HomeLavoro e previdenzaValidità del DURC – mess. INPS n. 2998/2020

Validità del DURC – mess. INPS n. 2998/2020

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2998 del 30 luglio scorso, ha fornito indicazioni relative alle modifiche introdotte, in merito alla verifica della regolarità contributiva, dalla L. n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio”.

In particolare, con la soppressione del comma 1 dell’art. 81 del suddetto decreto, operata dalla legge di conversione, è stata, di fatto, eliminata la previsione che escludeva “i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”, dalla proroga di validità di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 c.d. “decreto cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

Pertanto, non operando più detta esclusione, a decorrere dal 19 luglio (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione) i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al riguardo l’Istituto ha precisato che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, ovvero al 31 luglio 2020 e, pertanto, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.

Sul punto si fa riserva di fornire i necessari aggiornamenti anche alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 83/2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.

L’Istituto ha, quindi, comunicato che tutti coloro per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido, nei procedimenti in cui è richiesto, lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, senza procedere ad una nuova interrogazione.

Sono state, poi, fornite informazioni in merito alla previsione contenuta nel D.L. n. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, che ha previsto, all’art. 8, comma 10, l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Sul punto, l’istituto ha, inoltre, chiarito che “il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva”.

Sono state, infine, fornite specifiche indicazioni operative e aggiornamenti in merito all’implementazione della procedura “Durc on line” per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

E’ stato, infine, ricordato che i Durc, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo e, pertanto, fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 - non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.

È stato poi comunicato che, fermo restando l’unicità del DURC, dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7, del D.M. 30 gennaio 2015 con l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10, del decreto semplificazioni, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.

In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata.

In caso, invece, di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.

L’Istituto ha, inoltre, informato che, d’intesa con l’INAIL è stato inserito nell’home page del servizio “Durc On Line”, il seguente messaggio:

“Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell’art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020.

Pertanto, nella funzione “Consultazione” saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Si rappresenta inoltre che il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti casi in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020 è richiesta l’acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.”

E’ stato, infine, precisato che le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, (compresi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai Decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016, ossia:

  • con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
  • con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
  • con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

1 allegato

Messaggio Inps n.2998/2020

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS