Interpello sui corsi di formazione apposizione segnaletica stradale

La Commissione per gli interpelli si è espressa, con l’interpello n. 5, in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.
 
L’istanza era stata avanzata dall’Ance in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata.
 
Infatti, l’allegato II al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” prevedeva che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”.
 
L’allegato II al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” stabilisce che “L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”.
 
La Commissione si è espressa chiarendo che in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
 
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019).
 
Di conseguenza si conferma che gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa, come anticipato dell’Ance nel documento “Approfondimento sul decreto segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare” del 28 febbraio 2019.
 
1 allegato

Interpello-Dlgs-81-08-n-5-2019