IMU e TASI 2019 - Coefficienti per i fabbricati D

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2019, con il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il calcolo dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l’anno 2019.
Il valore dei coefficienti varia da 3,23 per l'anno 1982 e precedenti, a 1,02 per il 2019, come di seguito riportato.
 
2019
1,02
 
1998
1,60
2018
1,03
 
1997
1,64
2017
1,04
 
1996
1,69
2016
1,04
 
1995
1,74
2015
1,05
 
1994
1,79
2014
1,05
 
1993
1,83
2013
1,05
 
1992
1,85
2012
1,08
 
1991
1,88
2011
1,11
 
1990
1,97
2010
1,13
 
1989
2,06
2009
1,14
 
1988
2,15
2008
1,18
 
1987
2,33
2007
1,22
 
1986
2,51
2006
1,26
 
1985
2,69
2005
1,29
 
1984
2,87
2004
1,37
 
1983
3,05
2003
1,41
 
1982 e precedenti
3,23
2002
1,47
 
 
 
2001
1,50
 
 
 
2000
1,55
 
 
 
1999
1,57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaiodell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.
In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'IMU e della TASI[1] .
Inoltre, restano confermati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate[2], la quale precisa che nei costi devono essere considerati:
-                    il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
-                    le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
-                    gli interessi passivi capitalizzati;
-                    le spese incrementative.
 
[1] A tal riguardo, si ricorda che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[2] Cfr. R.M. 6/DF del 28 marzo 2013.