HomeLavoro e previdenzaDecontribuzione Sud – INPS, messaggio n. 72/21

Decontribuzione Sud – INPS, messaggio n. 72/21

Con il messaggio n. 72 del 11 gennaio 2021, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud, introdotto dal Decreto Agosto per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020 (art. 27 co. 1 del D.L. n. 104/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20).[1]

Per quanto di interesse, il chiarimento più rilevante riguarda la tredicesima mensilità: in considerazione dell’espresso riferimento contenuto nel citato art. 27 ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), quest’ultimo è applicabile anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma solo con riferimento ai tre ratei maturati nel predetto periodo.

I datori di lavoro, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante; la differenza, relativa ai ratei dei mesi da gennaio a settembre 2020, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.

A tal fine, con riferimento al flusso Uniemens, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito” dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CausaleADebito” va inserito il nuovo codice causale “M317”, che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020”;
  • nell’elemento “ImportoADebito” va indicato l’importo da restituire.

Un ulteriore chiarimento riguarda le condizioni di spettanza della Decontribuzione Sud nel caso di somministrazione di lavoro.

In via preliminare, l’INPS ricorda che l’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.[2]

L’Istituto ricorda, altresì, che, nell’ambito della somministrazione di lavoro, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione; quest’ultima riveste dunque la qualifica formale di datore di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Per quanto sopra, l’INPS conclude che l’esonero qui considerato non può essere riconosciuto qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle Regioni sopra indicate, sia formalmente “incardinato” presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da queste. Ciò in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della Decontribuzione Sud, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non quella dell’utilizzatore.

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Fermo restando quanto sopra, si segnala, per completezza di informazione, che la legge di bilancio 2021 ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029, prevedendo un decalage dell’importo dopo i primi cinque anni (legge n. 178/20, art. 1, commi 161-169).

La misura dell’esonero contributivo, infatti, resta pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi al 20% negli anni 2026-2027 e al 10% negli anni 2028-2029.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C/2020/1863 e s.m.i.

Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

 

[1] Si ricorda che caratteristiche e condizioni di spettanza di questo esonero contributivo sono state illustrate dall’INPS con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020.

[2] Nella citata circolare n. 122/20, l’INPS precisa che per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

1 allegato

Inps mess_72-21

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