente precedente all’evento, il Ministero del Lavoro rileva che “la disposizione normativa in esame non annovera tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva interessata dalla Cig”.
 
Tale chiarimento, pertanto, a titolo esemplificativo, non esclude dalla cassa integrazione guadagni, richiesta per la sede aziendale, quei lavoratori che, per dinamiche organizzative, pur avendo maturato diversi anni di anzianità sulla sede aziendale medesima, fossero stati anche dislocati su altri cantieri.
 
In riferimento al secondo quesito, la risposta ministeriale non è stata altrettanto positiva, in quanto il dicastero non ha ritenuto possibile estendere anche ai cantieri di durata superiore ai 30 giorni il principio applicato per quelli aventi una durata inferiore al suddetto limite e per i quali l’anzianità di effettivo lavoro può essere computata presso la sede dell’impresa.

In quest’ultima circostanza, infatti, i cantieri, identificati  unità produttive e non unità operative, essendo oggetto dell’intervento di Cig, sono il paramento di riferimento su cui dovrà essere verificata l’anzianità di effettivo lavoro, fermo restando che tale verifica non dovrà interessare le istanze di Cig per eventi oggettivamente non evitabili.   

1 allegato

nota prot. 525 del 18 gennaio 2018