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Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.45

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.45 del 9 novembre 2015

Sbloccati 195 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico negli edifici

E' stata sbloccata la quinta annualità (2014) del Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo.

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Lo stanziamento, pari a 195,6 milioni di euro, verrà speso secondo la disciplina contenuta nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 293 del 26 ottobre 2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015).

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Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi:

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a) Indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

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b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica.
Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota destinata agli interventi di cui alle presenti lettere b) e c), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.
E' anche consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'articolo 18 dell'Ordinanza.

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c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

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d) Interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico.

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Agli interventi strutturali di cui alle lettere b) e c), definiti agli articoli da 8 a 13 dell'Ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziate: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a 170 milioni di euro sui 195,6 disponibili.

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I contributi sono assegnati alle Regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati.
Le risorse saranno distribuite tra le Regioni in proporzione al rischio sismico, sulla base dell'indice medio di rischio sismico, elaborato secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2 all'Ordinanza.

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I contributi sono destinati ad edifici o opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" è maggiore o uguale a 0,125g (vedi l'elenco di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza). Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.

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Agli interventi su edifici privati, di cui alla tipologia c), ogni Regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato. Non possono essere finanziati edifici o opere, di proprietà sia pubblica che privata, che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 4 novembre 2015, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l'assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari.

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I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lettera c) sono i proprietari degli edifici.
Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del singolo Comune destinatario dei finanziamenti.
Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall'affissione/pubblicazione del Bando nell'Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell'allegato 4 all'Ordinanza.

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Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell'allegato 3 all'Ordinanza.

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I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.

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Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell'Ordinanza.

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Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

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Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

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I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all'articolo 14 dell'Ordinanza.

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L'importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all'articolo 12 dell'Ordinanza, è così stabilito:
Rafforzamento locale: 100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
Miglioramento sismico: 150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore e l'ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell'allegato 6 all'Ordinanza.

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Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all'articolo 8 dell'Ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle Regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei Comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, calcolato come da procedura indicata all'articolo 10 dell'Ordinanza.

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Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

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In allegato si riporta il testo dell'Ordinanza.

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10 allegati

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OPCM n 293_2015
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9

Disegno di Legge di Stabilità 2016 (Atto n.2111/S) – Misure fiscali

Proroga per il 2016 delle agevolazioni per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici, esclusione della TASI per la "prima casa", nonché riduzione dell'aliquota TASI all'1 per mille per il "magazzino" delle imprese edili.

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Queste le principali misure d'interesse per il settore delle costruzioni, fortemente volute dall'ANCE, contenute nel "Disegno di Legge di Stabilità 2016"(Atto Senato 2111), assegnato in prima lettura alla Commissione Va Bilancio del Senato.

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La manovra ha un impatto complessivo stimato in circa 26,5 miliardi di euro (che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi di euro, nel caso fosse accolta dalla UE la richiesta dell'Italia di utilizzo della cd. "clausola migranti"), che verranno impiegati, tra l'altro, per finanziare misure di riduzione della pressione fiscale per famiglie ed imprese.

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In linea generale, l'ANCE valuta positivamente la manovra nel suo complesso, tuttavia, ritiene che le misure adottate non siano ancora sufficienti per garantire un effettivo rilancio del mercato immobiliare, né tantomeno per superare le attuali distorsioni del sistema impositivo locale.

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A tale proposito, l'ANCE ha già veicolato al Governo un pacchetto di misure ad impatto immediato dirette ad incentivare il mercato, indirizzando la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione.

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1 allegato

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sintesi commentata

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.44

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.44 del 2 novembre 2015.

Demolizione e ricostruzione di fabbricati– Effetti su detrazioni (50% - 65%) ed IVA

L'ANCE fornisce un riepilogo sull'applicabilità delle detrazioni per il recupero edilizio (detrazione IRPEF del 50%), la riqualificazione energetica (detrazione IRPEF/IRES del 65%) e dell'IVA nell'ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione, alla luce della definizione urbanistica di "ristrutturazione edilizia" fornita dall'art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 (cd. "Testo unico dell'edilizia")[1].

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In merito, si ricorda, infatti, che nella nozione di "ristrutturazione edilizia" rientrano, tra gli altri, anche gli interventi consistenti nella «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria»[2].

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In sostanza, nell'ambito di lavori di demolizione e ricostruzione, non viene più richiesto il mantenimento della sagoma originaria dell'edificio, ferma restando la qualifica dell'intervento come "ristrutturazione edilizia" in costanza di volumetria[3].

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La citata disciplina urbanistica si riflette, sotto il profilo fiscale, sia sul regime applicabile ai fini delle detrazioni "potenziate" per il recupero (cd. "50%") e l'efficientamento energetico (cd. "65%") degli immobili, sia sull'aliquota IVA applicabile agli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione.

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Infatti, entrambe le detrazioni si applicano agli interventi eseguiti su "edifici esistenti" ("ristrutturazione"), mentre sono escluse per i lavori di "nuova costruzione".

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Ciò premesso, si riepiloga il regime di applicabilità delle detrazioni fiscali e dell'IVA a seconda della tipologia di interventi eseguiti (demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volumetria e ristrutturazione senza demolizione):
demolizione e ricostruzione con modifica, o meno, della sagoma e con stessa volumetria
In tale ipotesi, trattandosi di "ristrutturazione edilizia", vengono riconosciute sia le detrazioni per il recupero e la riqualificazione energetica (rispettivamente, detrazione IRPEF del 50% e detrazione IRPEF/IRES del 65%)[4], sia l'IVA con l'aliquota ridotta del 10%[5].

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Per completezza, si ricorda che le predette agevolazioni operano anche se, nella fase di ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all'area di sedime originaria (cfr. la risposta del MEF all'interrogazione parlamentare n.5-01866 del 22 gennaio 2014)[6];
demolizione e ricostruzione con modifica, o meno, della sagoma e aumento di volumetria
In tal caso, l'ampliamento della volumetria preesistente qualifica l'intervento come "nuova costruzione", con la conseguenza che i bonus per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica sono esclusi.

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Per quel che riguarda, invece, l'applicabilità dell'aliquota IVA, questa si differenza a seconda della tipologia del nuovo fabbricato (per le abitazioni non di lusso aliquota del 10%, con riduzione al 4% in caso di "prima casa"[7], mentre per tutti gli altri fabbricati, aliquota ordinaria del 22%);
ristrutturazione con aumento di volumetria senza demolizione
Nell'ipotesi in cui, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni del 50% e del 65% competono «solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione"» (cfr. R.M. 4/E/2011)[8].

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A tal fine, le spese di ristrutturazione (detraibili – fatture e bonifico) devono essere tenute distinte rispetto a quelle relative all'ampliamento (non detraibili).

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Si ricorda che, per quanto riguarda la detrazione relativa al risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 39/E/2010 ha chiarito che:

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- restano, comunque, esclusi dal beneficio gli interventi di "riqualificazione energetica globale"[9], in quanto, per questi, l'agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo, da calcolarsi con riferimento all'intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall'ampliamento;

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- di contro, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti.

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Resta fermo che qualora, con tali interventi, siano realizzati impianti a servizio dell'intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali (cfr. anche C.M. 21/E/2010).

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In ogni caso, trattandosi di "nuova costruzione", l'IVA si rende applicabile con le aliquote previste per tale intervento edilizio, come sopra illustrato.

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Si evidenzia, infine, che le agevolazioni "potenziate" per il recupero e la riqualificazione energetica, attualmente applicabili per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, dovrebbero essere prorogate anche per il 2016 dalla legge di Stabilità, che nei prossimi giorni inizierà il suo iter al Senato.

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[1] D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ("Testo unico dell'edilizia")
art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
(omissis)
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
(omissis)
[2] Come noto, la modifica nella citata nozione urbanistica, operante dal 21 agosto 2013, è intervenuta ad opera dell'art. 30, co.1, lett.a, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013 (cd. "Decreto Fare"). Cfr. anche ANCE "Nuova nozione di ristrutturazione – Effetti su detrazioni (65%-50%) ed IVA" - ID n.14466 del 14 gennaio 2014.
[3]Fino al 20 agosto 2013, invece, la demolizione e ricostruzione di un immobile veniva considerata come "ristrutturazione edilizia" nella sola ipotesi in cui, oltre alla volumetria, rimanesse invariata anche la sagoma del fabbricato (cd. "ricostruzione fedele").
Diversamente, fino a tale data, la variazione della sagoma dell'edificio, nell'ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, configurava una "nuova costruzione".
[4] Cfr. a tal riguardo anche la faq n. 68-bis dell'ENEA sull'applicabilità della detrazione del 65% alla luce della citata modifica normativa – cfr. ANCE "Nuova nozione di ristrutturazione – Effetti su detrazioni ("65%"- "50%") ed IVA" – ID n.14466 del 14 gennaio 2014).
[5] Ai sensi del n.127-quaterdecies, della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.
[6] La citata risposta ha chiarito che, in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l'eliminazione, dalla predetta categoria di intervento edilizio, del riferimento alla sagoma, consente, sul piano urbanistico, lo spostamento «di lieve entità» del fabbricato in fase di ricostruzione, rispetto all'area di sedime originaria.
Infatti, richiamando la definizione di "sagoma" contenuta in diverse pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) il Ministero specifica che in tale concetto rientra anche il perimetro del fabbricato, considerato in senso verticale ed orizzontale, ossia l' "area di sedime", oltre all' «intera conformazione planivolumetrica della costruzione» - ANCE "Nuova nozione di ristrutturazione edilizia – Applicabilità delle detrazioni fiscali" - ID n.14707 del 30 gennaio 2014.
[7] Cfr., rispettivamente, il n.127-undecies, della Tabella A, parte III, ed il n.21 della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972.
[8] Cfr. ANCE "Detrazioni del 36% e del 55% - Lavori di ampliamento in base al Piano casa" – ID n.3964 del 19 gennaio 2011.
[9]Ai sensi dell'art.1, co.344, della legge 296/2006.

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