HomeLavoro e previdenzaCNCE, comunicazione n. 728/2020 – novità in materia di DURC

CNCE, comunicazione n. 728/2020 – novità in materia di DURC

La CNCE con l’allegata comunicazione n. 728 del 16 luglio scorso, ha fornito aggiornamenti in merito alle novità introdotte, in materia di DURC, dalla Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio” recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dal D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

In particolare, con riferimento alla soppressione del comma 1 dell’art. 81 del Decreto Rilancio, operata dalla legge di conversione del decreto stesso, la CNCE ha informato che, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno intraprendendo le parti sociali, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020).

E’ stata, poi, riportata la previsione introdotta dal decreto Semplificazioni che esclude la possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella norma stessa (art. 8, comma 10). In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Nel far riserva di fornire eventuali successive indicazioni operative in merito, è stato, inoltre comunicato che l’Inps e l’Inail hanno già provveduto ad aggiornare i propri siti istituzionali alla sezione Durc, inserendo un banner che fa riferimento alle modifiche normative sopra indicate.

1 allegato

CNCE-comunicazione728-durc

 

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