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Sospensione termini per adempimenti e versamenti dei premi Inail – Nota Inail n. 11/20

In allegato la circolare Inail n. 11/20 con la quale sono state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione alla sospensione per il periodo 23 febbraio 30 giugno 2020  dei termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi, in attuazione a quanto disposto dall’art. 37 del D.L. n. 18/20, avendo tale  disposizione una portata generale, sono sospese, a decorrere dal mese di marzo, le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per ritardato pagamento. Sono sospesi  inoltre i termini per la notifica delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019, sia nel caso di pagamento in un’unica soluzione sia delle quattro rate 2019.

In attuazione a quanto previsto dall’art. 60 del D.L. n. 18/20 sono state prorogate al 20 marzo le richieste di pagamento con scadenza 16 marzo. La proroga, in particolare, interessa le richieste di pagamento derivanti dalla lavorazione da parte delle  Sedi delle denunce web di iscrizione, di apertura di PAT e di variazione.

L’Istituto, in merito alla previsione di cui all’art 62, co. 2 del D.L. n. 18/20, che riconosce in favore delle imprese con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro (anno di imposta 2019)  la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020, con una precisazione ricorda che non sono previsti  versamenti ai fini dell’autoliquidazione per tale periodo.

Ai sensi dell’art. 68 sono inoltre sospesi i versamenti scadenti nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Sulla scorta di quanto comunicato in data 18 marzo 2020 dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, tutti i Durc che riportano come scadenza di validità una data compresa tra il  31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (compresi)  mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020. Nel caso in cui i richiedenti, ai quali fu già notificata la disponibilità di esito positivo di regolarità,  non fossero in possesso del documento, l’interrogazione dovrà avvenire tramite la funzione “Richiesta di regolarità” che consentirà di inserire i propri dati che potranno essere utilizzati anche dall’Inps per le relative richieste. Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa rinvio alla circolare in oggetto.

1 allegato

circolare Inail n-11-27-marzo-2020

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