HomeLavoro e previdenza1°luglio - divieto pagamento retribuzioni in contanti

1°luglio - divieto pagamento retribuzioni in contanti

Si ricorda che dal 1° luglio 2018 “Ai datori di lavoro e ai committenti viene fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contanti direttamente al lavoratore, qualsiasi sia il rapporto di lavoro instaurato[1], ai sensi di quanto previsto ai commi da 910 a 914, dell’art. 1 della L. n. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018 (Cfr. Comunicazione Ance del 22 gennaio 2018).
 
Pertanto, a decorrere da tale data, i datori di lavoro o i committenti dovranno, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €, corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con:
 
a)  bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b)  strumento di pagamento elettronico;
c)  pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato al lavoratore, o in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente, o un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore di età non inferiore a 16 anni). 
 
Sul punto si segnala, inoltre, la nota n. 4538/2018, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni, a seguito della richiesta di parere pervenuta in merito alle procedure di contestazione della violazione in esame.
 
In particolare, l’Istituto ha chiarito che la violazione risulta integrata anche quando la corresponsione delle somme sia avvenuta con modalità diverse da quelle suddette o nelle ipotesi in cui il bonifico bancario sia stato revocato o annullato prima dell’incasso.
 
È, pertanto, necessario verificare non soltanto che il pagamento da parte del datore di lavoro sia stato effettuato con le modalità previste dalla norma ma anche che sia andato a buon fine.
 
E’ stato, inoltre, ricordato che è possibile presentare ricorso amministrativo al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 16 del D.Lgs n. 124/2004) e presentare scritti difensivi (art. 18 della L. n. 689/1981), entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza (art. 13, co. 7 del D.Lgs n. 124/2004).
 
[1] Per “rapporto di lavoro” si intende: ogni rapporto di lavoro subordinato nel quale “il prestatore di lavoro subordinato si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094 cod.civ.), indipendentemente dalle modalità e dalla durata della prestazione; ogni rapporto originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.); contratti di collaborazione instaurati dalle cooperative con i propri soci.
 
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