HomeLavoro e previdenzaPubblicazione in GU del DL Ristori Quater – Disposizioni in materia di lavoro

Pubblicazione in GU del DL Ristori Quater – Disposizioni in materia di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il D.L. n. 157/20 è in vigore dal 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, disposta dall'art. 2 per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (comma 1);
  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019 (comma 2);
  • a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi (comma 3, di cui si riporta il contenuto per completezza di informazione):
  1. soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni "rosse" o "arancioni" (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020);
  3. soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/20 (Decreto Ristori Bis), ovvero che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni "rosse" (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020).

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Un'altra disposizione di interesse è contenuta nell'art. 13 del decreto in esame, che introduce una novità in materia di "Cassa Covid", disponendo che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Agosto[1] siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020[2] (nel limite di 35,1 milioni di euro[3]).

Si ricorda che, in precedenza, i suddetti trattamenti disciplinati dal Decreto Agosto erano riconosciuti ai lavoratori in organico alla data del 13 luglio 2020 (come indicato dall'INPS nella circolare n. 115/20; (Cfr. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 115/2020).

Si ricorda, altresì, che, con analoga disposizione introdotta dal Decreto Ristori Bis[4], è già previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Ristori[5] siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla medesima data del 9 novembre 2020 (cfr. Pubblicazione in GU del DL Ristori Bis – Disposizioni in materia di lavoro).

Con l'art. 13 sopra illustrato, pertanto, il Legislatore ha uniformato la platea di lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di Cassa Covid disciplinati, rispettivamente, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.

[1] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.

[2] Data di entrata in vigore del Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/20).

[3] Ripartito in 24,9 milioni di euro per trattamenti di CIGO e ASO e 10,2 milioni di euro per trattamenti di CIGD.

[4] Art. 12 commi 2 e 3 del D.L. n. 149/20.

[5] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del D.L. n. 137/20.

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