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Bonus alberghi: individuate le spese che beneficiano del credito d’imposta

Individuate le spese ammissibili al credito d’imposta in misura pari all’80% ed al contributo, riconosciuti fino al 2024 per gli interventi di recupero edilizio a fini energetici, antisismici e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi.

Il dettaglio dei costi agevolabili, relativi agli interventi edilizi per il rinnovamento delle strutture ricettive è contenuto nello specifico elenco delle spese ammissibili, reso disponibile dal Ministero del Turismo sul proprio sito istituzionale (https://www.ministeroturismo.gov.it/). 

Viene, quindi, aggiunto un ulteriore tassello alla disciplina relativa al credito di imposta pari all’80% ed al contributo a fondo perduto (quest’ultimo fino ad un massimo di 100.000 euro), spettanti fino al 31 dicembre 2024, per le spese relative a determinati interventi di riqualificazione delle strutture alberghiere, introdotto dall’art.1 del D.L. 152/2021, convertito con modifiche nella legge 233/2021 (cd. D.L. attuazione del PNRR).

L’individuazione delle spese ammissibili si aggiunge, infatti, all’avviso pubblico che definisce le modalità applicative delle agevolazioni, che potranno essere richieste solo a seguito dell’apertura della piattaforma on-line per la presentazione delle domande, attesa a giorni ed accessibile dal sito istituzionale del Ministero del turismo.

In particolare, l’elenco delle spese viene distinto in funzione della tipologia di intervento da eseguire, riguardante, tra l’altro:

-      l’aumento dell’efficienza energetica.

Al riguardo, vengono richiamati gli interventi di cui al D.M. 6 agosto 2020, che costituisce anche la principale disciplina di riferimento ai fini del rispetto dei requisiti tecnici minimi;

-      la riqualificazione antisismica.

E’ agevolata qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere, ovvero all’acquisto di beni destinati a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio, attestato da un tecnico autorizzato;

-      l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono ammessi al beneficio sia gli interventi più rilevanti (ad es. rifacimento di scale ed ascensori), sia i lavori di finitura (ad es. adeguamento degli impianti);

-      la realizzazione di interventi edilizi incisivi, funzionali ai lavori in chiave energetica, antisismica e di superamento delle barriere architettoniche, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Tra le spese ammissibili rientrano anche l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, nonché le spese professionali.

Sul tema, il Ministero del turismo provvederà a fornire chiarimenti attraverso la pubblicazione on-line di apposite “FAQ”.

Cessione del credito e sconto in fattura: proroga del regime transitorio

Ufficialmente prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine di scadenza del periodo “transitorio” disposto dall’art. 28, del DL 4/2022, per l’invio delle opzioni di sconto o cessione del credito relative alle spese agevolate al 110% e con i bonus ordinari “cedibili”.  Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art.119-ter del DL 34/2020.

È quanto disposto dal Provvedimento n.  37381 del 4 febbraio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, coerentemente con quanto annunciato nei giorni scorsi.

Così, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 i beneficiari del Superbonus, dei bonus “ordinari” cedibili e i beneficiari della nuova detrazione per il superamento delle barriere architettoniche potranno effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

1 allegato

Provvedimento_n_37381_del_4_febbraio_2022 pdf 

Superbonus: nuovo modello di comunicazione per la cessione dei crediti

Nuovo modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura operativo dal 4 febbraio.

Con il Provvedimento del 3 febbraio 2022 n. 0035873/2022 l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione di cessione e sconto in fattura alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la nuova comunicazione per l’esercizio dell’opzione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Il nuovo modello con relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche sono state aggiornate con la possibilità di inserire le opzioni per gli interventi di edilizia libera e di importo pari o inferiore a 10.000 euro per i quali non sussistono gli obblighi di asseverazione della congruità dei costi e del visto di conformità.

Con l’occasione sono state aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus in base a quanto previsto dall’art. 28 del DL 4/2022 (“Sostegni ter”) in accordo alle quali:

  • verrà prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine entro il quale trasmettere le comunicazioni all’Agenzia al fine di fruire del regime transitorio previsto dal comma 2, del citato art. 28.

In altri termini, sarà consentita un’ulteriore unica cessione per tutti quei crediti già precedentemente ceduti, per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022);

  • ai fini dell’applicazione del regime transitorio non rileva il numero di cessioni effettuate prima del 17 febbraio, purché comunicate entro tale data all’Agenzia delle Entrate. La cessione, infatti, si considera avvenuta prima del 17 febbraio se è stata inviata la comunicazione all’Agenzia.

5 allegati

Provvedimento 3_febb_2022_n_0035873-2022310 pdf
nuovo_modello237 pdf
istruzioni_di_compilazione442 pdf
specifiche_tecniche503 pdf
FAQ_dell'Agenzia_delle_Entrate860 pdf

INPS – avvio nuovo applicativo “MoCOA”, mess. n. 428/22

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 428 del 27 gennaio scorso, ha fornito indicazioni in merito al nuovo applicativo, realizzato dall’Istituto, denominato “Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA)”, il cui ricorso risulta, al momento, facoltativo.

Si riporta in allegato una nota di sintesi del citato messaggio.

 

Allegati

INPS_AVVIO_MOCOA_-_Nota_di_approfondimento111

messaggio_428_INPS561

 

Dl Sostegni ter: cosa cambia per la cessione dei bonus fiscali

No alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”. Con le nuove regole, chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È quanto previsto dall’art.28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022.

Il decreto legge, in vigore dal 27 gennaio scorso, apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.

Nello specifico, l’art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell’art.121, del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevede che:

  • il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari. A chi acquista il credito, quindi, spetta solo l’utilizzo in compensazione dello stesso e non più la possibilità di ulteriore cessione;
  • crediti d’imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

L’Ance, pur condividendo l’obiettivo di contrastare le frodi, ritiene che ciò non possa comunque tradursi in una penalizzazione di migliaia di cittadini e di imprese corrette, generando migliaia di contenziosi e sicuri effetti sul mercato.

A riguardo l’Ance, tenuto conto di tutte le criticità conseguenti a tali disposizioni, già evidenziate presso le competenti sedi, ha già avviato le più opportune iniziative, per consentire, quantomeno, la salvaguardia degli interventi già iniziati e garantire a contribuenti ed operatori un quadro più chiaro, non soggetto a repentini cambiamenti.

In allegato si trasmette l‘attuale versione dell’art.121 del D.L. 34/2020, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 4/2022.

2 allegati

art_28_del_DL_27_gennaio_2022,_n_4803 pdf
art_121_del_DL_34-2020297 pdf 

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