HomeLavoro e previdenzaCovid-19 - Proroga stato di emergenza - Decreto Legge n. 83/2020

Covid-19 - Proroga stato di emergenza - Decreto Legge n. 83/2020

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio scorso, nella Gazzetta Ufficiale n.190/2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale, a modifica dei D.L. nn. 19 e 33 del 2020, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge n. 35/20 e dalla legge n. 74/20, è stato prorogato alla data del 15 ottobre c.a. lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui termine era stato precedentemente fissato al 31 luglio c.a. con il DPCM del 31 gennaio 2020.

Parimenti, sono prorogati alla data predetta i termini delle specifiche disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 del provvedimento in esame, tra cui, in particolare, oltre alle misure sanitarie, incluse quelle attinenti i dispositivi di protezione individuale, quelle inerenti i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento, l’istruzione, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e l’edilizia scolastica.

In ordine alle misure di lavoro agile previste dal d.l. n. 34/2020 (v. n. 32 dell’Allegato 1 del decreto in esame), si evidenzia tuttavia che per il solo diritto a tale modalità di lavoro riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene disposta la proroga fino al 14 settembre 2020. Resta ferma invece la proroga del lavoro agile al 15 ottobre c.a. per i lavoratori maggiormente esposti a rischio  di  contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosità accertata  dal  medico  competente, e per i lavoratori disabili di cui all’art. 39 del d.l. n. 18/2020.

Fino al 15 ottobre c.a. comunque, ai sensi del d.l. n. 34/20, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.

La proroga dello stato di emergenza non comporta invece modifica dei termini previsti da disposizioni legislative differenti da quelle riportate nel predetto Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e, pertanto, la relativa scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Fino all’adozione dei prossimi DPCM (art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 19/20), e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020. Risulterebbe quindi prorogata l’efficacia dei Protocolli ivi richiamati per un periodo massimo di dieci giorni (salvo prossima ulteriore estensione).

Si evidenzia, inoltre, che risulterebbero confermate sia l’equiparazione dello stato di quarantena alla malattia, prevista dall’art. 26, comma 1, del d.l. n. 18/2020, non soggetto ad alcun termine, sia la previsione dell’art. 83 del d.l. n. 34/2020 che prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino alla scadenza del periodo di emergenza. Non risulta invece prorogato l’art. 26, comma 2, del citato d.l. n. 18/2020, che per alcune tipologie di lavoratori disabili prevede l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, fino al 31 luglio 2020.

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