Bonus “ristrutturazioni” e adempimenti: Sentenza n.1191/2018 CTR Lombardia

L’invio tardivo della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, (obbligo soppresso dal 14 maggio 2011 [1] non fa venire meno il diritto alla detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione, ma ne determina l’esercizio tardivo. Il diritto alla detrazione, infatti, non decade solo per il fatto che la comunicazione di inizio lavori sia stata effettuata più tardi rispetto alla data effettiva di avvio della ristrutturazione.

Questo è quanto ha chiarito la Sentenza n.1191/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha riconosciuto la spettanza delle detrazione fiscale dall’Irpef [2] (all’epoca nella misura del 36%) delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia a un contribuente che aveva avviato i lavori nel 2008, ed effettuato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, nel 2011.

L’orientamento espresso dalla Commissione Regionale della Lombardia è connesso a quando disposto dal DM 41/1998 che definisce le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, ai sensi del quale l’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate rientra tra gli adempimenti a carico di chi intende avvalersi della detrazione, ma non è previsto a pena di decadenza.
In tal senso, l’invio tardivo della comunicazione dell’avvio dei lavori, non può determinare la perdita definitiva del diritto ad ottenere la detrazione, ma comporta il suo esercizio tardivo. In sostanza, ad avviso della Commissione, il ritardo può costituire, al limite, un’ipotesi di mera incompletezza formale della pratica agevolativa eventualmente da sanzionare in via amministrativa.

Nel caso di specie la Commissione Regionale afferma, inoltre, il principio per cui a rilevare è il fatto che il ritardo nell’invio della comunicazione non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli relativamente alla pertinenza dei lavori di ristrutturazione con le spese di cui è stata chiesta la detrazione, essendo sufficienti, a tal fine, la documentazione relativa alla pratica edilizia, le fatture e i pagamenti bancari. 

[1] Cfr. l’art. 7 del DL 70 /2011.

[2] Cfr. Ance “ Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ” - 

1 allegato

Sentenza n.1191-2018