Distributori e depositi carburante minori: dal 1° gennaio gli obblighi di registrazione

Si ricorda che, anche grazie all’azione dell’ANCE, erano stati oggetto di proroga fino a gennaio 2021 gli obblighi introdotti lo scorso anno dal DL n. 124/2019, con una modifica all’articolo 25 del D. Lgs. 504/1995 (Testo unico Accise), finalizzati a censire, ai soli fini fiscali, l’utilizzo “privato” di depositi e distributori di carburanti entro certe dimensioni. Peraltro il DL n. 34/2020, che ne ha previsto il rinvio al 1° gennaio 2021,  ha, altresì, semplificato il regime degli adempimenti sostituendo l’obbligo di denuncia con quello di una comunicazione da effettuare sempre all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Con la Circolare n. 47 del 3 dicembre scorso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito le istruzioni operative per effettuare la comunicazione diramando il modello da utilizzare e fornendo ulteriori precisazioni rispetto al dettato normativo anche per quanto riguarda le tipologie escluse nell’ambito delle quali possono rientrare molti dei serbatoi in uso presso le imprese edili.

COSA FARE SE…?

l’impresa che detiene, per usi connessi alla sua attività (es. rifornimento dei propri veicoli) serbatoi di carburante (o meglio di prodotti energetici) appartenenti a una di queste tipologie:

DEPOSITO MINORE (es. gasolio da riscaldamento per uso uffici/fabbricati, prodotti energetici per il funzionamento di impianti, oli lubrificanti sfusi contenuti in serbatoi o confezioni sigillate ecc.)

Capacità superiore a 10 metri cubi (10.001 litri) e non superiore a 25 metri cubi (25.000 litri)

DISTRIBUTORI MINORI ossia apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private).

L’impianto deve essere dotato di attrezzature atte a consentire il rifornimento degli autoveicoli di norma mediante uno o più pistole erogatrici con le relative attrezzature ausiliarie (pompe, motori elettrici o comunque qualsiasi sistema che consenta l’erogazione).

Capacità superiore a 5 metri cubi (5.001 litri e non superiore a 10 mc (10.000)

ATTENZIONE: quello che conta è la capacità complessiva del contenitore e non il quantitativo di carburante introdotto!

DEVE…

comunicarlo all’ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando il modulo Allegato e fornendo le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del dichiarante ed estremi identificativi dell’impresa;
  • i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione e caratteristiche;
  • gli eventuali altri atti autorizzativi, di natura non fiscale, prescritti per la specifica tipologia di impianto già in possesso o richiesti (autorizzazione comunale, certificato prevenzione incendi);
  • gli strumenti di misura per la contabilizzazione del prodotto scaricato
  • le modalità di tenuta del registro di carico e scarico (elettronico o cartaceo).

ATTENZIONE: sebbene la Circolare ribadisce chiaramente che i nuovi obblighi di comunicazione e tenuta della contabilizzazione mediante il registro di carico e scarico decorrano dal 1° gennaio 2021 si consiglia di inoltrare la predetta comunicazione il prima possibile anche in considerazione del fatto che i tempi di risposta non saranno presumibilmente brevi. Al riguardo la Circolare chiarisce che, in attesa del rilascio del codice,  l’utilizzo dell’impianto può regolarmente continuare ma sembrerebbe debba essere garantita in ogni caso l’osservanza delle modalità di tenuta del registro di carico e scarico.

A COSA SERVE LA COMUNICAZIONE?

Verificata la regolarità formale della comunicazione e fatta salva la facoltà di effettuare un sopralluogo l’Agenzia delle Dogane rilascia un codice identificativo.

E’ sufficiente una sola comunicazione anche se si detengono più serbatoi e la contabilizzazione nello stesso registro. In tali casi però la somma delle capacità di stoccaggio dei serbatoi viene a comporre la capacità globale utile ai fini dell’insorgenza dell’obbligo. La Circolare non sembra chiarire se deve trattarsi della stessa tipologia di prodotto.

Non concorrono al computo gli oli lubrificanti per i quali vige un autonomo obbligo di comunicazione (art. 62, comma 7, del TUA).

COSA FARE UNA VOLTA OTTENUTO IL CODICE DITTA?

L’impresa deve contabilizzare i prodotti energetici utilizzati un registro di carico e scarico, non soggetto a vidimazione, da conservare su supporto elettronico o cartaceo.

COME DEVE ESSERE TENUTO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

  • va tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività; non vi sono modelli predefiniti;
  • va conservato presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione;
  • ha validità illimitata;
  • ogni tipologia di carburante stoccato deve essere contabilizzata separatamente in una distinta sezione del registro;
  • la prima registrazione con valenza fiscale di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021. Per tale motivo è indispensabile procedere tempestivamente alla comunicazione!
  • la giacenza iniziale di ciascun prodotto energetico stoccato presso l’impianto minore è rilevata in autonomia dall’esercente;
  • entro il mese di febbraio di ciascun anno deve essere trasmesso all’ADM un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente quali desunti dal registro di carico e scarico.

CONTROLLI E SANZIONI

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di Finanza possono effettuare verifiche in cantiere circa la tenuta del registro di carico e scarico. Le infrazioni e le irregolarità nella tenuta dei registri possono essere sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 50 del Testo unico Accise.

NON SUSSISTE NESSUN OBBLIGO PER …

gli impianti mobili di distribuzione carburanti utilizzati temporaneamente per rifornire sul posto macchine operatrici. La Circolare richiama, a titolo meramente esemplificativo, gli impianti mobili utilizzati nei cantieri stradali, ferroviari, per i quali non è definito un luogo di stabile ubicazione (si pensi a quelli montati su veicoli ed adibiti al rifornimento di mezzi d’opera di cantieri itineranti).

Si ritiene che vi rientrino anche altre varie tipologie di cantieri edili (es. costruzione di fabbricati) che per loro natura hanno le caratteristiche poc’anzi evidenziate.

In ALLEGATO: