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Covid-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 4335/20

Con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’INPS fornisce chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, per le quali sia stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.[1]

Questo messaggio fa seguito alla circolare n. 78 del 27 giugno 2020, con cui l’Istituto ha fornito istruzioni in merito al pagamento del suddetto anticipo, nonché in ordine al recupero in capo al datore di lavoro di eventuali somme indebitamente anticipate (Cfr. Cassa integrazione e assegno ordinario - Pagamento diretto con anticipo del 40% ).

Nel messaggio qui illustrato, l’Istituto, per quanto riguarda specificamente la CIGO, segnala che, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.[2]

Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40%, vanno preventivamente inseriti i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.

Per quanto riguarda la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40%, anche in questo caso, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta del predetto anticipo. In tal caso, completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata. Successivamente all’invio della domanda, è indispensabile l’inserimento del Ticket.[3] Qualora il Ticket non venga associato contestualmente all’invio della domanda, si può procedere anche in una fase successiva.[4]

Una volta inserita, la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.[5]

Nel caso in cui i predetti dati non siano ancora stati inseriti, è anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%.[6] Ciò consente l’immediata protocollazione della domanda di ASO o CIGD, permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione.

Inoltre, finché la domanda risulta in stato “pervenuta”, è possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di ASO o CIGD e della relativa richiesta di anticipo del 40%.[7] A tal fine, la procedura richiede, tra l’altro, di motivare tale scelta.

L’INPS segnala infine, in via generale, che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella “Richiesta Anticipo 40%” non superino il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

Con l’occasione, ricordiamo che nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020 (par. 8), l’INPS, richiamando la citata circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha rammentato che la presentazione delle domande di CIGO/CIGD/ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.[8]

 

[1] Articolo 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e s.m.i.

[2] Si veda la schermata riportata al paragrafo 1 dell’allegato 1 al messaggio in esame.

[3] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3 del messaggio in esame.

[4] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3 del messaggio in esame.

[5] Per la procedura relativa all’inserimento dei dati di pagamento, si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.1 del messaggio in esame.

[6] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.2 del messaggio in esame.

[7] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.3 del messaggio in esame.

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