HomeVarie

Varie

Cessione gratuita di aree al Comune. Imposta fissa di registro - R.M. 68/E/2014

\r\n

Confermata l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, ai trasferimenti gratuiti di aree, con relative opere di urbanizzazione, a favore dei Comuni.

\r\n

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3 luglio 2014, n. 68/E in risposta ad un’istanza d’interpello, in materia di imposte d’atto, circa la sopravvivenza dei regimi agevolati per le cessioni a favore dei Comuni, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dalla riforma dell’imposta di registro, ed in vigore dal 1° gennaio 2014.

\r\n

In particolare, la fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate è relativa al trasferimento gratuito al Comune di aree sulle quali, in virtù della convenzione di lottizzazione, sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc..), con il vincolo di traferirle gratuitamente al Comune, entro trenta giorni dalla data di collaudo.

\r\n

A tal riguardo, è stato chiesto se il regime di “favore” previsto dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973 per tali tipi di trasferimenti (imposte di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali), possa continuare ad essere applicato anche alle luce dell’intervenuta riforma dell’imposta di registro che ha, tra l’altro, disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti di trasferimento immobiliari.

\r\n

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 68/E/2014 conferma quanto già precedentemente chiarito dal Sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n. 3-00710), circa gli effetti che la riforma dell’imposta di registro ha prodotto sulle cessioni di aree effettuate a favore dei Comuni in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

\r\n

Come noto, l’art.10 del D.Lgs. 23/2011 ha completamente riformulato l’art.1 della Tariffa del D.P.R. 131/1986, prevedendo, dal 1° gennaio 2014, l’applicazione agli atti di trasferimento di immobili, di 3 sole aliquote dell’imposta di registro (2% per la “prima casa”, 12% per i terreni agricoli e 9% per tutti gli altri immobili), disponendo, altresì, l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi, anche se previsti da leggi speciali.

\r\n

Sul punto è, poi, intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la CM 2/E del 21 febbraio 2014, precisando l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi relativi a trasferimenti immobiliari, compresa l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, previste dall’art.32 del D.P.R. 601/1973, tra le altre, alle cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione

\r\n

In merito, lo scorso 11 giugno 2014, si è pronunciato il Sottosegretario Baretta precisando che la disposizione di abrogazione interessa gli “atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’art.1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR […]. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art.1 della Tariffa […], ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso”.

\r\n

Ora, con la R.M 68/E/2014, l’Agenzia delle Entrate, chiarendo meglio il proprio orientamento sul punto, ha precisato che tutte le volte in cui le cessioni sono qualificate dallo stesso legislatore come atti a titolo gratuito, non si possono ricondurre nell’alveo degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso e, pertanto, non sono interessate dalla soppressione delle agevolazioni prevista dalla riforma dell’imposta di registro.

\r\n

Dunque, come nel caso di specie, i trasferimenti di aree a favore dei Comuni in esecuzione di piani lottizzazione, qualificati espressamente quali atti a titolo gratuito dall’art.28 della legge 1150/1942[continueranno a fruire dei regimi fiscali ridotti, ovvero applicabilità:

\r\n
    \r\n
  • dell’art.51, della legge 342/2000, che prevede l’irrilevanza ai fini dell’IVA, tra le altre, delle cessioni al Comune di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione;
  • \r\n
  • dell’art.32 del D.P.R. 601/1973 che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra gli altri, per le cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione.
  • \r\n
\r\n

Resta fermo, infatti, che le cessioni a titolo oneroso, anche se poste in essere nei confronti dei Comuni e in attuazione di convenzioni urbanistiche, non possono fruire di alcuna agevolazione, a seguito della riforma dell’imposta di registro.

\r\n

Sul punto, l’ANCE prosegue nelle proprie iniziative presso le sedi amministrative e parlamentari, affinché tale possibilità sia confermata anche per la cessione di aree e opere di urbanizzazione effettuate al Comune a scomputo degli oneri concessori.

\r\n

 

\r\n

Allegato

\r\n

Prodotti di carpenteria metallica ad uso strutturale:marcatura CE dal 1° luglio

\r\n
Dal 1° luglio 2014 è obbligatoria la marcatura CE dei prodotti di carpenteria metallica (acciaio ed alluminio) ad uso strutturale, ai sensi della norma armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”.
\r\n
In tale data termina infatti il periodo di coesistenza della suddetta norma, ovvero del periodo in cui la marcatura CE dei prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale era soltanto facoltativa.
\r\n
Pertanto, come anche chiarito dalla nota del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riportata in allegato, la marcatura CE dei prodotti in serie coperti dalla norma EN 1090-1 costituisce qualificazione del prodotto sufficiente ai sensi del punto 11.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008), ovvero sostituisce l’Attestato di Qualificazione di cui al punto 11.3.1.2 “Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione” delle NTC 2008, nonché esime il fabbricante dalladichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica presso il STC, di cui al punto 11.3.1.7 “Centri di trasformazione” delle NTC 2008.
\r\n
Dal 1° luglio 2014, il STC rilascerà l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallicasoltanto nel caso residuale di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla norma EN 1090-1 o da marcatura CE sulla base di apposita Valutazione tecnica europea.
\r\n
Si sottolinea che le strutture ricadenti nel campo di applicazione della norma sono i componenti strutturali, nonché i kit (prodotti da costruzione immessi sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere) in acciaio e alluminio, quali ad esempio tetti, ponti, gru, ecc., mentre non ricadono nel campo di applicazione della norma tondini e armature per calcestruzzo.
\r\n
Per questi ultimi continua a valere la procedura di qualificazione prevista dalle NTC 2008, ovvero Attestato di qualificazione e attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica.
\r\n
Si ricorda inoltre che la norma si applica solo alla produzione in fabbrica e non alle lavorazioni in cantiere.
\r\n
La nota del STC sottolinea altresì che, comunque sia qualificato il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) resta fermo l’obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di:
\r\n
    \r\n
  • verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dalle NTC 2008 e dallo specifico progetto;
  • \r\n
  • controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell’effettiva rintracciabilità dei prodotti;
  • \r\n
  • effettuare le previste prove di accettazione.
  • \r\n
\r\n
Per i contenuti del Regolamento UE n. 305/2011 che disciplina la marcatura CE dei prodotti da costruzione, si rimanda alla nota Ance “Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE” del 6 aprile 2011.
\r\n
 
\r\n\r\n

Pubblicato in Gazzetta il DL 90/2014 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa

Si comunica che sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 144 del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

\r\n

Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Decreto competitività - Pubblicato in Gazzetta il nuovo DL 91/2014

\r\n
Riconosciuto alle imprese un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari e impianti).
\r\n
Novità in materia di ACE (aiuto crescita economica), dove viene prevista la facoltà, per soggetti IRPEF e IRES, di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nell’anno per “incapienza del reddito complessivo netto”.
\r\n
Queste le principali misure fiscali, di interesse per il settore, contenute nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (cd. “Decreto competitività”), recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, ed in vigore dal giorno successivo.
\r\n
 
\r\n
Credito d’imposta per investimenti in macchinari ed impianti (art. 18)
\r\n
A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene riconosciuto un credito d’imposta IRPEF/IRES, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.
\r\n
Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano incrementativi rispetto alla media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ossia che tali spese siano «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti (….) realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti».
\r\n
A tal riguardo, infatti, per determinare la “base di calcolo” su cui applicare il beneficio del credito d’imposta del 15%, si deve assumere come valore la differenza tra l’importo degli investimenti sostenuti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (2014-2015) e l’ammontare della media degli investimenti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d’imposta.
\r\n
In merito, viene, altresì, attribuita la facoltà di escludere dalla suddetta “base di calcolo” il periodo d’imposta in cui l’impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d’imposta.
\r\n
Invece, per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni l’agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell’applicazione del credito d’imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l’anno con il valore più alto.
\r\n
Possono, altresì, fruire dell’agevolazione anche i soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. In tal caso, l’agevolazione è riconosciuta, anche in assenza di un periodo d’imposta su cui fare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti sostenuti nel medesimo anno.
\r\n
 
\r\n
Tuttavia, tale agevolazione non si applica agli investimenti:
\r\n
-        in beni mobili, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, d’importo unitario inferiore a 10.000 euro;
\r\n
-        in beni mobili non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e beni immobili.
\r\n
Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il co. 4 dell’art. 18 del DL 91/2014 stabilisce che il credito d’imposta:
\r\n
·        è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
\r\n
In merito, viene chiarito che tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale viene attribuito e, conseguentemente, nelle due dichiarazioni successive.
\r\n
Viene, altresì, previsto che la prima quota annuale del beneficio è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. In pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata dal 1° gennaio 2016.
\r\n
·        può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
\r\n
·        non concorre alla formazione del reddito dell’impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP.
\r\n
Inoltre, il credito d’imposta può essere revocato, con l’obbligo di “restituzione”[1], se:
\r\n
-       l’imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell’agevolazione, a finalità diverse dall’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo anno successivo all’acquisto;
\r\n
-        utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato[2].
\r\n
Infine, allo scopo di facilitare le imprese nell’individuazione dei beni soggetti a tale agevolazione, l’ANCE ha predisposto un elenco alfabetico indicativo dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate nei cantieri che, rientrando nella citata divisione 28, danno diritto a fruire del credito d’imposta, se acquistati entro il 30 giugno 2015.
\r\n
Si tratta di un elenco che elabora ed integra le definizioni contenute nelle Note esplicative della divisione 28 e nell’elenco alfabetico predisposto dall’Istat. Pertanto, si richiama l’attenzione sul fatto che trattasi di un elenco elaborato dall’ANCE che non ha ancora trovato riconoscimento ufficiale.
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
ACE – Modifiche alla disciplina (art. 19)
\r\n
Il “Decreto competitività” contiene, altresì, delle modifiche alla disciplina dell’ACE (aiuto crescita economica), prevedendo da un lato la facoltà di convertire le “eccedenze ACE” in credito d’imposta per il pagamento dell’IRAP e, dall’altro, il “potenziamento” per le sole società quotate in borsa.
\r\n
Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il DL 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l’ACE - Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all’accantonamento di utili a riserva o all’aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata “potenziata” dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016[3].
\r\n
A tal riguardo, l’art. 19, co. 1, lett. b), del DL 91/2014 ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES, di beneficiare, nelle ipotesi di incapienza del reddito complessivo netto, di un credito d’imposta pari all’eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP[4].
\r\n
In particolare, per determinare la misura del credito d’imposta, su tale “eccedenza”:
\r\n
·        i soggetti IRES, applicano l’aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR);
\r\n
·        i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986- TUIR).
\r\n
In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi[5].
\r\n
In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra:
\r\n
·        “riportare a nuovo”, ossia nei periodi d’imposta successivi, tale eccedenza;
\r\n
·        convertire tale eccedenza in credito d’imposta, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP.
\r\n
Sempre in ambito ACE viene, altresì, previsto un “potenziamento” dell’agevolazione per le società che si quotano nei mercati regolamentati italiani ed europei.
\r\n
In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.
\r\n
In ogni caso, anche a seguito del suddetto incremento l'importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio per il quale viene determinata l'imposta.
\r\n
Tale potenziamento dell'agevolazione vale per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione ai mercati regolamentati e per i due successivi. Dal terzo esercizio successivo a quello di quotazione,  la variazione in aumento del capitale proprio torna ad essere determinata nei modi ordinari, senza tenere conto dell'incremento del 40%.
\r\n
Tuttavia, tale misura è riservata esclusivamente alle società che:
\r\n
·        sono state ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati entro il 25 giugno 2014;
\r\n
·        ricevono l’autorizzazione da parte della Commissione europea[6].
\r\n
\r\n
[1]In tale ipotesi, il credito indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si sono verificate le ipotesi di revoca. 
\r\n
\r\n
\r\n
[2] A tal riguardo, viene previsto che i beni non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l’indicazione del suddetto credito d’imposta.
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
[4] Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015).
\r\n
\r\n
\r\n
[5] Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012.
\r\n
\r\n
\r\n
[6] Tale autorizzazione deve attestare la compatibilità dell’impresa con il mercato regolamentato.
\r\n
 
\r\n\r\n\r\n
\r\n
\r\n

DissestoItalia al via la petizione per la messa in sicurezza del Paese

On line da oggi, sul sito di DissestoItalia, la petizione che Ance, Architetti, Geologi e Legambiente lanciano al Governo Renzi contro la piaga del dissesto idrogeologico.
\r\n
 
\r\n
Un appello in cui si chiede con forza di non aspettare l’autunno per correre ai ripari, ma di partire subito, sbloccando le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione e prevenzione.
\r\n
 
\r\n
Non è più accettabile, infatti, che ogni anno si spenda circa 1 miliardo per riparare i danni provocati da frane, alluvioni e allagamenti e poco più di 100 milioni per prevenirli. Danni che negli ultimi 12 anni sono costati la vita a 300 persone, solo l’anno scorso a 24. 
\r\n
 
\r\n
Tempi brevi, risorse adeguate e regole trasparenti: questo le richieste di imprenditori, professionisti e ambientalisti, che dopo aver promosso la grande inchiesta multimediale sul dissesto idrogeologico realizzata da Next New Media continuano a tenere alta l’attenzione sul problema, con un’iniziativa che ha già ottenuto il plauso di nomi illustri del mondo dell’informazione, della cultura e delle istituzioni che saranno tra i primi firmatari dell’appello

Altri articoli...

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS