HomeVarieMoratoria del credito, prorogato l'Accordo Abi fino al 31 luglio 2018

Moratoria del credito, prorogato l'Accordo Abi fino al 31 luglio 2018

L’Abi ha comunicato la proroga dell’accordo sulla moratoria del credito, siglato nel 2015, al 31 luglio del 2018. 

Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda,non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”) in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31 marzo 2015.
 
Le imprese possono chiedere, in particolare, di beneficiare delle misure di sospensione e allungamento delle rate dei mutui alle stesse condizioni previste originariamente dall’Accordo, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2017.
 
L’Accordo consente alle imprese di sospendere o allungare finanziamenti già sospesi o allungati, a condizione che tali operazioni non siano state realizzate nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
 
Resta ovviamente ferma per le banche la possibilità di realizzare le operazioni previste dall’Accordo a condizioni migliori rispetto a quelle dell’Accordo stesso.
“L’Accordo prevede, per finanziamenti oggi in essere e in relazione ai quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione (ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale), la possibilità di:
  • sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing - ovvero per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare - anche agevolati o perfezionati con cambiali. È possibile sospendere anche operazioni di apertura di conto corrente ipotecario. 
La sospensione può essere concessa in caso di rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
 Il tasso d’interesse rimarrà invariato rispetto a quello originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive per le PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito. Per le PMI che, invece, registrano difficoltà nel rimborso del prestito ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di misure di “forbearance”:
 
  1. il tasso di interesse rimarrà invariato a condizione che il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera (in merito a quest’ultimo aspetto è in corso un confronto con il MISE);
  2. la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque eccedere gli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell’operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base per 24 mesi. Trascorso tale periodo - che dipende appunto dalle richiamate previsioni comunitarie in materia di misure di “forbearance” - al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca;
  • allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine. Il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento, ma comunque non può essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.”
 
Risultati ottenuti
 
Complessivamente, da marzo 2015 a novembre 2017, secondo i dati più recenti del monitoraggio periodico, sono state accolte 17.787 domande di sospensione del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 5,1 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 656 milioni di euro.
Inoltre, sono state accolte 8.202 domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 1,6 miliardi di euro di debito residuo. L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che:  
 
  • il 21,5% delle domande è riferito ad imprese del settore “commercio e alberghiero”;
  • il 13,6% delle domande è riferito ad imprese del settore “industria”;
  • il 16,2% delle domande è riferito ad imprese del settore “edilizia e opere pubbliche”;
  • il 12,6% delle domande è riferito ad imprese del settore “artigianato”;
  • il 9,3% delle domande è riferito ad imprese del settore “agricoltura”;
  • il restante 26,8% agli “altri servizi”.
A partire dal 2009, le moratorie hanno consentito a circa 439.000 aziende di sospendere finanziamenti per 125,8 miliardi di debito residuo e per circa 25 miliardi di rate sospese. Inoltre, più di 25mila PMI hanno beneficiato dell’allungamento del piano di ammortamento, per 7,4 miliardi di euro di debito residuo.
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