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La distanza di 10 metri del DM 1444/1968 in caso di “ampliamento” di una costruzione preesistente

Con la sentenza del 20 marzo 2014, n. 364 il Tar Veneto ha respinto un ricorso proposto avverso il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento di un edificio residenziale.
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Tra le censure avanzate dai ricorrenti vi era la presunta violazione dell’art. 9 del DM 1444/68 nella parte in cui il progetto previsto nel permesso di costruire prevedeva, tra le pareti finestrate dei due edifici, una distanza pari a 4/5 metri anziché 10 metri.
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In particolare, i giudici amministrativi aderendo ad un orientamento giurisprudenziale già fatto proprio dal Tribunale del Veneto (TAR Veneto, n. 1347/2012) ha ribadito che per “ampliamento consentito si deve intendere un’estensione materiale del fabbricato preesistente, realizzata mediante la costruzione di un corpo edilizio contiguo al preesistente, non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione”.
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In applicazione di tale principio è stato, pertanto, qualificato come “ampliamento” e non come “autonoma costruzione” l’intervento edilizio previsto per la presenza di una terrazza calpestabile con la funzione di unire la struttura preesistente e quella in costruzione.
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Una volta ricondotta l’opera alla fattispecie dell’ampliamento i giudici amministrativi hanno, quindi, ritenuto inapplicabili le disposizioni del DM 1444/68 nella parte in cui obbligano al rispetto della distanza minima tra edifici pari a 10 metri.
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I giudici amministrativi hanno, inoltre, ritenuto inapplicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68 nella parte in cui prevede la necessità che siano rispettate le distanze tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli.
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Sul punto il Tribunale ha affermato che tale disposizione si applica esclusivamente alle zone urbanistiche “C” ossia di espansione e non alle zone “B” di completamento come previste dal DM 1444/68 e come, pertanto, nel caso di specie, i manufatti non rientrassero nel relativo ambito di applicazione in quanto ricadevano in zona “B”.
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DL Casa- Anticipazione dei contenuti approvati dal CdM

Stanziate risorse per interventi a favore della locazione e per il recupero di alloggi ex IACP e programmi straordinari di edilizia sociale. Previsti anche sgravi fiscali per conduttori e locatori

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Rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Disagio abitativo nuova proroga degli sfratti

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Con il DL n. 150/2013 (convertito nella Legge n. 15/2014 GU n. 49 del 28/2/2014) è stata ulteriormente differita alla data del 31 dicembre 2014 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione (esclusi quelli per morosità) degli immobili adibiti ad uso abitativo, disposta dall’art. 1 c. 1 DL n. 158/2008 a favore delle cosiddette categorie protette (con reddito lordo annuo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano in famiglia persone over 65 anni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità oltre il 66%) .
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La proroga interessa solo gli immobili situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni “ad alta tensione abitativa”, in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione.
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In Allegato: art. 1 DL n. 158/2008
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Discariche: nuove proroghe per i rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg

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La legge 15/2014 di conversione del d.l. 150/2013 cd. “milleproroghe” ha confermato il differimento al 31 dicembre 2014 del termine fino al quale è possibile conferire in discarica i rifiuti che hanno un PCI (potere calorifico inferiore) maggiore a 13.000 kj/kg, come ad esempio le guaine bituminose. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31 dicembre 2013 dal decreto legge 1 del 2013.
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Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. 36/2003 aveva disposto un espresso divieto di conferimento in discarica di questi rifiuti, ciò  al fine di potenziare il loro recupero energetico.
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Purtroppo, in Italia non sono presenti strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 kj/kg e pertanto in questi anni è stato necessario prorogare più volte l’entrata in vigore del divieto.
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Infine, si evidenzia come durante l’iter di conversione in legge del d.l. 150/2013 è stata inserita anche una proroga in materia di SISTRI: è stato, infatti, differito al 1 gennaio 2015 il termine a decorrere dal quale entra in vigore il sistema sanzionatorio relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti .
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Sistri: prime istruzioni per l'uso

In vista del prossimo avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti l’Ance fornisce alcune indicazioni operative.

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

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