HomeVarie

Varie

Elenco delle circolari pubblicate nel mese di Febbraio 2014

\r\n

 

Governo - Ance: prima manovra economica RIMETTERE IN SICUREZZA IL PAESE

 

\r\n

Questo il messaggio che il presidente Ance, Paolo Buzzetti, rivolge al futuro esecutivo:

\r\n

Buzzetti: ci sono 5 miliardi bloccati nelle casse degli enti locali che si possono spendere subito

\r\n
 
\r\n
“Mettere in sicurezza il territorio italiano fortemente compromesso dal dissesto idrogeologico è la prima manovra economica che il nuovo Governo deve fare. Piccole e medie opere che metterebbero al riparo i cittadini e darebbero lavoro, occupazione e crescita.”
\r\n
E’ questo il messaggio che il presidente dell’Associazione nazionale costruttori, Paolo Buzzetti, rivolge al futuro esecutivo.
\r\n
“Carte alla mano possiamo dimostrare che i soldi per partire ci sono, le competenze pure e le procedure anche per varare subito un grande piano di manutenzione: il Paese non aspetta altro”, aggiunge Buzzetti ricordando che sul tema l'Ance ha promosso insieme a Legambiente, architetti e geologi una grande alleanza e un progetto importante come #DissestoItalia, web inchiesta che ha già raggiunto oltre 70 mila visualizzazioni.
\r\n
“Credo che l’Europa ci debba ascoltare", continua Buzzetti. "Nessuno può ostacolare l'allentamento del patto di stabilità per mettere in sicurezza scuole, fiumi, edifici pubblici: ci sono 5 miliardi di euro degli Enti Locali bloccati dal patto di stabilità che con un po' flessibilità a livello europeo si potrebbero utilizzare. Per non parlare poi del miliardo e mezzo di competenza dello Stato e mai speso".
\r\n
 “Bisognerebbe esser sordi per non sentire l’appello alla manutenzione e la sicurezza del territorio che viene da tutta la società civile", conclude il presidente dell’Associazione costruttori.
\r\n
"Abbiamo bisogno di questi interventi anche perché l’edilizia è l’unico motore in grado di rilanciare rapidamente l’economia interna"

Convertito in legge il decreto “Destinazione Italia”: novità in materia di certificazione energetica

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 la legge n. 9/2014, di conversione del decreto-legge n. 145/2013, cosiddetto “Destinazione Italia”.
\r\n
 
\r\n
Il provvedimento, per quanto riguarda l’efficienza energetica in edilizia, tra le altre cose apporta alcune modifiche alla disciplina della certificazione energetica degli edifici, stabilita nel D. Lgs. n. 192/2005.  
\r\n
In primo luogo, tutte le disposizioni già contenute nel decreto-legge sono state confermate. In particolare:
\r\n
 
\r\n
    \r\n
  • a far data dal 24 dicembre 2013, la mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari non comporta più la nullità dei contratti stessi, bensì il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • \r\n
  • in caso di compravendita immobiliare, trasferimento di immobili a titolo oneroso e nuove locazioni di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vige l’obbligo di inserire apposita clausola nel contratto con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio;
  • \r\n
  • è obbligatorio allegare una copia dell’APE ai suddetti contratti, tranne che nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari. Rispetto alla previgente disciplina del D. Lgs. n. 192/2005, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito non è più previsto né l'obbligo di dichiarazione, né quello di allegazione;
  • \r\n
  • in caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 18000 euro. La sanzione è invece compresa tra 1000 euro e 4000 euro in caso di omessa dichiarazione nei contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la medesima sanzione è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione del contratto, dall’Agenzia delle Entrate.
  • \r\n
  • per quanto riguarda le violazioni pregresse dell’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, ovvero quelle intercorse tra il 4 agosto e il 23 dicembre 2013 (periodo in cui la mancata allegazione dell’APE comportava la nullità del contratto), la sanzione amministrativa si applica su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, in luogo di quella della nullità del contratto precedentemente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
  • \r\n
\r\n
Oltre alla conferma delle suddette disposizioni, in fase di conversione in legge del decreto sono state introdotte alcune novità, in vigore dal 21 febbraio 2014, ovvero:
\r\n
    \r\n
  • il pagamento della prevista sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni;
  • \r\n
  • non è più obbligatorio, per le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, riportare negli annunci commerciali gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente;
  • \r\n
  • nelle definizioni dell’Allegato A al D. Lgs. n. 192/2005, il terzo responsabile degli impianti termici non è più definito come una persona giuridica bensì come un’impresa, al fine di ricomprendere anche le imprese individuali, che dalla precedente definizione si vedevano escluse;
  • \r\n
  • ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore;
  • \r\n
  • sono stati infine modificati i requisiti dei certificatori energetici stabiliti dal DPR n. 75/2013, estendendo le classi di laurea che costituiscono titolo necessario per effettuare l’attività di certificatore e portando la durata minima del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (ove previsto) da 64 a 80 ore.
  • \r\n
  • Si segnala infine che, in fase di conversione, è stata eliminata una errata previsione contenuta nella legge n. 147/2013 (cosiddetta legge di stabilità), che, tramite il riferimento a una disposizione precedentemente abrogata, prorogava l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti di transazione immobiliare (atti di trasferimento e nuove locazioni), alla data di entrata in vigore del futuro decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica previsto per il 2014.
  • \r\n
\r\n
 E’ bene ricordare che le disposizioni contenute nel testo del D. Lgs. n. 192/2005, come aggiornato dal decreto in esame, si applicano in tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione di quelle che hanno già adottato propri provvedimenti di attuazione della Direttiva 2010/31/UE.
\r\n
 In allegato si riporta il testo delle norme sopra illustrate, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge
\r\n
 
\r\n
PDF-icon
\r\n
 
\r\n
PDF-icon

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza: emanate le procedure semplificate per le PMI

\r\n
Sono state emanate, con decreto del Ministero del lavoro 13 febbraio 2014, le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI). Ne dà notizia un comunicato del medesimo Ministero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
\r\n
Tali procedure sono state elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza).
\r\n
Il documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati di cui all’art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. (ovvero quelli di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
\r\n
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza, l’adozione e l’efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione della sicurezza ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001.
\r\n
Le procedure emanate dal Ministero del lavoro sono in linea con i modelli in materia di sicurezza contenuti nel Codice di comportamento delle imprese di costruzione recentemente aggiornato dall’Ance e validato dal Ministero della Giustizia.
\r\n
L’Ance ha anche predisposto il software SQuadra231 (il cui utilizzo è gratuito per le imprese associate) che supporta le imprese nella realizzazione e personalizzazione di un efficace modello di organizzazione e gestione della sicurezza.
\r\n
Di seguito si riporta il link che consente di scaricare il codice di comportamento, unitamente a tutti i documenti elaborati negli anni sul tema dei modelli di organizzazione e gestione, e di accedere al software SQuadra231.
\r\n\r\n
 
\r\n
PDF-icon
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PDF-icon
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
PDF-icon
\r\n

Trasferimenti immobiliari. Riforma della tassazione indiretta. C.M. 2/E/2014

Con la C.M. 2/E/2014 l'Agenzia delle Entrate riepiloga le novità sulle imposte d'atto per i trasferimenti immobiliari. Il commento dell'ANCE

\r\n

Si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Altri articoli...

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS