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Credito d’imposta per il Sud: le FAQ del MISE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito le FAQ volte a chiarire alcuni aspetti applicativi inerenti la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse del Programma operativo nazionale “imprese e competitività 2014-2020” per la fruizione del credito di imposta per il Sud.
 
L’ulteriore chiarimento del MISE segue la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 23 aprile 2018 [1] con cui erano state indicate le modalità e le procedure che le PMI devono seguire per accedere risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” ai fini del credito d’imposta per il Sud.
 
Si ricorda che il “Credito di imposta per il Mezzogiorno” è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016 [2]
che haincentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese un credito d’imposta che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016, è previsto nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese.
 
Nelle risposte fornite, di recente, dal Ministero viene in particolare ribadito che le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare, in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta all’Agenzia delle entrate che rilascia l’autorizzazione alla fruizione del credito e trasmette i progetti presentati da PMI, non appartenenti al settore primario, al MISE.
 
Successivamente il MISE effettua l’istruttoria al solo fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C. L’istruttoria che abbia avuto esito positivo si conclude con l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione all’utilizzo delle risorse.
 
Per le domande che non abbiano superato l’istruttoria resta ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito che è stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.
 
Tra i chiarimenti viene, inoltre, precisato che la PMI che ha ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico.
 
A tal proposito si ricorda che la compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Si evidenzia, inoltre, che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione [3].
 
Tutte le richieste  di informazioni relative all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, precisa il MISE, vanno rivolte all’Agenzia delle Entrate.
 
 
[2] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” -
[3] Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 34/E/2016.
 
 
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