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Oscillazione per prevenzione.Nuovo modello OT24

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Sul portale informatico dell’Inail è disponibile il nuovo modello OT24 (oscillazione per prevenzione), di cui si allega copia, che consente alle imprese, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.
Tale riduzione, come noto, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come di seguito rappresentata:
lavoratori-anno         riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a  50                     23%
da 51 a  100                   18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%

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Per usufruire della riduzione, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (c.d. pre-requisiti).
L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online entro il 28 febbraio 2014.

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L'oscillazione per prevenzione, rientrando tra i benefici normativi e contributivi previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007, si ricorda, non può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:

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• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

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• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

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• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

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Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi che consentano il raggiungimento del punteggio soglia minimo pari a 100.

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Ad eccezione degli interventi c.d. particolarmente rilevanti, per i quali sono attribuiti 100 punti, gli altri devono interessare almeno due diverse sezioni del modello OT24.

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Tra le novità contenute nel nuovo modello 2014, si richiama l’attenzione sulla sezione denominata “Gestione delle emergenze – protezione da sismi e altre calamità naturali”.

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In tale ambito, gli interventi di interesse ai fini della riduzione del premio sono di quattro diverse tipologie:

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- Intervento 1 - L’azienda, ove sono occupati meno di 10 lavoratori, dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone del piano di emergenza e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di almeno una prova che abbia coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.

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- Intervento 2 - L’azienda ha identificato, oltre all’emergenza incendio, ulteriori scenari di emergenza applicabili (eventi sismici o altre calamità naturali) e ha redatto gli specifici piani di gestione. Per ogni diverso scenario di emergenza, ha effettuato la relativa prova almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di un piano di emergenza che includa la gestione delle emergenze relative ad almeno due scenari oltre a quello di incendio (eventi sismici o altre calamità naturali) e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione delle relative prove che abbiano coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono riportare la data e l’esito delle prove.

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- Intervento 3 - Il datore di lavoro ha effettuato la prova di evacuazione coordinandosi con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di prove di evacuazione riguardanti i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale, condotte in collaborazione con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. Il verbale deve riportare la data e l’esito della prova.

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- Intervento 4 - Il datore di lavoro ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di interventi formativi e informativi riguardanti gli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. Gli elementi devono riportare la data di svolgimento e fornire prova del coinvolgimento dei lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale.

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Per quanto non contenuto nella presente comunicazione, si fa rinvio alla “Guida alla compilazione”, pubblicata sul portale informatico dell’Istituto.

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Gare Nato:Circolare MISE 1/2014 per l'iscrizione all'Elenco gare NATO

Pubblicata dal MISE la Circolare 1/2014, che stabilisce nuovi requisiti e modalità per l'iscrizione all’elenco delle imprese che intendono partecipare alle gare NATO.

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Legge di stabilità regionale. Stesura provvisoria.

Si comunica che l'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 15 gennaio 2014, ha approvato la legge riguardante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale".
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In allegato, la stesura provvisoria della legge in oggetto.\r\n
 
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Attestato di prestazione energetica: indicazioni sulla disciplina applicabile

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Presentata in Aula della Camera dei Deputati un’Interrogazione a risposta immediata (n. 3-00557 primo firmatario On. Mallian Schullian del Gruppo parlamentare Misto- Minoranze linguistiche), sul regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione (vedi al riguardo news 14388 del 10.1.2014).
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Intervenuto in risposta il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha, ricostruito i recenti interventi legislativi sulla materia:
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- l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013 (sulla prestazione energetica in edilizia), convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità,  l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica;
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- il decreto-legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
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- successivamente l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato – anche se con decorrenza differita – la nullità.
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Al riguardo, il Ministro ha evidenziato che la legge di stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge “Destinazione Italia”.
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Ha, altresì, sottolineato che anche il Ministero dello sviluppo economico - interpellato in quanto Ministero competente sulle iniziative legislative citate - ha convenuto sull’inefficacia della norma contenuta nella legge di stabilità, “ritenendo che la nullità dei contratti privi dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”.
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Ha, infine, preannunciato che sarà valutato, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, un intervento di coordinamento normativoper l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità, per la risoluzione delle questioni interpretative sollevate dagli interroganti”.
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Si allegano il testo dell'Interrogazione e la risposta del Ministro della Giustizia.
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La detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie – Le novità del 2014

Detrazione per le ristrutturazioni edilizie del 50% per tutto il 2014, ivi compreso l'acquisto di abitazioni ristrutturate. Il commento dell'ANCE alle novità della legge di Stabilità 2014

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Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare pubblicata nell'area riservata

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