HomeLavoro e previdenzaNota INL n. 2179/20 – Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica

Nota INL n. 2179/20 – Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 2179/20, ha fornito  le prime   indicazioni in merito alle misure introdotte dal DL n.9/20 e dal DL n.11/20 e che hanno delle ricadute sull’attività dell’Ispettorato stesso.

In particolare le misure riguardano:

– la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione; pertanto, sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21  febbraio - 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) tra cui quelli di competenza dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non  previsto il rimborso di quanto già versato. Le disposizioni trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei  medesimi comuni;

  • la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; pertanto, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
    I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e  interessi.

Per chi avesse già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.
Anche in questo caso le disposizioni trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei  medesimi comuni.

– Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

a) Termini atti processuali e rinvio udienze;

le udienze relative a tutti i procedimenti civili, salvo alcune eccezioni, sono rinviate al 31 marzo 2020. Il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In relazione ai medesimi procedimenti sono sospesi, sino al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione.

b) Sospensione termini;

sono sospesi fino al 31 marzo i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

La misura vale per tutto il territorio nazionale. ll termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.

In ragione di quanto sopra, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:

• dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;

• dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

• dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.

Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza -ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.

Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Nel far riserva di fornire tempestivamente ogni ulteriore indicazione in merito, in particolar modo in relazione all’eventuale estensione, come fortemente auspicato dall’Ance, a tutto il territorio nazionale della  sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti contributivi Inps ed Inail, si rimanda alla nota dell’INL  in oggetto  per una più approfondita conoscenza dei relativi contenuti.

1 allegato

INLnota2179-2020-sospenzione-termini

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