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D.L. n. 52/20 misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale

Facendo seguito alla ns. news del 16 giugno e nelle more della pubblicazione delle indicazioni amministrative da parte dell’Inps, per opportuna informativa si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l’allegato D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché  proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro."

In particolare il  decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all’art. 1,  che  i  datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  di  durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possano  usufruire, in deroga  a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del D.L. n. 18/20,  convertito dalla  legge n.  27/e s.m.i., di  ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi      aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020.

La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine l’Inps, che è tenuta al  relativo monitoraggio di spesa, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sforamento, anche in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/20, convertito nella L. n.  27/20, pari a 2.740,8 milioni di euro, per il finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza dal 1° settembre 2020.

Sempre in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del suddetto DL n . 18/20, come convertito nella L. n. 27/20 e s.m.i., per la presentazione delle istanze di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in deroga, in sede  di  prima applicazione, i termini previsti per l’invio delle domande  sono stati spostati  al trentesimo giorno  successivo  dall'entrata  in  vigore  del  decreto in oggetto e, quindi al 17 luglio 2020, nel caso in cui  tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni o riduzione di orario.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è stato spostato al 15  luglio  2020 (originariamente 31 maggio 2020).

Alle disposizioni relative ai suddetti termini, così come previsti dal comma 2 dell’art. 1 del Decreto in oggetto,  non si applica quanto disposto dall'articolo 19,  comma  2-bis  del D.L. n. 18/20,  convertito nella legge n.  27/20 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui  la domanda sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall’inizio delle sospensioni, che  l’eventuale trattamento di integrazione salariale non possa  aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

In caso di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte  dell'Inps, anche in questo caso, in sede di prima  applicazione,  i  termini per l’invio  all'Istituto di  tutti  i  dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale sono  spostati  al  trentesimo   giorno   successivo  all'entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se  tale  ultima  data  è posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni.  Trascorsi  inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e  gli  oneri  ad  essa  connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Gli articoli 2 e 3  del Decreto in oggetto prevedono, infine,  la proroga al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di colf e braccianti agricoli e  la proroga al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

1 allegato

DL 52-2020

 

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