Inail - Autoliquidazione 2017/2018.

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 1387/18, con la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2017/2018.
 
In particolare, l’Inail ha ricordato che, nelle more di approvazione delle nuove tariffe, il calcolo del premio anticipato per il 2018 dovrà, provvisoriamente, fare riferimento alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017.
 
L’autoliquidazione 2017/2018 presenta delle novità in relazione all’abrogazione, dal 2018 dell'aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto. Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota addizionale, in misura pari all’1,29%, dovrà essere calcolata, limitatamente alla regolarizzazione 2017, sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nella nota in parola ed a cui si fa esplicito rinvio.
 
Un’altra novità, connessa al miglioramento delle tecnologie informatiche, consentirà anche ai soggetti assicuranti, che hanno iniziato l’attività al termine del 2017, di poter effettuare l’autoliquidazione unificata del premio a febbraio 2018, sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio 2018.
 
Per quanto riguarda le scadenze, il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2017, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 28 febbraio 2018.
 
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è il 902018.
 
In relazione alle riduzioni del premio assicurativo, si evidenziano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13, la cui misura da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% e quella da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.
 
In virtù della pubblicazione del decreto direttoriale del 5 luglio 2017, resta confermata, inoltre, relativamente all’anno 2017, la riduzione del premio in favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
 
Tale riduzione, applicabile alla sola regolazione 2017, non potrà interessare i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 
La richiesta dell’agevolazione è condizionata dall’inoltro, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, dell’apposito modello di autocertificazione (reperibile sul portale informatico dell’Istituto) riguardante l’assenza delle suddette condanne, nonché dall’indicazione nella dichiarazione delle retribuzioni nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” di sconto, il codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Per la riduzione del premio si ricordano: l’incentivo relativo al sostegno della maternità e paternità, ovvero quello riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo; per l’ultima volta, la riduzione per le assunzioni di cui all’art. 8, c. 9 della L. n. 407/90 (assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di trentasei mesi); l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fissato per l’anno 2017 nella misura dello 0,68% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018. 
 
Rata   Data scadenza                     Data pagamento                    Coefficiente interesse
 
 2         16.05.2018                            16.05.2018                                   0,00165808
 3         16.08.2018                            20.08.2018                                   0,00337205
 4         16.11.2018                            16.11.2018                                   0,00508603
 

Si ricorda infine che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018 e che entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2018. 

1 allegato

Autoliquidazione 2017-2018 Istruzioni e riduzioni