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Sblocca cantieri: tutte le novità su urbanistica, edilizia e ambiente

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, cd. “sblocca-cantieri” è stato convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140).
 
L’Ance analizza di seguito le disposizioni di interesse del settore privato ed ambientale presenti nel testo del Decreto Legge, coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di conversione dal Parlamento ( Sblocca-cantieri: le novità per il testo unico dell’edilizia e l’ambiente vedi news del 2/05/2019), relative in particolare a:
  • standard urbanistici e limiti di distanze fra edifici ai fini della rigenerazione urbana (art. 5);
  • condomini degradati (art. 5-sexies);
  • procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale (art. 5-bis);
  • cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) e proroga dei termini per il deposito/trasporto dei materiali da scavo derivanti dal sisma del 2016 (art.1, comma 19 e art. 24).
Si sottolinea che mentre le disposizioni contenute nel testo originale del decreto legge sono entrate in vigore il 19 aprile 2019, quelle introdotte dalla legge di conversione il 18 giugno 2019.
 
 
In allegato:
 

Autotrasporto. Carta di qualificazione conducenti: circolare ministeriale riepilogativa

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti con Circolare Prot. 18559/23.18.3 del 7 giugno 2019 fa il punto sull’obbligo di conseguimento della carta di qualificazione dei conducenti (CQC) e sulla formazione inziale e periodica necessaria per ottenerla o aggiornarla.
 
Quando occorre la CQC
La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di una delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
 
Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC. Ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.
 
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 286/2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti:
a)      di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b)      di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c)      di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d)      di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e)      di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f)       di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g)     di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
 
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, la Circolare ha ribadito quanto già affermato in passato ossia che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista poiché, non vi è dubbio, che la guida del veicolo è effettuata in questi casi con carattere professionale.
 
Come si consegue la CQC
Si consegue a seguito della frequenza ad un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame. Sono, invece, scaduti i termini per ottenere la CQC per documentazione. Si trattava di una procedura meramente transitoria finalizzata a tutelare coloro che già esercitavano l’attività nel 2009 anno in cui l’obbligo della CQC è entrato in vigore per il trasporto merci.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3 è possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose:
  • a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
  • a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario ( in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
  • a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
Ai sensi dell’art. 7 del DM 20 settembre 2013, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, l’allievo non deve già obbligatoriamente essere titolare della patente di guida presupposta dall’abilitazione che intende conseguire (C1, C1E, C o CE per trasporto di cose, D1, D1E, D o DE per quello di persone). Infatti, l’art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 stabilisce che per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto “il previo possesso della patente di guida corrispondente”. In questo caso, l’allievo può iscriversi per il conseguimento congiunto della patente di guida e della qualificazione CQC.
Si conferma che può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica anche colui che è interessato al solo conseguimento della qualificazione CQC, già titolare della patente di guida presupposta.
 
Se il corso di qualificazione iniziale è, invece,  svolto da un ente di formazione, può iscriversi unicamente un candidato già titolare della categoria di patente presupposta dalla CQC che intende conseguire.
 
Validità
La CQC ha validità di 5 anni.
Il rinnovo di validità è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione CQC.
 
Decurtazione punti
La disciplina della patente a punti (art. 126 bis del Codice della Strada) si applica anche alla CQC. Alla CQC vengono quindi  attribuiti in totale 20 punti, non cumulabili con quelli che si hanno sulla patente, né cumulabili se uno è titolare di carta di qualificazione valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto cose, L’eventuale decurtazione del punteggio si applica alla CQC, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis Codice della Strada.
 
 
In allegato:
 

 

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MUD 2019: scade il 22 giugno il termine per la presentazione

Scade il prossimo 22 giugno il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019 previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 e che ha sostituitointegralmente quello contenuto nel Decreto del  28  dicembre  2017 (vedi news Ance del 1 marzo 2019).
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 189 del D.lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
 
Si evidenzia, inoltre, che come per gli anni precedenti è prevista la comunicazione MUD cd. semplificata che possono presentare - sempre se obbligati al MUD stesso - i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Appalto: chi risponde dei danni?

La responsabilità prevista dall’articolo 1669 del codice civile per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio sull’immobile o su alcune sue parti ha, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, un ambito di applicazione più ampio rispetto al tenore letterale della norma perché operante anche a carico di tutti quei soggetti (progettista, direttore lavori ecc…) che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito per colpa professionale, al verificarsi del danno.
 
L’imputazione della responsabilità di cui all’art. 1669 può essere, dunque, estesa a soggetti diversi dall’appaltatore  anche in assenza di un rapporto diretto tra costoro e il danneggiato poiché si versa in una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Il suo presupposto risiede quindi nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale".
 
Deve ritenersi, invece, esclusa l’estensione della responsabilità di cui all’ art. 1669 c.c. al soggetto che abbia fornito la materia per la realizzazione dell’immobile, sul presupposto che la prestazione eseguita, esaurendosi nella consegna di prodotti e materiali, non implica cooperazione nella costruzione dell’immobile (Cass., 10/09/2002, n. 13158; Trib. Firenze, 12/11/2008, n. 3945).
 
IL COMMITTENTE: QUANDO PUO’ ESSERE RESPONSABILE DEI DANNI
 
In casi particolari, anche il committente potrebbe essere ritenuto responsabile dei danni provocati. Ciò avviene: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea ovvero quando la condotta che ha determinato il danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. In quest’ultimo caso l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso altrimenti non potrà invocare, il concorso di colpa del committente. 
 
DILIGENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
 
Il direttore lavori è colui che deve vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera.  La diligenza richiesta al professionista per il controllo sull’esecuzione  dei lavori fa riferimento a specifiche competenze tecniche che hanno come presupposto un’applicazione di risorse intellettive ed operative proporzionate e strutturate riguardo all’opera da eseguire.
 
Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il direttore lavori deve verificare la progressiva  e conforme realizzazione dell'opera rispetto al progetto, al capitolato ma anche alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.
 
Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dei difetti progettuali anche se il progetto è stato elaborato da altri, dato che, come l'appaltatore,  è tenuto a verificarne la bontà, segnalando eventuali errori o manchevolezze al committente, finanche astenendosi dall'incarico nell'ipotesi in cui il committente decida di proseguire comunque nella realizzazione dell'opera.
 
Può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell’incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell’opera, di fissare termini ecc.
 
VIZI PROGETTUALI: CHI NE RISPONDE
 
Il progetto può essere predisposto dal committente o da un professionista da questi incaricato: in tal caso l’appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.
 
In pratica, mentre il progettista risponde dell'errata progettazione  l'appaltatore  va incontro ad una duplice responsabilità: risponde sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati; sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Ciò vuol dire che anche in presenza di un progetto fornito da altri, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.
 
Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.
 
L’obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accertamenti compiuti non esonerano l’appaltatore dal compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul progetto anche sulle fondazioni. Ciò in quanto l’appaltatore costruttore opera in un settore di attività che richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche necessarie per l’esecuzione dell’opera: di conseguenza è obbligo dell’appaltatore predisporre un’organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di competenze tecniche idonee.
 
Se poi l’appaltatore abbia assunto anche il ruolo di progettista l’obbligo di diligenza è ancora più rigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, deve eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi .
 
Se il danno subito dal committente dipende da concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile.
 
 
1 Allegato: 
 
 

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Sopraelevazione in condominio: possibilità e limiti

In Allegato un approfondimento normativo e giurisprudenziale sulle condizioni da rispettare per realizzare un intervento di sopraelevazione nei condomini.

 

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