“Sismabonus acquisti”: l’ANCE aggiorna la guida

Il Decreto legge 34/2019[1] (cd. Decreto Crescita), entrato in vigore il 1 maggio 2019 ha esteso il “Sismabonus acquisti”, sino a quel momento fruibile solo nelle zone a rischio sismico 1, anche alle zone 2 e 3.

Successivamente, il 31 luglio 2019 è uscito il  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 che ha definito gli adempimenti per l’esercizio della cessione del credito corrispondente alla detrazione d’imposta e per usufruire dello “sconto sul corrispettivo” praticato dall’impresa.

A seguito di queste novità l’ANCE ha aggiornato[2] la guida “Sismabonus sull’acquisto di unità immobiliari antisismiche”.

Nel documento, che contiene un inquadramento normativo della detrazione sono indicate le modalità per accedere alla detrazione e le opzioni del suo utilizzo anche in caso di cessione del credito d’imposta e sconto sul corrispettivo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.

Si ricorda che il “Sismabonus sugli acquisti” è un’agevolazione che consente all’acquirentedi unità immobiliari antisismiche site nei Comuni in zona a rischio sismico 12 e 3, di detrarre il 75% o l’85% del prezzo di vendita, purché l’unità sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica[3], ove consentito.

A tal ultimo riguardo, si ricorda che l’acquirente di unità immobiliari antisismiche che ha diritto al beneficio può seguire tre strade:

A.   Utilizzare direttamente la detrazione a scomputo delle imposte sul reddito (Irpef o Ires), suddividendo il beneficio in 5 quote annuali di pari importo;

B.   Utilizzare indirettamente la detrazione attraverso la cessione del corrispondente credito d’imposta a favore delle imprese esecutrici degli interventi o a soggetti terzi collegati, con possibilità per tali soggetti acquirenti di ricedere il credito medesimo un’altra volta (con un massimo di 2 cessioni complessive);

C.   Usufruire di uno sconto sul corrispettivo dei lavori effettuato dall’impresa, il cui importo corrisponde alla detrazione spettante, e viene recuperato dall’impresa esecutrice dei lavori attraverso un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali costanti e con possibilità di cessione ai fornitori (massimo 1 cessione).


[1] Convertito con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58.

[2] Cfr. ANCE “Sismabonus sull’acquisto di unità immobiliari antisismichi, il punto dell’ANCE” - ID N.36368 del 19 giugno 2019.

[3] Art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.

1 allegato

Sismabonus acquisto unità immobiliari antisismiche

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