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Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

L’allegato al Decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 è stato recentemente modificato dal decreto 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
 
Il Decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 concerne le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
 
In particolare, l’articolo 1 del decreto 25 gennaio 2019 sostituisce i punti 9 “Deroghe” e 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio” dell’allegato al Decreto del 1987 e chiarisce che le nuove disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019).
 
L’articolo 2 definisce i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti al DPR 1 agosto 2011, n. 151[1], da valutare avendo come obiettivi quelli di:
 
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi;
 
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
 
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.
 
Utile riferimento progettuale, per raggiungere i summenzionati obiettivi, è la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili», contenuta nella lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che si allega per facilità di consultazione.
 

[1]Ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, tali edifici sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
  
I requisiti di sicurezza di cui sopra si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data del 6 maggio, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
 
I requisiti di sicurezza delle facciate non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data del 6 maggio scorso, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco, ovvero che, sempre alla data del 6 maggio, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
 
L’articolo 3 del decreto 25 gennaio 2019 reca disposizioni transitorie e finali e stabilisce i termini di adeguamento, per gli edifici esistenti con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m:
 
a)     due anni, dal 6 maggio, per le norme riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
 
b)     un anno, dal 6 maggio, per le restanti norme.
 
Si riporta, in allegato, il testo del decreto e della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.
 
 
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