HomeLavoro e previdenzaAntincendio: decreto ministeriale 3 settembre

Antincendio: decreto ministeriale 3 settembre

Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022, si compone di cinque articoli e un allegato recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Il decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 2 – Valutazione dei rischi di incendio

La  valutazione  dei  rischi  di  incendio  e  la   conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione  e  gestionali per  la  riduzione  del  rischio  di  incendio  costituiscono   parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),  del D. Lgs. n. 81/2008.

La  valutazione  dei  rischi  di  incendio  è  effettuata   in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente  e complementare  con  la  valutazione  del  rischio   esplosione,   ove richiesta, in ottemperanza al titolo  XI,  «Protezione  da  atmosfere esplosive», del D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Tali criteri possono essere, altresì, quelli riportati del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei due summenzionati casi, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Articolo 4 – Disposizioni transitorie e finali

Per i luoghi di lavoro esistenti al 28 ottobre 2022, l'adeguamento viene attuato nei casi indicati nell'art. 29,  comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.

Tale articolo prevede che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Dal 28 ottobre 2022 è  abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Si allega la circolare emanata dai VVF recante primi chiarimenti sul provvedimento in parola.

1 allegato

Nota VVF - Primi chiarimenti pdf

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