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Tensostrutture: quando rientrano nell’attività edilizia libera

L’art. 6 del Dpr 380/2001 “Testo unico Edilizia” elenca le tipologie di interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, fra cui sono comprese le “opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni previa comunicazione di avvio lavori al Comune”.

Successivamente con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 2 marzo 2018 (in attuazione del D.lgs. 222/1016, cd. “Scia 2”) è stato approvato il Glossario dell’attività edilizia libera ossia l’elenco delle principali opere che possono essere eseguite in attività edilizia libera (vedi News Ance del 09/04/2018 Un glossario unico per le opere da realizzare liberamente). Il Glossario include espressamente fra le opere contingenti e temporanee anche le tensostrutture, ossia quelle strutture realizzate con materiali mantenuti in posizione tramite tensione, spesso utilizzate nell’ambito delle attività produttive e commerciali.

Premesso che alcune normative regionali hanno integrato o modificato la disciplina nazionale (ad esempio, l’Emilia Romagna nella Legge regionale 15/2013 ha portato il termine massimo di operatività delle strutture temporanee a 6 mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture), la giurisprudenza ha nel tempo evidenziato che le tensostrutture sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio del titolo abilitativo, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni” (da ultimo, Cassazione, penale, sez. III, sentenza 17/09/2019, n. 38473).

Ciò che conta è il tempo di permanenza della tensostruttura, mentre sono irrilevanti i materiali utilizzati. I giudici hanno infatti affermato che in materia edilizia, ai fini della verifica del carattere della precarietà e della relativa esclusione dal titolo edilizio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee cui l’opera assolve.
 

Qualora le tensostrutture non rispondono a questi requisiti, sarà pertanto necessario richiedere il permesso di costruire ovvero, in presenza di un’opera qualificabile come pertinenza e con volume non superiore al 20% dell’edificio principale, presentare una Scia.

In allegato:

Sentenza della Cassazione n. 38473/2019

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