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Urbanistica territorio e ambiente

Piani attuativi e convenzioni urbanistiche: i principali orientamenti della giurisprudenza

La legge urbanistica 1150/1942 contiene la disciplina fondamentale dei piani attuativi del piano urbanistico comunale, in precedenza denominati piani particolareggiati e promossi dallo stesso ente locale (articoli 13 - 17 e 28).
 
In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ai piani particolareggiati si sono affiancate altre tipologie di piani attuativi a carattere funzionale (piano di zona per l’edilizia economica e popolare, piano per gli insediamenti produttivi, piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, ecc.) ed è stata data anche ai privati la possibilità di promuoverli (piani di lottizzazione, ecc.).
 
I piani di iniziativa privata devono essere corredati da una convenzione urbanistica che regola gli obblighi assunti dal privato per dotare la zona degli spazi e delle attrezzature di interesse pubblico o collettivo (cessione aree, realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo, ecc.).
 
La normativa che li disciplina è piuttosto scarna e nel tempo è stata integrata, oltre che dalle leggi regionali in materia urbanistica, dalle pronunce dei giudici amministrativi e civili. L’Ance ha raccolto in un dossier i principali orientamenti della giurisprudenza in tema di piani attuativi e convenzioni urbanistiche con particolare riferimento alla efficacia, alla natura giuridica e alle conseguenze della loro scadenza.
 
 
In allegato il dossier “Piani attuativi e convenzioni urbanistiche: efficacia, natura e conseguenze della scadenza”
 
Piani attuativi e convenzioni urbanistiche

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

Legge Regionale 10/2014 - Rischi amianto

Nell'area riservata è pubblicata la circolare n. 49 relativa alla pubblicazione  della Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"

Applicazione in Sicilia del Decreto del Fare Trasmissione nota all'Assessorato territorio e Ambiente

Si informano le Aziende in indirizzo che l’Ance Sicilia è intervenuta presso l'Assessorato Territorio e Ambiente, con nota che si allega, sulla tematica riguardante l'applicazione in Sicilia delle norme di semplificazione in materia di demolizione e ricostruzione senza vincolo della sagoma e proroga dei titoli abilitativi e delle convenzioni

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Pubblicata la norma UNI sulla posa in opera dei pavimenti galleggianti per l'isolamento acustico.

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E’ stata pubblicata la norma UNI 11516:2013, recante “Indicazioni di posa in opera dei pavimenti galleggianti per l’isolamento acustico”.
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Il pavimento galleggiante è una delle possibili soluzioni tecnologiche utilizzate per limitare il disturbo dai rumori da calpestio. Tale sistema consiste nell’inserire all’interno della stratigrafia della partizione orizzontale un materiale resiliente di desolidarizzazione in grado di limitare la trasmissione di vibrazioni e rumori.
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Per conseguire in opera prestazioni corrispondenti a quelle progettate occorre posare correttamente l’intero sistema costruttivo. Gli elementi coinvolti in tale sistema sono:
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-       struttura orizzontale o strato di livellamento a supporto del materiale resiliente;
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-       strato di materiale resiliente;
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-       banda di isolamento perimetrale o risvolto dello strato di materiale resiliente;
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-       eventuale barriera al vapore;
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-       eventuali reti di distribuzione, terminali e scarichi;
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-       eventuali strati isolanti termici;
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-       massetto di ripartizione del carico o del calore nei sistemi radianti;
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-       strato di finitura superficiale (pavimentazione);
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-       accessori di finitura verticale.
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La norma specifica le modalità di realizzazione dei pavimenti galleggianti tanto nel caso in cui il supporto dello strato di materiale resiliente sia il sottofondo, quanto nel caso in cui il supporto sia costituito dal solaio portante. Essa si applica ai pavimenti galleggianti che utilizzano:
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-       materiali resilienti forniti in rotoli o in pannelli;
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-       massetti cementizi o a base di leganti speciali;
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-       massetti a base di solfato di calcio (anidrite) o magnesite.
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La norma non si applica a:
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-       i rivestimenti di pavimentazione con caratteristiche elastiche (quali il linoleum);
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-       i sottofondi realizzati a secco;
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-       i pavimenti sopraelevati, per i quali si rimanda alla UNI EN 12825.
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La norma è acquistabile sul sito dell’UNI al seguente indirizzo:
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