Cassa integrazione e assegno ordinario - Pagamento diretto con anticipo del 40%

Con l’allegata circolare  n.78/20, l’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali  ordinarie, in deroga e dell’ assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, cosi come previsto dal D.L. n. 34/20 e dal  D.L. n. 52/20.

In particolare, la nuova disciplina dell’anticipo del pagamento diretto, in generale, interessa esclusivamente le domande  presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 ma, chiarisce l’Istituto, si applica anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps e per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

La presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e di assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione è iniziato prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.

Con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la domanda dovrà essere presentata tramite i consueti canali telematici , ossia “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno della  procedura sarà  possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”; in caso contrario, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione specificate per ogni singolo lavoratore.

Se il datore di lavoro conferma l’opzione relativa all’anticipazione senza aver inserito tutti i suddetti dati, la domanda non potrà essere confermata né inviata. Ciò accadrà anche nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale.

In presenza di errori, verrà fornita l’informazione  “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale.

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel relativo numero di protocollo.

In fase di prima applicazione, il pagamento della anticipazione sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti,  per garantire la corretta liquidazione della prestazione.

La  presenza di Comunicazioni Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi, che potrebbero pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo, impone alle aziende di verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere eventualmente alla loro correzione prima di inoltrare domanda.

Per il calcolo dell’anticipazione si farà riferimento al seguente  algoritmo: massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.

Il massimale da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 per la CIG/GIGD/assegno ordinario è pari ad euro 1.199,72.

L’esito positivo dell’iter istruttorio viene comunicato all’azienda tramite l’utility “Esiti”, presente nella procedura dell’anticipo.

Essendo l’iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell’Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per variare gli esiti dell’istruttoria; a tal fine si raccomanda la massima accortezza nell’inserimento dei dati richiesti.

Per il pagamento del saldo, i datori di lavoro devono  inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al  17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore  a quella risultante dal precedente capoverso.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

L’Inps procederà  al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, anche per una delle seguenti ragioni: somme anticipate  in eccesso rispetto all’importo spettante in fase di saldo con il modello “SR41”; somme anticipate a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale.

Il recupero degli indebiti potrà avvenire anche a seguito di un provvedimento di reiezione della domanda.

Al fine di consentire la corretta elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

L’Istituto conclude ricordando che il pagamento dell’anticipazione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

1 allegato

Circolare Inps n 78_2020