Rifiuti: la combustione illecita è reato.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 n. 289 il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (cd. decreto Terra dei fuochi”).
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Il decreto, in vigore da subito (10 dicembre 2013), modifica, tra l’altro, il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) introducendo l’articolo 256 bis che disciplina un nuovo reato: la “Combustione illecita di rifiuti” , secondo cui: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni”.
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La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ed incrementata di un terzo se il reato è commesso nell'ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
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È prevista, inoltre, la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, nonché dell'area sulla quale è stato commesso, salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso.
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Le stesse pene si applicano anche a chi abbandona rifiuti (art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06) con lo scopo successivo di bruciarli.
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